Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27483 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12910-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.O., (Deceduta) P.A., (erede);

PE.AN., (erede); p.a., (erede) elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 77, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIA LAZZERI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2036/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS, che ha chiesto

accogliersi il secondo motivo, con assorbimento del primo, terzo e

quarto.

Conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla nona sezione della commissione tributaria regionale del Lazio in data 1 aprile 2014, n. 2036, con la quale è stato accolto l’appello di A.O. avverso la pronuncia della commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato ridotto il valore di un’area di mq 4033, venduta da essa A. e dal di lei marito alla società MGB Costruzioni, accertato dall’Agenzia con avviso di rettifica e di liquidazione di maggior imposta di registro. La commissione regionale ha annullato l’avviso sulla base di due considerazioni: il valore accertato avrebbe dovuto essere “abbattuto” in quanto il terreno era edificabile solo per metà essendo per il resto inedificabile a causa di vincoli paesaggistici; la stima dell’Agenzia del Territorio, posta a fondamento dell’avviso, non era coerente con il prezzo, “similare a quanto dichiarato dall’appellante”, al quale era stata compravenduta un’area a confine con il terreno in questione. I giudici di appello hanno aggiunto di non poter ignorare la sentenza di altra sezione della stessa commissione regionale del Lazio, con cui, per “le medesime considerazioni”, l’avviso era stato annullato su ricorso proposto dai coobbligati;

2. la contribuente ha depositato controricorso;

3. la Procura della Repubblica ha depositato memoria;

4. con memoria in data 31 agosto 2020, si sono costituiti P.A., Pe.An. e p.a., eredi della controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la commissione, laddove ha affermato che il valore accertato doveva subire un abbattimento in conseguenza del fatto che solo metà del terreno era edificabile, ha (mostrato di aver) trascurato il fatto che nella stima dell’ufficio tecnico erariale, posta a base dell’avviso, era stato attribuito il valore di Euro 200 al mq solo a quella metà e non all’intero;

2. con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 51, comma 2, in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43. L’Agenzia deduce che i giudici di appello, ritenendo che “la edificabilità solo parziale dell’area avrebbe imposto di calcolarne il valore applicando il prezzo/mq alla sola porzione edificabile”, senza considerare che “la situazione dell’area era già stata considerata in sede di rettifica”, hanno finito per attribuire all’area un valore “che non trova fondamento nella normativa vigente”;

3. con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che i giudici di appello non abbiano spiegato su quali basi di fatto hanno ritenuto di poter dare rilievo “all’atto riferito al terreno confinante che recava valori similari a quanto dichiarato dall’appellante”;

4. con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 2909 c.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Sostiene che i giudici di appello non avrebbero dovuto richiamarsi alla sentenza favorevole ai soggetti obbligati in solido con la odierna intimata, trattandosi di sentenza non passata in giudicato ma impugnata per cassazione;

5. il primo e il secondo motivo di ricorso – che veicolano, nella sostanza, l’identica censura di violazione di legge (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51), per avere la commissione considerato che il valore del terreno compravenduto fosse dato dalla sola sua parte edificabile – ed il terzo – strettamente connesso ai precedenti perchè anch’esso involgente i presupposti applicativi della legge – possono essere esaminati congiuntamente. I motivi sono fondati posto che l’assenza di potenzialità edificatorie di metà del terreno non significa che non vi siano potenzialità di utilizzo diverse e che quindi nel calcolo complessivo del valore non debba, sia pure con criteri differenziati tra la parte edificabile e la parte inedificabile, tenersi conto anche della seconda;

6. il quarto motivo di ricorso resta assorbito;

7. in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame oltre che per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie i primi tre motivi di ricorso e, dichiarato assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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