Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27482 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18048-2014 proposto da:

D.M., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DOMENICO BARONE 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICO BOTTAI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 78/2013 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS, che ha chiesto:

rigettarsi il ricorso. Conseguenze di legge.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. con sentenza n. 78 in data 24 maggio 2013, la commissione tributaria regionale della Toscana, confermando la decisione di primo grado, riteneva legittimo l’avviso di accertamento di maggior valore di alcuni terreni, in una lottizzazione in (OMISSIS), notificato dall’Agenzia delle Entrate a D.M. e S.C. ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La stima dei terreni acquistati dai contribuenti nel dicembre 2006, avallata dalla commissione, era basata, come da perizia redatta dall’Agenzia del Territorio e allegata all’avviso, sul criterio del costo di trasformazione applicato ai prezzi riportati dalla banca dati dell’Osservatorio del Marcato Immobiliare per immobili assimilati a quelli che, in relazione ai dati forniti dal Comune, sarebbe stato possibile realizzare sui detti terreni. Nell’avviso veniva evidenziato che la stima trovava riscontro nei prezzi di vendita di lotti confinanti, risultanti da tre contratti notarili nonchè nel prezzo al quale i terreni in questione erano stati rivenduti nel febbraio 2008.

2. i contribuenti ricorrono, con nove motivi, per la cassazione della citata sentenza;

3. l’Agenzia, con controricorso, si oppone;

4. la Procura della Repubblica ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso viene dedotta la falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, per avere la commissione considerato legittimo l’avviso nonostante non vi fosse riprodotto il contenuto dei tre menzionati contratti notarili nè questi ultimi fossero allegati all’avviso;

2. con il secondo motivo di ricorso viene dedotta la falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3, per avere la commissione considerato legittimo l’avviso nonostante che due dei contratti notarili fossero stati stipulati non in data anteriore ma in data successiva rispetto a quello occasionante l’accertamento;

3. con il terzo motivo di ricorso viene dedotto l’emesso esame di un fatto decisivo e controverso costituito da ciò che mentre il prezzo di acquisto dei terreni in questione era stato definito “sulla superficie territoriale” ossia con oneri di urbanizzazione a carico degli acquirenti, i prezzi presi a comparazione, risultanti dai tre atti notarili, apparivano essere stati calcolati “sulla superficie fondiaria” ossia con onere a carico dei venditori;

4. con il quarto motivo di ricorso viene riproposta la doglianza veicolata con il terzo, sotto il diverso profilo della omessa motivazione, per avere la commissione affermato – a dire dei ricorrenti incomprensibilmente – che il valore dei terreni “è determinato dalla destinazione urbanistica, dalle loro potenzialità edificatorie e non tanto dalla superficie fondiaria che può significare per la rivendita dei singoli lotti edificatori”;

5. i quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente. La sentenza impugnata trova la propria ratio nella affermazione per cui l’ufficio ha operato conformemente alla legge procedendo alla stima del maggior valore con il metodo del costo di trasformazione. Nella sentenza si aggiunge che la stima così definita appare “prudenziale” alla luce dei contratti notarili de quibus. Si avalla ciò che risulta dalla perizia allegata all’avviso di accertamento, riprodotta nel ricorso ove il riferimento ai tre contratti vale, appunto, come riscontro della stima definita con quel metodo. In considerazione di quanto precede, i motivi in esame risultano essere inammissibili per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.): essi non riguardano la ratio decidendi; la sentenza resterebbe ferma, quand’anche fossero fondati;

