Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27484 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21229-2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, V. G. B. MARTINI

13, presso lo studio dell’avvocato IVAN INCARDONA, rappresentato e

difeso dall’avvocato EDUARDO LIMONGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1012/2015 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS, che ha chiesto

rigettarsi il ricorso.

Conseguenze di legge.

 

Fatto

CONSIEDERATO

che:

1. con sentenza n. 1012 in data 3 febbraio 2014, la commissione tributaria regionale della Campania dichiarava infondato l’appello proposto da C.C. contro la decisione di primo grado con cui era stato in parte respinto il ricorso originario avverso l’avviso notificato ad esso appellante dall’Agenzia delle Entrate, in liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, pretese a seguito di rideterminazione da Euro 105.000,00 a Euro 414.000,00, del valore di un immobile ad uso commerciale, acquistato dal contribuente con contratto registrato il (OMISSIS). La commissione, ricordato che i primi giudici avevano fissato il valore del bene in Euro 331.500,00 e che l’appellante aveva chiesto, in primo luogo, dichiararsi nulla la pronuncia di primo grado perchè priva di motivazione e, in senso luogo, dichiararsi nullo l’avviso impugnato per difetto di presupposti della rettifica, affermava, con riguardo alla prima richiesta, che, “non essendo l’appello diretto alla mera possibile eliminazione della sentenza di primo grado viziata o comunque erronea, esso deve sottoporre al secondo giudice… i termini sostanziali della controversia da decidere, con la conseguenza che sono inammissibili le censure nelle quali si deducano, come nella fattispecie, vizi di mera attività del primo giudice e quindi il difetto di motivazione della sentenza”; la commissione riteneva la seconda richiesta infondata giacchè la rideterminazione del valore del bene operata dai primi giudici era da ritenersi corretta avuto riguardo, da un lato, alla stima dell’ufficio siccome effettuata con riferimento al valore di un immobile simile quale dichiarato nel contratto di relativa vendita registro il (OMISSIS) nonchè ai valori minimi della banca dati del mercato immobiliare (valori OMI), d’altro lato, alle caratteristiche dell’immobile de quo (ubicazione nel centro di nota località turistica; consistenza dei locali; accessi “uno sulla piazza principale e due sul lato est”; altezza media dei locali), d’altro lato ancora a “nozioni di comune esperienza”;

2. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza delle commissione regionale;

4. il contribuente ha depositato memoria;

5. la Procura delle Repubblica ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la illegittimità, per violazione degli artt. 100 e 342 c.p.c., del capo della sentenza impugnata con il quale è stata dichiarata inammissibile la censura di difetto di motivazione della pronuncia di primo grado. Il ricorrente ricorda di avere censurato la pronuncia di primo grado per “evidenti profili di ingiustizia nel merito”, ossia per dedotta erroneità della pronuncia quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti della rideterminazione del valore del bene. La censura di difetto di motivazione era riferita alla assenza di quei presupposti, i.e. alla assenza dei motivi sostanziali per la rideterminazione del valore. Tale assenza era stata poi nuovamente dedotta come seconda ragione di appello;

2. il motivo è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). L’affermazione dei giudici della commissione tributaria regionale secondo cui non è denunciabile in appello il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, evoca il principio elaborato da questa Corte (Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013), secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicchè è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 17/07/2018, n. 20685; Cass. 18/12/2014, n. 26831; Cass. 19/03/2014, n. 6330). Il principio è tuttavia male evocato: l’assenza di discorso motivazionale integra non un vizio incidente meramente sulla astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma un vizio incidente sulla essenza stessa della sentenza – una sentenza del tutto priva di motivazione, non è una sentenza, è un verdetto – e dà quindi sempre luogo alla lesione del diritto di azione riconosciuto alla parte (art. 24 Cost.). Il difetto di motivazione, qualificato come causa di nullità della sentenza, è quindi in sè e per sè suscettivo di essere fatto valere con l’impugnazione (art. 161 c.p.c., e art. 111 Cost.). La suddetta dichiarazione dei giudici della commissione regionale è dunque errata. Ciò non comporta l’accoglimento del motivo. Quest’ultimo anzi è, come si è detto, inammissibile. Occorre infatti considerare che i giudici di appello, dopo aver fatto tale dichiarazione – che va corretta (art. 384 c.p.c.), – in riferimento al primo motivo di appello, hanno affrontato la questione della “ingiustizia nel merito” della sentenza, al cui esame l’appello era in definitiva finalizzato e che era stata poi specificamente proposta anche con il secondo motivo di gravame. Può dunque dirsi che il capo della sentenza impugnata contro cui il primo motivo di ricorso per cassazione è indirizzato non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata o, sotto altro profilo, che la dichiarazione fatta in quel capo non ha impedito che la critica alla sentenza di primo grado sia stata poi in effetti presa in esame. Si nota incidentalmente che la situazione è tutt’altra rispetto a quella rispetto alla quale è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24469/2013, secondo cui, qualora il giudice che abbia dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un singolo motivo di gravame, proceda poi comunque al loro esame nel merito, quanto affermato in esito al suddetto esame è da considerarsi privo di effetto giuridico, in quanto con la dichiarazione di inammissibilità il giudice si è spogliato della potestas iudicandi;

