Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27480 del 30/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.30/12/2016), n. 27480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6190-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.A.;
– intimato –
avverso la decisione n. 38/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di
CAMPOBASSO, depositata il 04/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notarile presentato per la registrazione, senza la dichiarazione INVIM, D.B.S. e D.B.R. rinunciavano al diritto di usufrutto sull’immobile sito in Venafro, alla (OMISSIS), e l’Ufficio del Registro di Isernia, in data 8/3/1993, emetteva a carico del dott. V.A., notaio rogante, avviso di liquidazione per Lire 15.029.000 riguardante l’imposta principale INVIM, ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 7 e 31, sul rilievo che la rinuncia al diritto di usufrutto comportasse un trasferimento del diritto al nudo proprietario del bene.
Il V. proponeva ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria di primo grado che lo accoglieva, decisione che la Commissione Tributaria di secondo grado, respingendo l’appello dell’Ufficio del Registro, confermava, ritenendo che l’annullamento dell’avviso di liquidazione dell’imposta riposasse sulla corretta affermazione del primo giudice che, tanto la consolidazione dell’usufrutto con la nuda proprietà per decorso del termine o per causa naturale, quanto la rinuncia pura e semplice all’usufrutto, non danno luogo all’imposta per difetto di trasferimento.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il Collego ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di doglianza l’Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 7 e 31, e dell’art. 1 della tariffa, parte 1^, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, giacchè la CTR non ha considerato che la corretta applicazione delle norme in questione, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, avrebbe dovuto portare a ritenere tassabile l’atto abdicativo del diritto di usufrutto, sia ai fini dell’imposta di registro, che dell’INVIM, in quanto produttivo dei medesimi effetti economici di un’alienazione.
La ricorrente, in buona sostanza, lamenta che il giudicante non avrebbe opportunamente considerato che la rinuncia al diritto di usufrutto, in quanto comporta, in favore del titolare della nuda proprietà, l’acquisto a titolo gratuito del diritto di proprietà “pieno”, dà luogo ad una delle ipotesi di tassazione di cui al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 2, ed a ciò non osta il carattere tassativo e specifico dell’elencazione contenuta nella predetta norma, il quale esclude nella specie l’applicabilità delle disposizioni dettate in tema d’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, comma 1.
La questione posta con il ricorso trova soluzione nella giurisprudenza di questa Corte – che il Collegio condivide ed alla quale intende dare continuità – secondo cui: 1) “l’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che siano assoggettati ad imposta proporzionale di registro gli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, “compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi”; 2) anche “la rinuncia all’usufrutto rientra a pieno titolo tra questi ultimi atti, essendo l’usufrutto un tipico diritto reale di godimento”; 3) “il venir meno della cosiddetta imposta di consolidazione, alla luce delle comuni regole deducibili dall’ordinamento tributario, ha comportato l’assenza di imposizione ove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell’usufruttuario, scadenza del termine), ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioè da uno specifico atto ben distinto dall’atto di separazione della proprietà dall’usufrutto”; 4) che “non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la cessione dell’usufrutto di cui all’art. 980 c.c. e non la rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l’usufrutto” (Cass. n. 24512/2005; confr., in motivazione, n. 6398/2006; n. 10979/2007; n. 7417/2003).
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e potendo la causa essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il ricorso introduttivo del contribuente va respinto.
La particolarità della questione trattata, e l’assenza di un apprezzabile numero di precedenti specifici, inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016