Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2748 del 05/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2748 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 24759 – 2014 R.G. proposto da:
MAGNAGHI GIOVANNI – c.f. MGNGNN30T20F205A – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Giuseppe de Camillis, n. 23, presso lo studio dell’avvocato
Maurizio Tonzani che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce
al ricorso.
RICORRENTE
contro
FAORZI GIAN MARCO – c.f. FRZGMR5OL14D612P – elettivamente domiciliato in
Roma, alla via C. Monteverdi, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Alfredo
Codacci Pisanelli che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Giovanni
Iacopetti lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del
controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 1114 dei 5.6/1.7.2014,
udita la relazione nella camera di consiglio del 19 settembre 2017 del consigliere
dott. Luigi Abete,

9

Data pubblicazione: 05/02/2018

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato nell’anno 1985 i coniugi Giovanni Magnaghi e Gina
Galimberti citavano a comparire dinanzi al tribunale di Lucca Vera Bertini in
Faorzi.
Chiedevano, tra l’altro, che fosse accertata la natura condominiale del vano

“Villa Vittoria”, ubicato nel comune di Forte dei Marmi.
Si costituiva Vera Bertini in Faorzi.
Deduceva che era proprietaria esclusiva del vano “cx caldaia” per acquisto
fattone in virtù di scrittura privata autenticata a ministero notar Golini in data
22.3.1982.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 1195/2007 il tribunale adito, tra l’altro, accoglieva la
domanda di parte attrice e dichiarava “la comunione condominiale del locale per
cui è causa”( così ricorso, pag. 4).
Interponeva appello Vera Bertini in Faorzi.
Resisteva Giovanni Magnaghi, in proprio e quale erede della moglie Gina
Galimberti.
Con sentenza n. 368/2010 la corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame
e per l’effetto rigettava la domanda esperita dagli originari attori.
Proponeva ricorso a questa Corte Giovanni Magnaghi.
Con ordinanza n. 23199/2011 questo Giudice dichiarava la nullità del giudizio
di appello in dipendenza dell’omessa notificazione dell’atto di appello agli eredi di
Gina Galimberti.

9

già adibito a “stanza – caldaia” posto al piano terra del fabbricato denominato

Con atto notificato in data 7/13.12.2012 Giovanni Magnaghi, anche in qualità
di unico erede della moglie, Gina Galimberti, attendeva alla riassunzione dinanzi
al giudice di rinvio.
Resisteva Gian Marco Faorzi, quale unico erede di Vera Bertini in Faorzi.
Con sentenza n. 1114 dei 5.6/1.7.2014 la corte d’appello di Firenze

mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di Anna Maria Papi, di
Fiorenza Maria Vincenza Luisa Casotti in Leone ovvero dei loro eredi e rimetteva
le parti dinanzi al primo giudice.
Evidenziava la corte che dalla documentazione allegata si desumeva
chiaramente che Anna Maria Papi, originaria proprietaria di “Villa Vittoria”, aveva
venduto porzione dell’immobile a Vera Bertini in Faorzi con atto a rogito notar
Ugolini in data 29.7.1981 ed altra porzione a Fiorenza Maria Vincenza Luisa
Casotti in Leone con atto a rogito notar Vannozzi in data 7.5.1981.
Evidenziava conseguentemente che, in relazione alla domanda con cui Vera
Bertini aveva rivendicato la proprietà esclusiva dell’ “ex caldaia”, il giudizio di
primo grado era stato celebrato a contraddittorio non integro, in assenza di Anna
Maria Papi, di Fiorenza Maria Vincenza Luisa Casotti in Leone ovvero dei loro
eredi, sicché ricorreva una delle ipotesi di cui all’art. 354 cod. proc. civ..
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Giovanni Magnaghi; ne ha chiesto
sulla scorta due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in
ordine alle spese di lite.
Gian Marco Faorzi ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi
inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

3

dichiarava la nullità della sentenza n. 1195/2007 del tribunale di Lucca per

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 102 cod. proc. civ..
Deduce che a seguito delle cessioni operate da Anna Maria Papi, originaria
unica proprietaria di “Villa Vittoria”, in favore di egli ricorrente e di sua moglie,
Gina Galimberti, nonché di Fiorenza Maria Vincenza Luisa Casotti in Leone il

