Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27484 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27484 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 21240-2011 proposto da:
LUXOR SRL 01186950299, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.NICOTERA 29,
presso lo studio dell’avvocato MICCICHE’ ANDREA, rappresentata e
difesa dall’avvocato MAGGIOLO CLAUDIO giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

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2-5

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 9/18/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 9/12/2010,
depositata il 10/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 21240 sez. MT – ud. 13-11-2013
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CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Venezia ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.89/03/2009 della CTP di Venezia che aveva accolto il ricorso della parte
contribuente “Luxor srl”- ed ha così confermato l’avviso di liquidazione ed
irrogazione sanzioni afferente ad imposta registro, ipotecaria e catastale su atto di
compravendita di data 28.3.2002, avviso fondato sulla revoca dell’agevolazione ex
art.33 legge n.388/2000 (per l’acquisto di immobili in aree soggette a piani
particolareggiati) a causa dell’intervenuta rivendita dell’immobile prima del decorso
del quinquennio e senza che l’acquirente ne avesse fatto utilizzo a fini edificatori.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che l’eccezione della parte
contribuente (relativa alla decadenza dal potere impositivo per il decorso di anni tre
dal momento della rivendita del terreno) non fosse condivisibile, atteso che la parte
contribuente (a termini dell’art.19 del DPR n.131/1986) al momento di rivendere il
terreno avrebbe dovuto comunicare il mancato avveramento della condizione e
l’Ufficio avrebbe così potuto liquidare le maggiori imposte dovute; in difetto di
siffatta comunicazione, la liquidazione della maggiore imposta restava soggetta al
termine di anni cinque decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere presentata
la denuncia di mancato avveramento della condizione, termine che era stato
prorogato dall’art.11 della legge 289/2002 e che perciò sarebbe scaduto il 6.12.2009
(data posteriore a quella di notifica dell’avviso di liquidazione).
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.

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letti gli atti depositati

Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art.76
del DPR n.131/1986 e dell’art.17 D.Lgs. n.347/1990) la parte ricorrente si duole del
fatto che il giudice dell’appello non abbia ritenuto maturato il termine di decadenza

siccome previsto dalle norme dianzi menzionate.
Il motivo appare fondato e da accogliersi.
Ed invero, secondo l’insegnamento ormai costante di questa Corte, applicabile anche
alla presente fattispecie, per quanto pronunciato fin qui esclusivamente in materia di
revoca del beneficio relativo all’acquisto della prima casa di abitazione:” In tema di
decadenza dalle agevolazioni , di cui all’art. 1, comma sesto, legge 22
aprile 1982, n. 168 (e di altre analoghe previsioni legislative), per fatti sopravvenuti,
non trovano applicazione gli artt. 18 d.P.R. n. 634 del 1972 e 19 d.P.R. n. 131 del
1986 che stabiliscono l’obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di
denunciare all’Ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad
ulteriore liquidazione d’imposta. Ne consegue che anche in caso di mancata
utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l’obbligo di
denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la
decadenza triennale dell’azione della finanza non decorre, dalla tempestiva
presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell’ipotesi dell’omessa o della tardiva
presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si
sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia
rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile” (all’origine dell’indirizzo Cass. Sez.
5, Sentenza n. 12988 del 05/09/2003, cui hanno fatto seguito Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13491 del 26/05/2008 e Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16369 del 17/06/2008).
Ed invero, in tema di fatti sopravvenuti comportanti decadenza dalle agevolazioni
previste dalla legge, non trovano applicazione l’ad. 18 del d.P.R. n. 634 del 1972 e
l’art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 (che si riferiscono ad ipotesi diverse, stabilendo

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dal potere impositivo di anni tre, decorrenti dalla successiva rivendita del terreno,

l’obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all’ufficio -entro
venti giorni- il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione
d’imposta -come nel caso di avveramento della condizione sospensiva e simili
evenienze- e non già a perdita di benefici): non può, quindi accedersi alla tesi per la
quale vi sarebbe l’obbligo di denunciare i fatti di sopravvenuta decadenza dai

tre anni dalla (tempestiva) presentazione della denuncia, ovvero di cinque anni dalla
data in cui la denuncia si sarebbe dovuta presentare (ove non presentata o presentata
tardivamente).
Non resta che concludere che la pronuncia del giudice d’appello —che non ha fatto
applicazione dei predetti principi- merita cassazione (con assorbimento degli ulteriori
motivi di impugnazione), sicché la Corte potrà provvedere anche nel merito
(annullando il provvedimento impositivo), atteso che non appaiono necessari ulteriori
accertamenti di fatto.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
ragione di manifesta fondatezza.
Roma, 30 marzo 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio (e dato atto che
per mero errore nella relazione si dice che la parte contribuente si è difesa, mentre
invece quest’ultima ha omesso di costituirsi in giudizio), condivide i motivi in fatto e
in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
annulla il provvedimento impositivo qui oggetto di esame. Condanna l’Agenzia a

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benefici, con correlativa decadenza dell’azione dell’Amministrazione nel termine di

rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 3.700,00 oltre € 100,00 per
esborsi ed oltre accessori di legge, compensando tra le parti le spese dei gradi di
merito.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013.

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