Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27481 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13116-2015 proposto da:

T.G.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

PROFETA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Carla Anastasio in ROMA, VIALe MAZZINI 88;

– ricorrente –

contro

B.G.M., e B.C., rappresentati e difesi

dall’Avv. PIETRO SAVIO CALDARELLI, in sostituzione dell’Avv. Paolo

Novel, ed elettivamente domiciliai presso lo studio dell’Avv.

Cristiano Fanelli, in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 39;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 523/2014 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA

depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/07/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per la parziale inammissibilità e

comunque per il rigetto del ricorso;

uditi l’Avv. GIUSEPPE PROFETA per il ricorrente, e l’Avv. PIETRO

SAVIO CALDARELLI per i controricorrenti, che hanno concluso

rispettivamente come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 1.7.2004, B.G.M., P.E. e B.C. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo T.G.G. esponendo: che B.G.M. ed P.E., da un lato, e T.G.G., dall’altro, con scritture private in data 12.2.1990 e 11.6.1990, nel dividere un fabbricato e un’area siti nel Comune di (OMISSIS), si erano reciprocamente autorizzati a costruire, nelle rispettive proprietà, nuovi fabbricati in aderenza e di conseguenza a distanza inferiore a quella legale; che con atto notarile del 13.1.2000 B.G.M. ed P.E., avendo donato al loro figlio C. una porzione dell’area urbana di loro proprietà, avevano allo stesso trasferito il diritto di fabbricare in aderenza con la proprietà T., cosa che il figlio aveva realizzato; che inutilmente era stato chiesto al T. di trasfondere le pattuizioni costitutive della servitù derogativa delle distanze legali in un atto notarile, al fine della trascrizione del diritto di servitù nei registri immobiliari.

Ciò premesso, gli attori chiedevano, affermata la reciproca costituzione di servitù avente a oggetto il diritto di edificare a distanze inferiori a quella legale, di pronunciare “sentenza che (tenesse) luogo del non rogato atto onde permettere le necessarie opportune trascrizioni”.

T.G.G. si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della convenzione stipulata per contrasto con norma imperativa di legge, quale lo strumento urbanistico del regolamento locale edilizio e, in subordine, la prescrizione del diritto essendo decorsi oltre dieci anni dalla convenzione stipulata il 12.2.1990, ritenuto il rapporto instauratosi tra le parti originarie di natura obbligatoria e non reale. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata.

Istruita la causa in via documentale, il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1731/2009 del 5.8.2009, accoglieva la domanda degli attori e, per l’effetto, accertava l’avvenuta costituzione di servitù reciproca avente ad oggetto il diritto di edificare a distanza inferiore a quella legale a carico e a beneficio rispettivamente dei fondi di proprietà di B. e T., condannando la parte convenuta alle spese di lite.

Contro tale sentenza proponeva appello il T. chiedendo di rigettare le domande proposte dagli attori in quanto infondate.

Si costituivano in giudizio i B. chiedendo di rigettare l’appello e, per l’effetto, di confermare la sentenza.

Con sentenza n. 523/2014, depositata in data 16.4.2014, la Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione T.G.G. sulla base di sei motivi, illustrati da memoria; resistono G.M. e B.C. con controricorso, illustrato da memoria e documenti. La causa proviene dalla adunanza camerale del 15.4.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della produzione da parte controricorrente (con deposito in data 27.6.2019) di atti e provvedimenti di altro giudizio inter partes, avanti al Tribunale di Bergamo (R.G. 9189/2005). Infatti, non puo essere prodotta, per la prima volta, nel giudizio di Cassazione – in applicazione del divieto di produzione di documenti nuovi di cui all’art. 372 c.p.c. – la copia di atti e provvedimenti emessi in altro procedimento (Cass. n. 2434 del 1969).

1.1. – Pregiudizialmente deve essere rigettata l’eccezione di giudicato esterno sopravvenuto, sollevata dal ricorrente, ad asserita garanzia del ne bis in idem, con riferimento alle sentenze pronunciate, tra le parti, in altro giudizio dal Tribunale di Bergamo (sent. n. 1905/2015) e dalla medesima Corte di appello di Brescia (sent. n. 1228/2016, passata in giudicato).

Si premette, per un verso, che il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 8607 del 2017; Cass. n. 26041 del 2010). Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione; tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, non trova ostacolo nel divieto posto dall’art. 372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso; Cass. sez. un. 24664 del 2007).

Per altro verso, dal principio di cui all’art. 2909 c.c. discende che le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato fanno stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (Cass. n. 24165 del 2013).

