Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27481 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27481 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 26529-2012 proposto da:
ANGELETTI ANTONELLA NGLNNL62H53H501K, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato
GIURATO UGO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –

Contro
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del suo procuratore
speciale nella sua qualità di Direttore Affari Legali e Societari, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio
dell’avvocato MAJONICA ROMANA, che la rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controlicorrente –

Data pubblicazione: 09/12/2013

1.

avverso la sentenza n. 14481/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 31/05/2012, depositata il 12/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

della controricorrente che si riporta al controricorso ed insiste per l’inammissibilità
del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

Fatto e diritto

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
” L’originaria domanda proposta da Antonella Angeletti nei confronti della Rai era
diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di
lavoro subordinato intercorsi tra le parti tra il 1983 e il 1995, il conseguimento
della qualifica di programmista regista a decorrere dal 1985 e le “differenze
retributive” comprensive dei periodi per i quali era rimasta a disposizione della
società.
Con sentenza del 10 aprile 2008, la Corte d’appello de L’Aquila,
presso cui il giudizio era stato riassunto dall’Angeletti in sede di rinvio da
questa Corte, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di
lavoro, disposto la riammissione in servizio della lavoratrice e condannato
la Rai a pagarle la somma di € 291.329,49 a titolo di “differenze retributive”,

2
Ric. 2012 n. 26529 sez. ML – ud. 17-10-2013

udito l’Avvocato Giulio Celebrano (delega avvocato Romana Majonica) difensore

comprensive di rivalutazione e interessi, oltre quelle ulteriormente
maturate fino all’effettiva riammissione in servizio, con gli accessori.
Successivamente, questa Corte nuovamente adita con ricorso della
società, ne ha accolto, con sentenza depositata in data 14 agosto 2012, il

primo motivo, prima argomentato sulla base dell’applicabilità al casi in
esame dell’art. 21, comma 1 bis del D.L. n. 112 del 2008, convertito con

modificazioni nella L. n. 133 del 2008 (disposizione transitoria
concernente l’indennizzo per la violazione delle norme in materia di
apposizione e di proroga del termine al contratto di lavoro) e infine, dopo
la dichiarazione di incostituzionalità di tale nonna (v. Corte Cost. sent. n.
214 del 2009), con l’invocazione dello ius superveniens rappresentato dell’art.
32, comrni 5-7 della legge n. 183 del 2010, in materia di misura del danno
da risarcire in caso di conversione del contratto a termine.
Con ricorso consegnato agli uffici postali per la notifica a norma
della legge n. 53 del 1994 Antonella Angeletti chiede la revocazione della
sentenza di questa Corte, in quanto effetto di errore di fatto, ai sensi
dell’art. 395, n. 4) c.p.c.
La società resiste alle domande con rituale controricorso.
L’unico motivo di ricorso fonda sulla deduzione che questa Corte,
con la sentenza indicata, nell’accogliere il primo motivo di impugnazione
della Rai, relativo all’applicazione della legge n. 133 del 2008, poi
dichiarata incostituzionale, ha fatto applicazione dello ius superveniens di cui
alla legge n. 183 del 2011 sulla base di un fatto insussistente e cioè che la
Corte di merito avesse statuito sull’entità del danno da risarcire
aggiuntivamente (e cioè fino) al ripristino del rapporto, quando invece
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Ric. 2012 n. 26529 sez. ML – ud. 17-10-2013

avrebbe statuito solo sul ripristino dello stesso (a decorrere dal 10.6.1994)
nonché sul conseguente diritto della dipendente Angeletti alla percezione
delle relative retribuzioni maturate a decorrere dalla suddetta data, essendo
state offerte dall’Angeletti le proprie prestazioni lavorative, tuttavia

rifiutate.
Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che l’errore di fatto revocatorio deve risultare dagli
atti o documenti propri della causa (e quindi, con riferimento al giudizio di
legittimità, dagli atti o documenti propri del relativo giudizio) e
presuppone che la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la
cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sulla supposizione della
inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e che, inoltre,
il fatto su cui è caduto l’errore non abbia formato oggetto di contestazione
né di decisione.
Tale errore revocatorio, se riferito alle sentenze di questa Corte,
può verificarsi ogni qual volta questa sia giudice del fatto; esso consiste,
specificatamente, “in un errore meramente percettivo”, il quale “non coinvolga

peraltro l’attività valutativa del giudice relativamente a situazioni processuali
esattamente percepite nella loro oggettivitd’ (dr. per tutte, Cass. 26 febbraio 2008
n. 5075 o 22 febbraio 2012 n. 2610).
Nel caso in esame l’errore denunciato attiene viceversa non alla
percezione di un fatto processuale nella sua oggettività, ma cade
eventualmente sulla interpretazione data da questa Corte alla sentenza
della corte territoriale ovvero opera la riqualificazione giuridica della
stessa, nella parte in cui ha condannato la società al pagamento delle
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Ric. 2012 n. 26529 sez. ML – ud. 17-10-2013

”differenze retributive”, ove riferite a quelle relative al periodo intermedio
dall’atto di offerta delle prestazioni lavorative da parte dell’Angeletti alla
riammissione in servizio della stessa.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione
delle spese che liquida in € 3000,00 per compensi professionali e € 100,00 per
esborsi.

Roma, 17 ottobre 2013
Il Presidente

Dott. ssa Maura La Terza

Il Funzionario Giudiziario
ZL’ì-aYTAZD~O

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, …………. ..

9 .. .. .. 2013

….

voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”

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