Anna Maria Papi aveva venduto con atto per notar Ugolini del 29.7.1981 tre
stanze al pian terreno della villa a Vera Bertini in Faorzi.
Deduce che in virtù di scrittura in data 22.3.1982 Anna Maria Papi, Fiorenza
Maria Vincenza Luisa Casotti in Leone e Vera Bertini in Faorzi ebbero a far luogo
ad una permuta.
Deduce che in data 30.3.1985 ebbe a siglare unitamente alla propria moglie
atto di transazione con Fiorenza Maria Vincenza Luisa Casotti in Leone.
Deduce che unica originaria convenuta era stata Vera Bertini in Faorzi, “in
quanto la sig.ra Papi aveva da tempo ceduto, venduto e trasferito i propri diritti a
terze persone sul complesso immobiliare denominato Villa Vittoria” (così ricorso,
pag. 16).
Con il

secondo motivo

il ricorrente denuncia la violazione e falsa

applicazione dell’art. 354 cod. proc. civ..
Deduce che l’eccezione accolta dalla sentenza impugnata era stata già
esaminata e disattesa dalla corte d’appello di Firenze con la sentenza n.
368/2010, sentenza che non aveva prefigurato alcun dubbio in ordine alla
identificazione dei soli Magnaghi – Galimberti, da un lato, e Vera Bertini in Faorzi,
dall’altro, quali unici contraddittori.
Deduce al contempo che questa Corte di legittimità con l’ordinanza n.
23199/2011 ha dichiarato la nullità del giudizio di appello in dipendenza

4

medesimo fabbricato era divenuto plurifamiliare; che successivamente la stessa

dell’omessa notificazione dell’atto di appello agli eredi di Gina Galimberti, ma
nulla ha statuito “circa la posizione di eventuali altri contraddittori necessari (…)
a parte quelli già in giudizio fin dal 1985” (così ricorso, pag. 17).
Deduce infine che Vera Bertini in Faorzi ha prestato acquiescenza al capo
della sentenza n. 368/2010 della corte di Firenze, “ove si era trattato della

di Lucca” (così ricorso, pag. 17).
La impugnata sentenza della corte d’appello di Firenze va cassata alla stregua
dei rilievi che seguono.
I medesimi rilievi assorbono la disamina dei motivi di ricorso.
Più esattamente questa Corte spiega che nel giudizio di rinvio ex art. 383
cod. proc. civ. il giudice di appello che rimette la causa in primo grado, ai sensi
dell’art. 354, 1° co., cod. proc. civ., per l’integrazione del contraddittorio nei
confronti di un litisconsorte pretermesso nelle precedenti fasi del procedimento di
merito e di legittimità, viola l’art. 394 cod. proc. civ. che preclude al giudice del
rinvio l’esame dell’integrità del contraddittorio

(cfr. Cass. 4.3.2016, n. 4317;

Cass. 21.2.2006, n. 3688, secondo cui il giudizio di cassazione rende
immodificabile la determinazione dei soggetti del rapporto processuale e
preclude, in sede di rinvio, l’esame della questione della non integrità, anche non
originaria, del contraddittorio nelle precedenti fasi di merito; Cass. sez. lav.
22.2.1993, n. 2104).
Per altro verso, in aderenza all’insegnamento di questa Corte n. 8137
dell’8.4.2014 ovvero in considerazione della natura essenzialmente processuale
della questione rilevata

ex officio, si reputa che non sussiste necessità di

provvedere ai sensi dell’art. 384, 3 0 co., cod. proc. civ. e dunque di accordare

eccezione di imperfezione del contraddittorio in primo grado dinanzi al Tribunale

termine al Pubblico Ministero ed alle parti per il deposito in cancelleria di
osservazioni.
La sentenza della corte d’appello di Firenze n. 1114 dei 5.6/1.7.2014 va
quindi cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente

Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma
del comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit..
P.Q.M.

La Corte decidendo sul ricorso cassa la sentenza della corte d’appello di
Firenze n. 1114 dei 5.6/1.7.2014; rinvia ad altra sezione della stessa corte anche
per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; non
sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma

1 quater, d.p.r. n.

115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del
comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte
Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2017.

giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA