Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27480 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27480 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 23708-2012 proposto da:
CIOPIRRI ROSSANA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PIETRO PRO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente Contro
VILLANI GIUSEPPINA, COPPOTELLI ANTONELLA, SORTENI
GABRIELLA, RANALLI AGOSTINO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCHIAVI ALDO, giuste
deleghe a margine dei rispettivi controricorsi;

– controricon -enti avverso la sentenza n. 6459/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
12.7.2012, depositata il 10/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto e diritto

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Data pubblicazione: 09/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:

” Con sentenza del 4 settembre 2006, il Tribunale di Roma dichiarò
inammissibili i ricorsi proposti da Pietro Pro e da Rossana Ciopirri per la
revocazione, ex art. 395, n. 1 c.p.c., delle sentenze nn. 204/95 e 199/95,
pronunciate dallo stesso Tribunale, quale giudice di appello in materia di

lavoro, rilevando che dal 1999 le Corti di appello erano subentrate ai tribunale
del lavoro quali giudici di appello.
Su appello degli originari ricorrenti, la Corte di appello di
Roma, qualificato l’appello come atto di riassunzione successivo alla
valutata incompetenza del Tribunale e ritenendo, contro la pronuncia di
questo, la sua competenza quale giudice di appello, propose
regolamento di competenza, che questa Corte, con ordinanza n. 7549
del 31 marzo 2011, dichiarò inammissibili, rilevando che la sentenza
del Tribunale, avendo dichiarato inammissibili i ricorsi ex art. 395, n. 1
c.p.c., ancorché unicamente per ragioni di competenza, avrebbe dovuto
essere impugnata con ricorso per cassazione, a norma dell’art. 403
c.p.c..
Riassunta la causa avanti alla Corte d’appello di Roma, questa,
con sentenza depositata il 10 settembre 2012, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Pietro Pro e da Rossana Ciopirri,
aderendo alla pronuncia di questa Corte.
Per la cassazione di tale sentenza, questi ultimi propongono ora
ricorso, notificato in data 22-23 ottobre 2012.
Antonella Coppotelli e Giuseppina Villani resistono alle
domande con separati rituali controricorsi.
Gli altri intimati non si sono costituiti in questa sede.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è inammissibile e va pertanto trattato in camera di
consiglio per essere dichiarato tale.
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Ric. 2012 n. 23708 sez. ML – ud. 17-10-2013

Dopo il riassunto della vicenda e il richiamo del contenuto della
ordinanza della Corte d’appello di Roma, di quella di questa Corte del
marzo 2011 e della sentenza impugnata, i ricorrenti svolgono
confusamente proprie censure, senza specificazione di motivi, ma col
richiamo agli artt. 2943 primo e terzo comma, c.c., 2945, secondo
comma c.c., 428 c.p.c., affermando che non potrebbero essere dichiarati

decaduti “dalla facoltà di agire giudizialmente” né potrebbe parlarsi di
prescrizione dei diritti da loro azionati.
In particolare, concentrando il discorso sulla decadenza in cui
sarebbero incorsi per non avere impugnato la decisione del Tribunale
avanti al giudice competente (la Corte di cassazione), sostengono che,
non avendo le controparti eccepito né la Corte d’appello rilevato di
ufficio la propria incompetenza alla prima udienza, la competenza
relativamente alla impugnazione della pronuncia del Tribunale,
tempestivamente effettuata avanti alla Corte d’appello di Roma, si
sarebbe definitivamente consolidata in tale sede, a norma dell’art. 428
c. p. c..
Essendo evidente dal tenore e dalla collocazione sistematica
della norma e universalmente riconosciuto che la disciplina di cui
all’art. 428 c.p.c. si riferisce alle questioni di competenza per le cause
di lavoro di cui all’art. 413 c.p.c. tra giudici del medesimo grado,
l’invocazione di tale norma appare nel caso in esame assolutamente
non pertinente.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione
voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili dovendo evidenziarsi altresì altresì che le censure non investono la
ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata . . Ricorre con ogni
evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la
definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile e
le spese liquidate secondo soccombenza in favore di ciascuno degli intimati ,
dovendosi rilevare che a differenza di quanto affermato nella Relazione risultano

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Ric. 2012 n. 23708 sez. ML – ud. 17-10-2013

costituiti oltre a Coppotelli Antonella e Villani Giuseppina, anche gli altri intimati
e cioè Sorteni Gabriella e Ranalli Agostino.
La obiettiva complessità della vicenda processuale in esame esclude il ricorrere dei
presupposti per una pronunzia ai sensi dell’art. 96 cpc come richiesto dagli
intimati contro ricorrenti.
P.Q.M.

delle spese che liquida in € 3500,00 in favore di ciascuno per compensi
professionali e in C 100,00 per spese.

Roma, 17 ottobre 2013
Il Presidente

Dott. ssa Maura La Terza
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Funzionario Giudiziario
-P”d5757-AilDARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

EI DM. 2013

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione

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