Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27483 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27483 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 20368-2011 proposto da:
ARCURI GIOVANNI RCRGNN71P19C668M, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato CICCHIRILLO DOMENICO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
in persona del Ministro pro tempore, 80415740580, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOC HESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO\ che li rappresenta
e difende ope legis;
– resistenti –

8513

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza n. 39/14/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO dell’i /06/2009,
depositata il 04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/11/2013 dal

Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 20368 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Palermo ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate -appello proposto
contro la sentenza n.312/07/2006 della CTP di Agrigento che aveva respinto il
ricorso proposto da Arcuri Giovanni- ed ha così confermato l’avviso di accertamento
per IVA-IRPEF-IRAP 1998, sia pure limitatamente alle imposte IVA ed IRAP.
La Commissione di appello ha motivato la propria decisione nel senso che l’Ufficio
aveva negato la natura agricola dell’attività svolta dal contribuente, ma senza
chiarirne le ragioni, mentre il contribuente aveva —in qualche modo- dimostrato lo
svolgimento di detta attività. Tuttavia, l’infedeltà di quanto dichiarato era stata
accertata nei modi consentiti, sicchè il potere di rettifica era stato fondatamente
esercitato, con inversione dell’onere della prova in capo alla parte contribuente, alla
luce delle incongruenze rilevate nella dichiarazione (nessun ricavo registrato, a fronte
del possesso di un gregge composto da 198 capi ovini; assoluta esiguità dell’importo
fatturato per la vendita del latte; difformità tra quantità di lana ottenibile e quantità
ottenuta), nel mentre detto onere non era stato evaso in alcun modo dalla parte
contribuente medesima.
La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Il ricorso appare inammissibile formulato e se ne propone il rigetto.
Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (privo di rubrica) la parte qui ricorrente
(prospettando di voler proporre “ricorso per revocazione”) si duole –

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letti gli atti depositati

contemporaneamente e sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e
inestricabilmente combinati- di travisamento dei fatti che sarebbe risultato decisivo ai
fini dell’accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, atteso che la CTR aveva
“fondato il proprio convincimento su uno studio di settore inficiato perché fondato su
dati inesatti”. D’altronde, il giudicante non aveva tenuto conto che il settore, l’attività

DPCM datato 14.1.2002, nel quale si riconosceva lo stato di emergenza per la crisi di
approvvigionamento idro-potabile”.
Siffatto modo di articolare la censura nei confronti della decisione impugnata (nel
difetto di qualsivoglia coordinamento con le fattispecie di vizio tassativamente
previste dall’art.360 cpc) non è rispettoso del sistema processuale vigente, in
relazione alla formula prevista per il ricorso per cassazione, così come inveratasi
nella norma dell’art.360 cpc.
A tal proposito, basta qui richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo
cui:”Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato
dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta
con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua
formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate
con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di
censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato
rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (tra le molte,
Cass.Sez. 3, Sentenza n. 18202 del 03/07/2008).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 marzo 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

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ed il territorio in cui operava il ricorrente erano stati riconosciuti “in crisi da un

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.

Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Il Presidente

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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