Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27483 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(ART. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 7771/’18) proposto da:

G.I. (C.F.: (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI, tutti

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. Paolo Di Gravio ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio, in Roma, v. Piediluco, 9;

– ricorrenti –

contro

GU.MA. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Giuseppe

A. Fanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Giuseppe Pecorilla, in Roma, c.so V.Emanuele, 18;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce-sez. dist. di

Taranto n. 374/2017, depositata il 6 novembre 2017 (notificata il 28

dicembre 2017).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con atto di citazione del dicembre 2006 il sig. Gu.Ma. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, i soggetti indicati come ricorrenti in intestazione per sentir accettare che le costruzioni di proprietà degli stessi (site in (OMISSIS)) erano state realizzate in violazione delle distanze legali fissate dall’allora vigente P.R.G. di Taranto, con la loro condanna ad arretrare le stesse costruzioni nel rispetto dei prescritti limiti legali, oltre al risarcimento del danno.

Nella costituzione dei convenuti ed all’esito della relativa trattazione ed istruzione della causa, Vada Tribunale di Taranto, con sentenza n. 278/2014, accoglieva per quanto di ragione la proposta domanda, condannando i convenuti alla demolizione di alcuni vani terranei e di parte dei balconi delle loro costruzioni, posti a distanza inferiore a quella di sei metri dal confine, nonchè a rimuovere tutte le tubature e i rubinetti collocati a distanza inferiore ad un metro dal confine e, infine, al risarcimento del danno nella misura di Euro 4.000,00, oltre interessi legali e spese processuali.

Decidendo sull’appello formulato dal Gu. e nella resistenza di tutti gli appellati (che proponevano, a loro volta, appello incidentale), la Corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, con sentenza n. 374/2017, accoglieva parzialmente sia il gravame principale che quello incidentale.

In particolare, riteneva, per quanto di ragione, fondato l’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza di primo grado, condannava gli appellati ad arretrare le loro costruzioni a metri dodici dal fabbricato del Gu. nella parte frontistante allo stesso (sul presupposto che nessuna efficace variante era stata adottata con la Delib. commissariale n. 265 del 1999, donde l’unica disciplina in tema di costruzioni rimaneva ancora quella prevista dal P.R.G., che fissava in 12 mt. la distanza tra fabbricati); accoglieva parzialmente anche l’appello incidentale degli appellati riducendo il risarcimento danni alla misura di Euro 1.000,00 rispetto a quella di Euro 4.000,00 liquidata con la decisione del giudice di prime cure.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, tutti gli appellanti incidentali, al quale ha resistito con controricorso l’intimato Gu.Ma..

I difensori di entrambe le parti – ricorrenti e controricorrente – hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

2. Con il formulato motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’art. 873 e ss. c.c., del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 (testualmente) norma di alienazione dell’art. 41-quinquies della L. n. 1444 del 1968, in uno al vizio di omessa, con riduttiva ed insufficiente motivazione su un punto determinante della controversia, nella parte in cui – con l’impugnata sentenza – era stato ritenuto che con la Delib. commissariale n. 265 del 1999 non era stata adottata alcuna variante efficace, ragion per era stato rilevato che l’unica disciplina applicabile in tema di costruzioni rimaneva ancora quella del P.R.G., che fissava in 12 mt. la distanza tra fabbricati.

3. Rileva il collegio che occorre esaminare, in primo luogo, la pregiudiziale eccezione – formulata dal controricorrente – relativa all’assunta inammissibilità del ricorso per asserita tardività nella sua proposizione, sul presupposto che, poichè la sentenza di appello era stata notificata a mezzo pec il 28 dicembre 2017, il ricorso sarebbe stato notificato a mezzo pec il 27 febbraio 2018 (coincidente con un martedì) e, quindi, oltre i 60 giorni previsti dall’art. 325 c.p.c..

Senonchè, osserva il collegio, dall’esame degli atti del processo, emerge che il ricorso è stato inviato per la spedizione anche a mezzo posta ordinaria e che tale adempimento risulta eseguito in data 14 febbraio 2018, ragion per cui avuto riguardo a quest’ultimo riscontro (ed in virtù dell’applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e notificatario) – il ricorso stesso deve intendersi tempestivamente formulato (sempre con riferimento all’osservanza del c.d. termine breve di cui al citato art. 325 c.p.c.).

3.1. Ciò premesso, il collegio ritiene che il ricorso è, tuttavia, da qualificarsi inammissibile per un’altra ragione, ovvero per essere incorso nella violazione dell’art. 366 c.p.c. e, specificamente, della prescrizione enucleata nel n. 3) di detta norma processuale.

Infatti, nella rappresentazione del motivo è riportato solo il contenuto dei dispositivi delle due sentenze di merito e quello delle richieste dedotte con entrambi gli appelli (principale e incidentale), senza precisare la vicenda fattuale presupposta e risultando omesse la spiegazione delle ragioni delle loro difese in primo e secondo grado nonchè la sintesi del percorso logico-giuridico seguito con l’impugnata sentenza di appello.

Inoltre, dall’articolazione del dedotto motivo, non si desume una chiara e motivata critica alla sentenza della Corte di appello, risolvendosi la censura in un richiamo e riproduzione di varie massime giurisprudenziali, senza, però, centrare e confutare adeguatamente la ragione giustificatrice della decisione di appello, essendosi i ricorrenti limitati (v. pag. 8 del ricorso) ad affermare, in modo generico, che il giudice di secondo grado non avrebbe potuto criticare la Delib. commissariale (prodotta nel corpo dello stesso ricorso), siccome mai impugnata.

Va, perciò, nel caso di specie, applicata la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 11308/2014, Cass. n. 21750/2016 e Cass. n. 10072/2018), ad avviso della quale nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi in modo sommario ma chiaro e completo, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.

4. In definitiva, alla stregua delle illustrate ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Va dato, infine, anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessive Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti con vincolo solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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