1.2. – Premesso dunque che, al fine di verificare se si sia formato un giudicato, interno od esterno, questa Corte procede al relativo accertamento con cognizione piena, provvedendo alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal Giudice del merito (ex plurimis Cass. n. 15461 del 2008; Cass. 1099 del 2006; Cass. n. 19136 del 2005), va rilevato che, dalla motivazione di entrambe le richiamate sentenze (prodotte in atti) non emergono, con riguardo al thema decidendi ed al decisum della presente controversia, affermazioni capaci di assurgere a giudicato sopravvenuto.

In particolare sia il Tribunale (sentenza pag. 8) che la Corte d’appello (sentenza pag. 6) si limitano ad affermare, in un obiter dictum, e senza una diretta incidenza sulla risoluzone delle quaestiones oggetto specifico di quello stesso giudizio (diverse per petitum e per causa petendi rispetto a quelle oggetto del presente giudizio, volto a determinare “l’efficacia contrattuale” della clausola di cui alle scritture del 1990), la mera e non meglio giuridicamente qualificata “invalidità anche nei rapporti interni delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti che si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze” (Corte di appello, sentenza pag. 6, in cui la Corte ha rilevato perltro, onde negare la richiesta sospensione del giudizio, la “completa differenza” di quella vicenda processuale rispetto alla presente).

D’altronde, questa Corte ha ritenuto che il giudicato sostanziale, esterno ed interno, non si forma su enunciazioni puramente incidentali, nonchè su considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della decisione, le quali, appunto perchè mancanti di collegamento con il contenuto del dispositivo, non hanno efficacia decisoria e non possono pregiudicare i diritti delle parti (Cass. n. 13003 del 2006). Non emergono pertanto i profili di violazione del principio del ne bis in idem lamentati da parte ricorrente.

2. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'”Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente respinto l’eccezione di nullità della clausola oggetto di giudizio, ex art. 1418 c.c., reputando che le parti si fossero legittimamente accordate per derogare alle norme in materia di distanze, permettendo le NTA del Comune di Gorle di costruire in aderenza in presenza di un accordo tra confinanti. Osserva il ricorrente che la convenzione in oggetto si risolverebbe in una insanabile violazione di norme inderogabili in materia di distanze. Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione o la sua mera apparenza, atteso che quando si tratta di decidere dell’eccezione di nullità di una convenzione immobiliare destinata alla trascrizione non si possa prescindere dall’interpretazione letterale del contenuto del contratto, che invece viene obliterata e sostituita con un’interpretazione ingiustificata ed esclusa dal significato letterale e comune delle parole usate.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

2.2. – E’ principio consolidato di questa Corte che il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 16 aprile 2014) consente (v. Cass. sez. un. 8053 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione) – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non già una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. sez. un. 5745 del 2015; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 5133 del 2014). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. n. 21439 del 2015).

E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per sostenere (come nella specie) la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, lamentandosi, in soatanza di una “motivazione non corretta” (Cass. n. 27415 del 2018, cit.); giacchè nel paradigma di cui al citato art. 360 c.p.c., n. 5 non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. n. 26305 del 2018).

Infatti, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente e contestualmente indicare oltre al “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Viceversa, nei motivi in esame, della enucleazione e della configurazione della sussistenza (e compresenza) di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde potersi ritualmente riferire al parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non v’è idonea e specifica indicazione. Sicchè (così come articolate) le censure svolte nel motivo si risolvono, in ultima analisi, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

3. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (la) violazione o falsa applicazione degli art. 1362-1371 c.c.”, in quanto la sentenza impugnata sarebbe abrogativa e a un tempo additiva rispetto al significato letterale della pattuizione (per la quale “le parti si rilasciano fin d’ora reciproco consenso e autorizzazione affinchè ciascuna di esse possa in futuro realizzare nella rispettiva proprietà altre costruzioni anche in violazione delle norme che regolano la distanza tra edifici, il tutto naturalmente nel rispetto delle leggi vigenti sulll’edilizia”); essa infatti annullerebbe ogni valenza semantica all’espressione “violazione delle norme che regolano la distanza tra edifici”, senza spiegare cosa significhi il chiarimento per cui tutto ciò avverrebbe “naturalmente nel rispetto delle vigenti leggi sull’edilizia”, così pervenendo ad affermare che le parti si sarebbero accordate per riconoscersi reciprocamente l’edificazione in aderenza permessa dalle NTA del Comune di Gorle.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – Va innanzitutto osservato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di “errori di diritto” individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle norme asseritamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Il controllo affidato alla Corte non equivale, infatti, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014).

