Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27482 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27482 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 23820-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore generale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

MEC ITALIANA COMPONENTI METALLICI SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 48/12/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 13/04/2012;

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Data pubblicazione: 09/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Massimo Bachetti difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 23820 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto: classamento catastale- procedura DOCFA — valutazione difforme della Amministrazionemotivazione
Reg. Gen. 23820/2011

INTIMATO: Mec Italiana spa

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 48/12/12 del 13 aprile 2012
con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale La pronuncia di primo grado aveva
accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del
Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata dalla contribuente in
riferimento ad unità immobiliare, che aveva formato oggetto di una ristrutturazione.
La contribuente non si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere rigettato.

E’ opinione del Collegio che sussista un obbligo della Amministrazione di sorreggere con adeguata
motivazione ogni atto con cui “accerti” un quid di fiscalmente rilevante. E l’applicazione di questo
principio alla materia catastale può dirsi oggi pacifica così come affermato dalla sentenza n.
9629 del 13 giugno 2012 e dalla giurisprudenza ad essa successiva. E stato così superato il
precedente indirizzo che aveva dato luogo alle sentenze citate dalla Amministrazione.

E’ -per contrapposto- ovvio che non occorre alcuna motivazione ove la Amministrazione operi su
dati forniti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti. Ed è altrettanto ovvio che l’obbligo
di motivazione assume contenuti e portata differenti a seconda di ciò che si “accerta”.
Nel caso di specie, relativo alla attribuzione di una rendita catastale per “stima diretta” l’ammontare
della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. La mera indicazione di una diversa
valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell’atto e
non la motivazione, che deve (a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell’imposta
di registro) invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle
indicazioni del contribuente.
Appare perciò corretta la decisione del giudice d’appello secondo cui non è sufficiente una
motivazione stereotipata e generica.

Pqm

RICORRENTE: Agenzia del Territorio

La Corte rigetta il riscorso.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 13 novembre 2013

Il presidente e relatore

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