Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2748 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28623-2017 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEPRETIS 86,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DOTTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati FRANCESCO COCCAPANI, ROSSELLA ADANI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SASSUOLO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 844/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata

il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

il signor Z.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del tribunale di Modena che, confermando la pronuncia del giudice di pace della stessa città, ha rigettato la sua opposizione al verbale della polizia municipale di Sassuolo che gli aveva contestato la violazione dell’art. 148 C.d.S., per avere effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un’intersezione.

L’intimato comune di Sassuolo non ha spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge in relazione all’art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b), e alla L. n. 65 del 1986, art. 5, comma 1, lett. a), e art. 4, n. 1), il ricorrente – premesso che l’impugnato verbale di contestazione era stato redatto dal comandante della polizia municipale di Sassuolo quando costui era fuori servizio e vestiva abiti civili – censura la statuizione con cui il tribunale ha disatteso il motivo di opposizione con cui egli aveva dedotto l’illegittimità del verbale per essere stato reso da un appartenente alla Polizia Municipale che non era in servizio al momento dell’accertamento della pretesa trasgressione.

Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso si denuncia, sotto vari profili, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 148C.d.S., comma 12, e del’art. 141C.d.S., comma 1, in cui il tribunale sarebbe incorso attribuendo fede privilegiata a giudizi intrinsecamente valutativi, costituenti il risultato di apprezzamenti personali. Il ricorrente lamenta altresì il malgoverno delle regole di logica e di comune esperienza riscontrabile nella ricostruzione della dinamica dei fatti.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe gli altri.

Dal penultimo capoverso della prima pagina dell’impugnata sentenza pare di comprendere che il tribunale contrapponga la polizia giudiziaria ad “altri corpi”, diversi dalla polizia giudiziaria (tra cui i corpi di polizia municipale), i quali opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio. Tale affermazione è palesemente errata in quanto, in primo luogo, la polizia giudiziaria non è un corpo, bensì una funzione; in secondo luogo, e per quanto qui più specificamente interessa, la conclusione dell’argomentazione svolta nella sentenza impugnata – ossia che gli appartenenti ai corpi di polizia municipale opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio – si pone in contrasto con l’orientamento espresso dalle sezioni civili di questa Corte (Cass. 5771/2008, Cass. 5538/2001) e travisa la sentenza della Cassazione penale n. 35099/2015, a cui lo stesso tribunale di Modena fa richiamo; in quest’ultima sentenza si stabilisce infatti, in conformità con i precedenti della Cassazione civile ed al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, che “Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purchè si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio”.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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