Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27484 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.30/12/2016), n. 27484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23024-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EDILIA 82 DI R.D. & C. SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GASPARE FALSITTA,
SILVIA PANSIERI giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 147/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,
depositata il 18/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;
udito per il controricorrente l’Avvocato SAVINO per delega
dell’Avvocato PANSIERI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 147/28/11, depositata il 18/7/2011, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso della contribuente, aveva annullato la cartella esattoriale notificata ad Edilia 82 s.a.s. di R.D. e C., il 23/1/2006, per imposta (INVIM) dovuta a seguito di passaggio in giudicato della sentenza n. 329/29/97 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, quale parte venditrice, in relazione atto di trasferimento immobiliare registrato il 30/10/1985.
Osservava il giudice di appello che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 è stato abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, e che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 nel testo vigente nell’agosto del 2005, stabiliva che le somme dovute in base ad accertamenti dell’Ufficio dovevano essere iscritte in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, e poichè la sentenza da cui derivava il ruolo era divenuta definitiva nel corso del 1998, ai sensi dell’art. 17 citato, applicabile per le iscrizioni a ruolo INVIM, il predetto ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1999, mentre il visto di esecutività era stato apposto soltanto il 28/11/2005 e, quindi, tardivamente. Ricorre per cassazione L’Agenzia delle Entrate, con un articolato motivo, cui la società contribuente replica con controricorso.
Il Collego ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il motivo di censura la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, art. 2953 c.c., giacchè la CTR non ha considerato che l’unica norma applicabile al caso in esame è il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 che contiene la specifica previsione del termine di prescrizione per l’iscrizione a ruolo dell’imposta di registro, da estendersi all’INVIM, in virtù del richiamo di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 19. Evidenzia che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità , il diritto alla riscossione dell’imposta e relative sanzioni, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., entro il termine di dieci anni.
Il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte, anche di recente, ha affermato il principio secondo cui “in caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio” (Cass. n. 16730/2016).
La Corte ha, inoltre, chiarito, con altra pronuncia, proprio in tema d’imposta di registro e di INVIM, che “il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 (ora art. 25) si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento” (Cass. n. 20153/2014).
E tale principio opera non soltanto con riferimento all’accertamento giudiziale di crediti aventi ad oggetto tributi, ma anche con riferimento all’accertamento giudiziale di crediti aventi ad oggetto sanzioni per violazioni tributarie e che, nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il provvedimento del giudice che definisce la lite sull’imposizione, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell’atto impositivo contestato, conferisce a quest’ultimo il crisma della verifica giurisdizionale; cosicchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità (Cass. S.U. n. 25790/2009).
Data, quindi, per pacifica l’irretrattabilità dell’avviso di liquidazione prodromico alla cartella esattoriale notificata alla società Edilia 82 di R.D. e C., per intervenuto passaggio in giudicato “nel corso del 1998” della sentenza (la n. 329/29/97 della CTP di Roma) di rigetto dell’impugnazione della contribuente avverso l’avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta in relazione atto traslativo registrato il 30/10/1985, il Giudice di appello non poteva che applicare l’istituto generale della prescrizione, atteso che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace ad alcun termine decadenziale.
E poichè non si è attenuto al suesposto principio di diritto, in accoglimento del ricorso, la sentenza gravata, che risulta affetta dal denunciato vizio di legittimità, va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016