Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27479 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 16/12/2016, dep.30/12/2016),  n. 27479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1297-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.P.;

– intimata –

nonchè da:

D.S.P., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE

DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato DARIO LA TORRE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO BUSIRI VICI

giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 120/2010 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato LA TORRE che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.S.P. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello, da quest’ultima proposto, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, per un avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggior imposta, ai fini Invim, relativo all’atto di compravendita registrato il 3/5/2001 ed avente ad oggetto un terreno, con sovrastante fabbricato rurale, sito nel Comune di (OMISSIS). La CTR dell’Umbria ha confermato la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, che aveva ottenuto l’annullamento della impugnata cartella di pagamento in quanto non preceduta dalla notifica dell’ avviso di accertamento, atto presupposto, affermando che il messo comunale non aveva provveduto a notificare correttamente l’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, avendo posto in essere tutti gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. ad eccezione dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione della contribuente, che non risultava eseguito, con conseguente nullità della notificazione dell’avviso di accertamento e della iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza, con un motivo, cui resiste la contribuente, che propone ricorso incidentale condizionato.

La D.S. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collego ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156, ultimo comma, c.p.c., risultando pacifico in atti che la notifica dell’avviso di liquidazione e rettifica, atto presupposto della cartella esattoriale impugnata, venne ricevuta dalla contribuente in data 18/1/2001, a seguito dell’invio della raccomandata a.r. con cui il messo notificatore aveva informato la D.S. di aver provveduto a depositare copia dell’atto nella Casa comunale. L’omessa affissione dell’avviso di deposito, a parere della ricorrente, non inficia il procedimento notificatorio in quanto la ricezione della raccomandata produce, con effetto sanante da tale momento, la concreta conoscenza dell’avvenuto deposito dell’atto notificato.

La questione posta dalla ricorrente trova soluzione nella univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui, se è vero che “in caso di temporanea irreperibilità del contribuente presso la sua residenza la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario, come consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26, comma 1, deve avvenire a pena di nullità con le formalità previste dall’art. 140 c.p.c. (Corte cost. n. 258 del 2012; Cass. n. 25079/2014)”, è altrettanto vero che “il ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito presso la casa comunale – ricevimento che la CTR ha accertato senza contestazione – è idoneo a sanare per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., la nullità della notifica conseguente la mancata affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione di residenza” (Cass. n. 11713/2011; n. 11137/2006).

Orbene, la contribuente assume che l’avviso di intervenuto deposito nella casa comunale, indirizzato alla D.S., risulta spedito in data imprecisata e ricevuto da persona diversa dalla destinataria dell’atto, ma la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poichè non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria” (Cass. n. 26864/2014).

Recita il D.P.R. n. 655 del 1982, art. 38, (norme generali e servizi corrispondenze e pacchi) disposizione ratione temporis applicabile alla esaminata fattispecie notificatoria che risale al gennaio 2001 – che “Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti. Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. E’ fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l’indicazione “a lui solo” od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi. Le corrispondenze assicurate devono essere consegnate esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino l’indicazione “a lui solo” od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 37. E’ applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle assicurate il disposto del terz’ultimo capoverso del precedente art. 37″ (nello stesso senso anche il D.M. 9 aprile 2001, su G.U. del 24/4/2001, ed il successivo D.M. 1 ottobre 2008, su G.U. del 3/3/2009).

E’ dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che sia avvenuta la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento per l’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza (Cass. n. 11708/2011), per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell’atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n. 25128/2013).

La presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. è, infatti, superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315/2014), il che, comunque, nella specie in esame non è avvenuto.

Il giudice d’appello, nell’accogliere le tesi della contribuente appellata, si è completamente discostato dai superiori principi di diritto e la impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria.

Quanto alle questioni di merito oggetto del ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente è appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, “è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio.” (Cass. n. 547/2016; n. 413072012; n. 6572/1988).

Al giudice di rinvio che, provvederà a nuovo esame della causa, è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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