3. con il secondo motivo di ricorso vengono proposte due distinte censure. In primo luogo, il contribuente lamenta la falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, per avere la commissione considerato legittimo l’avviso nonostante vi si facesse riferimento ad un contratto di vendita di un immobile preso a comparazione, stipulato non nei tre anni antecedenti alla data dell’atto al quale è correlata la pretesa impositiva, ma successivamente a quest’atto. In secondo luogo, il contribuente lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., sostenendo che la sentenza non possa dirsi motivata in quanto, non essendo stato, il suddetto contratto, prodotto in giudizio, “è inesistente ogni motivazione di tipo comparativo formulata dai giudici stante l’assenza di uno dei due elementi di paragone”.

4. Il motivo è, quanto alla prima censura, infondato. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, stabilisce che “per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 1, (ossia il valore dichiarato negli atti o pattuito) avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”. Nel caso di specie, la rettifica è stata effettuata dall’ufficio avendo riguardo ad un contratto successivo all’atto in questione e ai valori OMI. Il fatto che la legge parli di “trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo” non significa che l’ufficio non possa utilizzare “trasferimenti successivi alla data dell’atto” posto che la legge prevede che l’ufficio possa procedere alla rettifica anche sulla base di “ogni altro elemento utile” e che da un atto successivo possono essere tratti elementi utili. Il motivo di ricorso in esame è parimenti infondato quanto alla seconda censura. Davanti ai giudici di appello non risulta fosse stata specificamente contestata la comparabilità del bene oggetto del contratto menzionato nel provvedimento con il bene oggetto dell’atto tassato (v. pagina 2 e pagina 3 del ricorso per cassazione). I giudici di appello, chiamati a sindacare, con la sentenza impugnata, il merito della pretesa impositiva, hanno quantificato il valore del bene tenendo conto, e rappresentando con un discorso motivazionale effettivo e logico di aver tenuto conto, degli elementi a loro disposizione;

6. con il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica di violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, degli artt. 112 e 329 c.p.c., vengono prospettate due censure. In primo luogo, il contribuente, riportata nella pagina 2 del ricorso, l’affermazione dei giudici di primo grado secondo cui i valori OMI costituiscono elementi solo “indicativi” e sottolineato che detta affermazione era “rimasta non impugnata dall’Agenzia”, sostiene che su quest’affermazione si sia formato il giudicato e sostiene che la commissione tributaria regionale abbia violato il vincolo che ne deriva laddove ha tenuto conto dei ridetti valori OMI. In secondo luogo, sostiene che la commissione abbia violato la legge annettendo rilevanza ai medesimi valori OMI in realtà inidonei a fornire alcuna indicazione utile. La prima censura è infondata. Il giudicato (art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c.) si determina su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia; la riportata affermazione dei primi giudici non integra una simile statuizione. La seconda censura è infondata. Questa Corte, con indirizzo condiviso, ha precisato che: “In tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ad opera della L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006), di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti” (Cass. n. 9474 del 2017). Il principio è applicabile anche all’imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea (Cass. n. 11439 del 2018). Pertanto, i valori OMI, se, di per sè, insufficienti a fondare la rettifica, nondimeno, lungi dall’essere inutilizzabili, possono giustificare la rettifica laddove, come nel caso di specie, uniti ad altri elementi;

7. con il quarto motivo di ricorso viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso costituito da ciò che l’immobile era “in stato di fatiscenza o comunque in grave stato di deperimento”;

8. il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.). Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, hanno statuito “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. Nel caso di specie, il ricorrente non ha precisato in quale atto abbia introdotto in causa il fatto del quale sarebbe stato omesso l’esame limitandosi a dire che il fatto è stato “trattato in appello e documentato da altra perizia estimativa a mezzo di tecnico esperto a supporto di quella già prodotta in prime cure”);

9. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;

10. le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.);

11. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico del ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito; al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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