Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27480 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13244-2015 proposto da:

R.E., rappresentata e difesa dall’Avvocato GAETANO MESSUTI,

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in LECCE, VIA G.

D’ANNUNZIO 73;

– ricorrente –

contro

STUDIOIMPRESA s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore

C.V., rappresentata e difesa dagli Avvocati LUCIO CAPRIOLI e

VINCENZO CAPRIOLI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Andrea Lazzaretti in ROMA, LARGO di TORRE ARGENTINA 11;

– controricorrente –

e contro

C.V., e C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 95/2015 della CORTE d’APPELLO di LECCE

depositata l’11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3/07/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. VINCENZO CAPRIOLI per la controricorrente, che ha

concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 8.7.2005, la STUDIOIMPRESA s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce R.E., esponendo di avere ricevuto incarico da quest’ultima per l’acquisto di un immobile con determinate caratteristiche, indicato dalla convenuta con riguardo sia alla destinazione (abitativa e commerciale), sia allo stabile ((OMISSIS)), sia al prezzo (Euro 515.457,00); di avere diligentemente espletato l’incarico risolvendo vari problemi tecnici, consultando il notaio officiato del rogito e trasmettendo a costui la documentazione necessaria. Svolta l’opera, che aveva comportato anche contatti con i legali della R., quest’ultima, nonostante sollecitata, non aveva corrisposto il compenso convenuto nella percentuale del 3% sul prezzo d’acquisto (infine pattuito in Euro 467.000,00). La società chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Euro 16.000,00, oltre interessi e spese di lite.

Si costituiva in giudizio la R., la quale eccepiva la nullità del contratto di mediazione per la mancata iscrizione della Studioimpresa nell’albo dei mediatori.

Con sentenza n. 1879/2010, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda, accertando e dichiarando la nullità del contratto per violazione della L. n. 39 del 1989, art. 6.

Avverso detta sentenza proponeva appello la Studioimpresa s.r.l., in persona del liquidatore C.V., il quale chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio l’appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza appellata.

Con sentenza n. 95/2015, depositata in data 11.2.2015, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva l’appello condannando la R. al pagamento in favore di Studioimpresa s.r.l. della somma di Euro 14.010,00, oltre IVA e interessi legali, nonchè alle spese di lite del doppio grado. La Corte di merito riteneva che il contratto stipulato tra le parti si configurasse come prestazione d’opera professionale.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione R.E., sulla base di due motivi illustrati da memoria; resiste Studioimpresa s.r.l. con controricorso, illustrato da memorie; gli intimati V. e C.M. non hanno svolto difese. La causa proviene dalla adunanza camerale del 3.4.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c. in relazione all’art. 2495 c.c.”, osservando che la Studioimpresa, nella persona del suo liquidatore, aveva proposto appello in data 10.1.2011, mentre la società risultava cancellata sin dal giugno 2006, con conseguente estinzione ai sensi dell’art. 2495 c.c. derivando sul piano processuale, il venire meno della legittimazione attiva e/o passiva della società medesima, con conseguente inammissibilità dell’appello e della domanda ed inesistenza della procura alle liti.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la “Contraddittorietà e illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione della L. n. 39 del 1989, art. 6 e degli artt. 1754 c.c. e ss. e artt. 2229 c.c. e ss.”, assumendo che, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la Corte di merito erroneamente qualificava il contratto come prestazione d’opera professionale, in quanto la R. aveva conferito alla società l’incarico di coadiuvarla nell’acquisto, non di un immobile qualsiasi, ma di uno stabile ben preciso di cui la Studioimpresa aveva la disponibilità ai fini della vendita; laddove il compenso doveva essere inteso come provvigione in quanto calcolato nella misura del 3% oltre IVA (come nella prassi generalmente avviene per gli incarichi di mediazione).

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – L’esame degli atti di causa, consentito al Collegio in ragione della tipologia di vizio denunciato (error in procedendo: Cass. n. 13999 del 2018), permette di constatare che la Studioimpresa s.r.l., cancellata dal registro delle imprese a far data dalli 8 giugno 2006 (v. visura CCIAA di Lecce) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecce il 10 gennaio 2011, conferendo all’uopo procura ad litem al difensore.

Questa Corte (Cass. sez. un. 6070 del 2013; conf. Cass. sez. un. 6071 del 2013) – rilevato che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente – ha, inoltre, affermato come sia del tutto ovvio che una società non più esistente, perchè cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, nè esservi convenuta (salvo nel caso del fallimento, estraneo all’odierno thema decidendum).

In ragione di ciò, le citate Sezioni unite hanno, dunque, tratto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla società estinta, in base al principio secondo cui “la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta” (conf. Ex plurimis, di recente Cass. n. 20840 del 2018; Cass. n. 19580 del 2017; Cass. n. 13183 del 2017).

Sicchè, qualora (come nella specie) la sopravvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese si ponga nel passaggio al grado successivo (dal tribunale all’appello), le Sezioni unite hanno ritenuto che l’esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nel modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell’evento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Non potendo, neppure, invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi del giudizio, perchè l’operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (Cass. n. 6293 del 2019; conf. Cass. n. 23563 del 2017; Cass. n. 2444 del 2017).

Di conseguenza nel caso in esame ricorre un vizio insanabile originario del processo di appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria del merito, trattandosi di impugnazione inammissibile per il fatto di essere stata proposta da un soggetto estinto e, quindi, inesistente (cfr. Cass. n. 15844 del 2018; Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 21188 del 2014).

3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso, del tutto pregiudiziale, determina l’assorbimento del secondo.

In ragione della inammissibilità dell’appello proposto da Studioimpresa s.r.l., già cancellata dal registro delle imprese a far data dall’8 giugno 2006, va pronunciata la cassazione senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., comma 3, della sentenza impugnata, in quanto proposta da soggetto estinto e quindi non più esistente. Alla soccombenza segue la condanna della Studioimpresa s.r.l. al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di appello (con rimborso di quelle poste a carico della medesima) e delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il processo non poteva essere proposto. Condanna la Studioimpresa s.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente R.E. (previo rimborso delle spese del gravame liquidate dalla Corte d’appello), delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 400,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%; nonchè le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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