3.3. – In secondo luogo, è consolidato il generale principio ermeneutico secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso” dei singoli elementi probatori, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Parimenti, per venire più specificamente al thema decidendum, va rilevato che, quanto alla interpretazione del contratto (specificamente riferibile alle censure mosse con il motivo), l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è anch’esso censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466 del 2017; Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003). Essendo altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che, come detto, nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

4.1. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (la) violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 873 c.c., come integrato dalle NTA del Comune di Gorle (art. 20 e punto 9.5 NTA 9.4.1987), evidenziando che le Norme tecniche di attuazione (NTA) del Comune di Gorle, vigenti all’epoca della conclusione dell’accordo, non prevedevano la costruzione di edifici in aderenza, in quanto le NTA del 1987 si occupavano solo di costruzioni a confine e comunque, quando si riferivano a un accordo, richiedevano che fosse tra confinanti e l’Amministrazione comunale (punto 9.5), mentre al punto 20.6 si parla solo di costruzioni a confine con riguardo a box e autorimesse; mentre, le NTA del 1994, nel riferirsi alla convenzione, stabilivano che essa fosse trascritta e che prevedesse l’obbligatoria edificazione a confine da parte dei confinanti.

4.2. – Con il quarto motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (la) Violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 873 c.c., come intergrato dalle NTA del Comune di Gorle (art. 20 e punto 9.5 NTA 9.4.1987, art. 26 NTA 13.12.1994) e in relazione all’art. 1346 c.c.”, poichè la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare nulla la clausola del contratto del 1990 per contrarietà a norma imperativa, essendo preordinata a consentire la costruzione di edifici in spregio alle inderogabili norme in materia di distanze contenute nelle NTA del Comune di Gorle. Infatti, già all’epoca della convenzione, esisteva un regolamento locale che integrava la disciplina generale codicistica di cui agli artt. 873 c.c. e ss., per cui la pattuizione diretta ad autorizzare edificazioni in violazione delle distanze previste dalle NTA costituiva pattuizione nulla per contrarietà all’art. 1418 c.c., in relazione all’art. 873 c.c., come integrato dalle NTA del Comune di Gorle. Sussisterebbe, altresì, violazione dell’art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1346 c.c. per indeterminatezza dell’oggetto del contratto, in quanto, da un lato, si conveniva di costruire in violazione delle norme sulle distanze e, dall’altro, che le costruzioni avrebbero avuto luogo nel rispetto delle vigenti leggi sull’edilizia.

4.2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi terzo e quarto vanno esaminati e decisi congiuntamente.

4.3. – Essi non possono trovare accoglimento.

La Corte di merito ha specificamente sottolineato la insussistenza (nella fattispecie) della pretesa nullità della pattuizione inter partes oggetto di giudizio, per contrasto con norme imperative di legge, giacchè – costituendo le NTA parti integranti di un piano regolatore generale e permettendo quelle del Comune di Gorle di costruire in aderenza in presenza di un accordo fra confinanti – ne derivava che del tutto legittimamente le parti si fossero accordate in tal senso (v. sentenza impugnata, pagina 11).

Trattasi di motivazione adeguata e coerente, riguardo alla quale vale il consolidato principio (già richiamato sub 3.3.) secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

4.4. – Nella fattispecie, la lettura delle clausole in questione (con le quali le parti dichiaravano di volersi rilasciare “reciproco consenso e autorizzazione affinchè ciascuna di esse possa in futuro realizzare nella rispettiva proprietà altre costruzioni anche in violazione delle norme che regolano le distanze tra edifici, il tutto naturalmente nel rispetto delle vigenti leggi sull’edilizia”) sottesa al decisum della Corte di merito, evidentemente ne valorizza sia l’ultimo inciso (“il tutto naturalmente nel rispetto delle vigenti leggi sull’edilizia”), sia la attribuzione al termine “violazione”, pur inopportunamente utilizzato dalle parti, come sinonimo di “deroga”, così da acconsentire la futura edificazione di nuove costruzioni sui rispettivi fondi, effettuata anche in deroga alle norme in tema di distanze, ove quest’ultima fosse legittima, in quanto permessa a livello legislativo e/o regolamentare (Cass. n. 5016 del 2018; cfr. Cass. n. 6768 del 2012, secondo cui che le convenzioni con le quali i confinanti tra fondi, intendono derogare alla disciplina urbanistica in materia di tipologia edilizia e di limitazione dell’edificabilità o alle norme sulle distanze di cui all’art. 873 c.c., concretando veri e propri atti costitutivi di servitù (in quanto arrecano una menomazione per l’immobile che avrebbe diritto alla normativa di rispetto), non può essere rappresentata da un accordo verbale, ma, piuttosto, richiedono la forma scritta a pena di nullità).