6. con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la omessa motivazione, da parte dei giudici di appello, della affermazione secondo cui i dati (menzionati alle pagine da 63 a 66 del ricorso) portati dai contribuenti per confutare la stima dell’ufficio (il prezzo – Euro87 – al mq, di cessione, nel giugno 2007, per asta pubblica, da parte del Comune di (OMISSIS), di un terreno limitrofo a quelli oggetto di causa; il valore – Euro 55 al mq – attribuito dal Comune di (OMISSIS), ai fini Ici, a terreni edificabili soggetti a lottizzazione convenzionata per il 2007; il prezzo – Euro 45 al mq – di vendita di un terreno in Comune limitrofo a quello di (OMISSIS) per Euro 45 al mq; il valore – Euro 80 al mq – attribuito in una sentenza tra terzi dalla commissione tributaria provinciale di Pisa, ad un’area limitrofa a quella in cui sono inseriti i terreni oggetto di causa), sono dati di “nessun pregio (trattandosi di) riferimenti a situazioni estranee al caso di specie”;

7. il motivo è infondato. E’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sezioni Unite 8053/2014). Nel caso di specie la motivazione è sintetica e, in riferimento ai dati riportati, chiara. Le sopradette anomalie non sussistono;

8. con il sesto motivo di ricorso viene denunciata l’omessa motivazione, da parte dei giudici di appello, della affermazione secondo cui l’ufficio avrebbe stimato il valore dei terreni nella giusta misura;

9. il motivo è inammissibile risolvendosi nella richiesta di una valutazione, riservata al merito, sulla congruità dei parametri utilizzati per la stima (prezzi, tratti dall’Osservatorio del Marcato Immobiliare, degli immobili assimilati a quelli che, in base ai dati forniti dal Comune, sarebbe stato possibile realizzare sui detti terreni de quibus; incidenza, definita nel 20%, del valore dell’area sui prezzi suddetti);

10. con il settimo motivo viene denunciato l’omessa motivazione, da parte dei giudici di appello, della affermazione per cui, a fronte della stima effettuata dall’Agenzia del Territorio in base agli elementi forniti dal Comune (“prescrizioni tecniche”; “ubicazione, consistenza e destinazione urbanistica”) e in applicazione del descritto metodo del costo di costruzione, le eccezioni avanzate dai ricorrenti riguardo alla estensione della superficie effettivamente utilizzabile dei terreni in questione “cadono”;

11. il motivo è inammissibile poichè, come il precedente, si risolve nella richiesta di una valutazione riservata al merito;

12. con l’ottavo motivo viene riproposta la denuncia veicolata con il sesto motivo, sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso (fatto asseritamente costituito da ciò che gli elementi di stima – “prezzo al mq della superficie di calpestio e percentuale di incidenza del costo del terreno sul valore del bene finito” – sarebbero stati assunti, prima dall’ufficio e poi dalla commissione regionale, in modo, secondo i ricorrenti, “apodittico”); 13. il motivo è inammissibile. Al di là della rubrica, facente riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il motivo non ha riguardo a fatti – circostante di realtà – di cui sia stata omesso l’esame ma veicola una valutazione soggettiva dei ricorrenti sugli elementi di stima;

14. con il nono motivo di ricorso viene denunciata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, nonchè, “in ipotesi, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2” per avere la commissione regionale ritenuto che il deposito di tre documenti – contratto in data 13 febbraio 2008 con cui i terreni erano stati rivenduti; “contratto preliminare di assegnazione di alloggi del 13.02.2008”; “copia assegni circolari versati a titolo di finanziamento soci” – fosse avvenuto con memoria 26 marzo 2010 e così oltre il termine di cui all’art. 32, comma 1, laddove invece i documenti richiamati erano già stati prodotti tempestivamente con nota 18 marzo 2010 e per non avere, in ipotesi, la commissione ritenuto comunque di utilizzare detti documenti in quanto ormai acquisiti al fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 58, che consente la produzione di nuovi documenti in appello;

15. il motivo è inammissibile per difetto di specificità (art. 366 c.p.c.) atteso che i ricorrenti non hanno in alcun modo indicato quale sia l’incidenza dei documenti suddetti sulla soluzione della causa.

16. conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;

17. le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.);

18. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, liquidate in Euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito;

al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA