Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2748 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 376/2020 proposto da:

F. Costruzioni S.r.l., in Liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso

la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato Emanuela Suriano, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.A., e R.V.G., elettivamente domiciliati

in Roma, Viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio

dell’Avvocato Vincenzo Marano, (studio avv. Cataldo D’Andria),

rappresentati e difesi dall’Avvocato Franco Matarangolo, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 643/2019 della Corte d’appello di Perugia,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. All’esito del procedimento arbitrale introdotto da F. Costruzioni s.r.l. nei confronti di Z.A. e V.R.G. il collegio pronunciava un lodo con cui – fra l’altro e per quanto di interesse – disponeva, in accoglimento delle domande ex art. 2932 c.c., il trasferimento dall’attrice ai convenuti in comproprietà indivisa di due appartamenti siti in (OMISSIS) e dichiarava che questi ultimi nulla dovevano ulteriormente all’attrice a titolo di prezzo.

Nel contempo il collegio arbitrale riconosceva l’illiceità delle condotte tenute dalla F. e consistite nella cessione al Monte dei Paschi di Siena del credito relativo al saldo del prezzo e nell’iscrizione di un’ipoteca a favore della Banca Popolare di Spoleto, condannando F. Costruzioni s.r.l. al pagamento della somma di Euro 30.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente a tale abusiva iscrizione ipotecaria.

2. A seguito dell’impugnazione del lodo ad opera di F. Costruzioni s.r.l. la Corte d’appello di Perugia rilevava che:

i) il disposto trasferimento immobiliare non era stato impugnato da nessuna delle due parti;

ii) non sussistevano le cause di nullità previste dall’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 10, 12 e 11, perchè – rispettivamente – il merito della controversia era stato deciso, il collegio arbitrale si era pronunciato sulle domande della F. di dichiarazione di inadempimento dei convenuti e di condanna dei medesimi al pagamento del residuo prezzo per Euro 181.088 e il lodo non conteneva contraddizioni di sorta, nè fra le varie statuizione del dispositivo, nè fra motivazione e dispositivo;

iii) l’affermazione della F. secondo cui la cessione a MPS del suo credito verso i convenuti al saldo del prezzo non valeva a liberare le controparti da tale obbligazione, trattandosi di obbligazione pro solvendo, risultava inammissibile, perchè l’errore di fatto in iudicando non rientrava fra le cause di nullità del lodo, mentre la clausola arbitrale non consentiva l’impugnazione per errore di diritto in iudicando;

iv) erano parimenti inammissibili le censure della F. rispetto all’accertamento del carattere prevalente del suo inadempimento, sia perchè il collegio arbitrale aveva riconosciuto l’illiceità anche della condotta dei convenuti, seppur attribuendo alla stessa gravità pari all’inadempimento della controparte sino al momento dell’iscrizione ipotecaria e della cessione del credito, sia perchè l’accertamento della prevalente responsabilità della F. per il periodo successivo comunque non aveva avuto alcun rilievo sulla decisione, se non sul regolamento delle spese, di modo che la società non aveva interesse a impugnarla (se non rispetto al profilo della liquidazione delle spese);

v) in ogni caso l’accertamento in merito alla prevalenza della colpa ascrivibile alla promittente venditrice non poteva essere impugnato per nullità, in assenza di vizi di motivazione denunciabili ex art. 829 c.p.c. e stante l’impossibilità di censurare errori di giudizio in fatto e diritto.

In virtù di simili considerazioni la Corte d’appello rigettava l’impugnazione del lodo arbitrale, con sentenza pubblicata in data 14 ottobre 2019.

3. Per la cassazione di questa decisione ha proposto ricorso F. Costruzioni s.r.l. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso Z.A. e V.R.G..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame dell’eccezione di ultrapetizione in relazione alla statuizione del lodo ex art. 2932 c.c., malgrado la società impugnante avesse subito evidenziato in sede di gravame una violazione, sotto questo profilo, dell’art. 112 c.p.c..

3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la mancata valutazione da parte della Corte distrettuale dell’eccezione sollevata dall’impugnante in merito al fatto che il lodo, errando, avesse disposto il trasferimento dei beni immobili ex art. 2932 c.c., liberi da ipoteche, senza curarsi di considerare che sugli stessi era stata in precedenza iscritta ipoteca volontaria e che il compendio faceva parte dell’attivo della procedura concordataria nel frattempo avviata.

3.3 Il quarto mezzo si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’omesso esame dell’eccezione di nullità del lodo per extrapetizione in relazione alla statuizione di trasferimento senza corrispettivo, che non era mai stata richiesta dalle controparti.

3.4 Il sesto motivo assume, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omesso esame dell’eccezione di nullità del lodo perchè gli arbitri avevano deciso fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, giacchè i convenuti si erano limitati a richiedere la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula e non per la cessione del credito o per l’iscrizione ipotecaria.

4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili.

Tutte le censure predicano l’omesso esame da parte della Corte territoriale di una pluralità di eccezioni proposte da F. Costruzioni s.r.l..

Le critiche tuttavia, pur stigmatizzando il silenzio serbato dalla Corte territoriale sulle difese addotte, non hanno riportato alcuna indicazione di elementi e riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale denunciato, onde consentire a questa Corte di apprezzare l’effettiva presentazione di domande di questo tenore all’interno dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione del lodo ed effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale.

Ora, la Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è sì anche giudice del fatto processuale e ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa al fine di valutare la fondatezza del vizio denunciato, purchè però lo stesso sia stato ritualmente indicato e allegato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; è perciò necessario, non essendo tale vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 2771/2017, Cass. 19410/2015). Occorreva pertanto che la compagine ricorrente accompagnasse la denunzia dei vizi con la riproduzione, diretta o indiretta, del contenuto dell’atto che sorreggeva la censura, dato che questa Corte non è legittimata a procedere a un’autonoma ricerca degli atti denunciati come viziati, ma solo a una verifica del contenuto degli stessi.

E un simile obbligo era ancora più stringente a fronte dell’assunto dei giudici distrettuali di non voler tenere conto “delle censure nuove avanzate dalla F. negli atti difensivi finali” (pag. 4), indicazione che chiaramente rileva la tardività e la conseguente inammissibilità di profili di doglianza non contenuti nella citazione introduttiva (di modo che in merito alle difese nuove introdotte negli scritti difensivi finali sussisterebbe non un’omessa pronuncia, ma una pronuncia di inammissibilità per tardività).

Non basta a questo fine il virgolettato riportato a pag. 7 del primo motivo, che di per sè non comporta alcuna critica all’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio fatta dal collegio arbitrale (tanto che la Corte di merito ha sottolineato “che il disposto trasferimento immobiliare (punto 1 del lodo) non viene impugnato nè dalla F. nè in via incidentale dai convenuti”).

Neppure il virgolettato riportato a pag. 11 del quarto motivo è utile a soddisfare l’onere di autosufficienza a cui la parte era tenuta, dato che lo stesso rappresenta una critica alla decisione arbitrale perchè “contraddittoria e illogica” e non perchè resa in assenza di domanda. Nessun riferimento all’atto introduttivo del giudizio è invece contenuto all’interno del secondo e del sesto mezzo.

In mancanza di indicazioni utili ad apprezzare concretamente il vizio processuale denunciato, le doglianze in esame vanno considerate inammissibili per violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

5. Il terzo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di impugnazione con cui si era denunciata la contraddittorietà del lodo arbitrale, nella parte in cui era stato ritenuto ancora dovuto un saldo prezzo e nel contempo si era però considerato lo stesso già corrisposto; una simile contraddittorietà tra le diverse statuizioni integrerebbe – a dire della ricorrente – il motivo di nullità previsto dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11.

6. Il motivo è inammissibile.

La Corte distrettuale, dopo aver ricordato che la nullità del lodo a causa di disposizioni contraddittorie in esso contenute ricorre non per ogni caso di contraddittorietà tra i vari punti della motivazione, ma soltanto in caso di contrasto tra le varie statuizioni del dispositivo oppure in ipotesi di contraddizione fra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di intendere la ratio decidendi della decisione, ha ritenuto, dapprima, che non ci fosse alcuna contraddizione fra le varie statuizioni del dispositivo, nè fra motivazione e dispositivo, quindi ha precisato che la denuncia di F. era rivolta, in realtà, a censurare l’affermazione secondo cui la cessione del credito non valeva a liberare le controparti dall’obbligazione relativa al saldo.

La doglianza in esame non tiene in alcun conto questa seconda parte della motivazione, ma si limita a reiterare le argomentazioni sulla contraddittorietà del lodo senza formulare alcuna critica all’interpretazione della domanda quale denuncia non di una contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo, ma di un errore, di fatto o di diritto, commesso dal collegio arbitrale.

Il mezzo, quindi, non si rapporta al contenuto della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare, nè muove alcuna contestazione alla ragione che ne costituisce il principale fondamento, con la quale il collegio giudicante ha qualificato la domanda e l’ha giudicata infondata in ragione di questa classificazione.

Sul punto l’esercizio del diritto d’impugnazione non può considerarsi avvenuto in modo idoneo, dato che i motivi con i quali lo stesso è esplicato non si concretano in una critica della decisione impugnata, vale a dire nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata.

7. Il quinto motivo di ricorso si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’erronea declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di mancata pronuncia del lodo rispetto all’inadempimento avversario: la Corte d’appello avrebbe ritenuto tale motivo di impugnazione infondato, in presenza di una pronuncia sul punto ad opera degli arbitri, e inammissibile, perchè volto a denunciare errori di giudizio in fatto e in diritto.

In realtà però – in tesi di parte ricorrente – non si era trattato di un errore nella ricostruzione dei fatti, ma di una totale omissione di valutazione e decisione rispetto alla specifica richiesta di declaratoria di inadempimento contrattuale.

8. Il motivo è inammissibile.

La critica in esame rappresenta che il collegio arbitrale avrebbe omesso ogni valutazione dell’inadempimento avversario, benchè fosse l’unica causa che aveva portato alla mancata stipula, e assume che sul punto la Corte d’appello avrebbe dovuto constatare la nullità del lodo per mancata pronuncia.

Sul punto, tuttavia, la Corte distrettuale (a pag. 7) ha osservato che il merito della controversia era stato deciso, rimanendo così escluso il profilo di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 10, ha rappresentato che la richiesta di dichiarazione di inadempimento appariva addirittura accolta, in motivazione, dal collegio arbitrale, non potendosi perciò ipotizzare il vizio previsto dal successivo n. 12, ha sottolineato (a pag. 11) che la F. non aveva neppure interesse a una simile impugnativa, sia perchè l’illiceità della condotta delle sue controparti era stata riconosciuta, sia perchè il rapporto di suvvalenza rispetto alla compresente responsabilità della promittente venditrice non aveva comunque influito sulla decisione, se non sotto il profilo delle spese, ed ha aggiunto, infine, che la valutazione di prevalenza della colpa non poteva essere impugnata per nullità, neppure per vizio di motivazione, stanti i limiti entro cui questo profilo poteva essere fatto valere e non potendosi denunciare errori di giudizio in fatto e in diritto.

A fronte di questa complessità di argomenti la ricorrente si limita a ribadire che la propria eccezione andava inquadrata come nullità del lodo per mancata pronuncia sulla richiesta di declaratoria di inadempimento.

Ne discende, giocoforza, l’inammissibilità del mezzo, dato che lo stesso non si cura in alcun modo di prendere in considerazione e criticare le ragioni indicate dalla Corte distrettuale per escludere il ricorrere dei profili di nullità previsti dall’art. 829 c.p.c., comma 1, nn. 10 e 12.

La parte, infatti, in sede di legittimità non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice di merito, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ ultima.

9. In conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 6.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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