Di conseguenza, altresì, l’interpretazione della convenzione fatta propria dalla Corte territoriale, lungi dal determinare la denunciata violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., appare piuttosto rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c., che consente al Giudice di ricercare, interpretando le clausole negoziali le une per mezzo delle altre, la comune intenzione perseguita dalle parti, anche alla luce del contegno dalle stesse tenuto prima e dopo la conclusione del negozio.

5. – Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (la) nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. (ed il) vizio di ultra o extra petizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, giacchè – nonostante gli attori in primo grado avessero concluso chiedendo di affermare la reciproca costituzione di servitù avente ad oggetto il diritto di edificare a distanze inferiori a quelle legali e di pronunciare sentenza che producesse gli effetti dell’atto notarile non rogato, onde permettere le necessarie trascrizioni – la sentenza impugnata, invece, aveva fatto proprie le conclusioni del Tribunale, che aveva qualificato la domanda quale richiesta di pronuncia di accertamento di autenticazione delle sottoscrizioni della scrittura privata.

5.1. – Il motivo non è fondato.

5.2. – Costituisce principio consolidato quello secondo cui, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; Cass. n. 21087 del 2015), dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006; Cass. n. 27428 del 2005). L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. 4617 del 2011), il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008).

Il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il Giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (Cass. sez. un. 9147 del 2009).

5.3. – In applicazione di siffatti principi, la Corte di merito ha congruamente rilevato come il Tribunale avesse operato una corretta interpretazione della domanda degli attori, concludendo per la qualificazione della domanda come diretta ad ottenere un accertamento di autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private de quibus, essendo loro esigenza (estranea ad una pronuncia ex art. 2932 c.c.) quella di vedere trascritta la pattuizione del vincolo di natura reale redatto nella forma della scrittura privata, per renderla opponibile ai terzi, preso atto della mancata disponibilità del ricorrente di recarsi dal notaio.

6. – Con il sesto motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (la) violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 1029 c.c., commi 1 e 2”, giacchè la Corte di merito ha aderito alla minoritaria tesi dell’efficacia reale della convenzione di costituzione di servitù per vantaggio futuro, tanto nell’ipotesi di cui all’art. 1029 c.c., commi 1 e 2. Pertanto, la Corte di merito sarebbe sarebbe incorsa in violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 1029 c.c., comma 2, là dove ha riconosciuto natura reale al diritto costituito con quel patto, in quanto tale norma riconosce il sorgere del diritto reale solo dal giorno in cui l’edificio sia costruito.

6.1. – Il motivo non è fondato.

6.2. – La Corte d’Appello, correggendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che le parti avessero, fin dall’origine, costituito pattiziamente un diritto reale, concedendosi reciprocamente la servitù di costruire in aderenza, per cui, per effetto della pattuizione, non esisteva alcun diritto di natura obbligatoria soggetto alla prescrizione decennale ordinaria, bensì un diritto reale che, benchè soggetto ad accertamento per essere contestato, poteva solo prescriversi per mancato esercizio ventennale (sentenza impugnata, pagina 12), e poteva essere trasferito a terzi, come di fatto avvenuto da parte dei controricorrenti.

Tale ragionamento è coerente con i principi affermati da questa Corte, secondo cui – premesso che un accordo ex art. 1029 c.c., comma 2 (con effetto meramente obbligatorio) ha carattere eccezionale e presuppone la sicura individuazione del fondo dominante nell’edificio erigendo (Cass. n. 4346 del 2000; cfr. Cass. n. 8885 del 2000; Cass. n. 10486 del 2018) – le convenzioni tra le parti con cui si prevedono reciproche limitazioni o vantaggi per le rispettive proprietà, specie in ordine alle modalità di edificazione, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà, attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce con carattere di realità inquadrabile nello schema delle servitù (Cass. n. 4770 del 1996; cfr. Cass. n. 10486 del 2018, cit.).

Orbene, se il vantaggio e il corrispondente onere sono indipendenti dalla costruzione degli edifici in modo da inerire direttamente ai suoli non ancora edificati con carattere di realità, è corretto ritenere che si verte nell’ipotesi di cui all’art. 1029 c.c., comma 1 di servitù immediatamente costituita con effetti reali (Cass. n. 8885 del 2000), essendo pacifico (dall’analisi delle clausole in questione) che le parti intendevano costituire una servitù reciproca, con rispettive posizioni di vantaggio e di svantaggio, solo in vista di futuri interventi edificatori. E se, dunque, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, le parti avevano voluto dar vita a un reciproco futuro vantaggio immediatamente inerente i loro fondi (all’epoca, non ancora interessati da progetti edificatori e, comunque, in assenza di una specifica costruzione da individuare quale fondo dominante) risulta la natura ab origine reale dell’accordo e del diritto che ne derivava.

7. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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