Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27479 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, (ud. 21/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ANAS SPA – AZIENDA NAZ. AUT. DELLE STRADE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, R.T.,

G.L.I.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4197/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/09/2018 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

Fatto

RILEVATO

che:

A.N.A.S. conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, G.O. e la compagnia di Assicurazioni Ausonia spa per il recupero della somma versata al proprio dipendente D.L. per l’infortunio dallo stesso subito, la cui responsabilità andava addebitata esclusivamente alla condotta del G.. Si costituiva la sola Previdente Assicurazioni spa, quale Compagnia di Assicurazioni incorporante l’Ausonia spa. Il giudizio, interrotto a seguito del decesso del G., era riassunto dall’Ente Nazionale per le Strade nei confronti degli eredi dello stesso G. e nei confronti della “Previdente Spa ora Compagnia di Assicurazioni Milano”, compagnia di Assicurazioni che aveva, nelle more, “incorporato” La Previdente Assicurazioni;

con comparsa depositata in data 1.4.2003, il difensore della convenuta concludeva per la spa Fondiaria – SAI, “succeduta”, a suo dire, “per incorporazione alla cessata Spa La Previdente”;

il Tribunale, con sentenza del 12.9.2003, condannava gli eredi di G.O. e la Fondiaria Sai, nella qualità suddetta, al pagamento in solido della somma riconosciuta dovuta;

proponeva appello la Fondiaria Sai spa denunciando la sua totale estraneità ai fatti di causa, per non avere mai “incorporato” La Previdente Assicurazioni spa e, tantomeno, la Milano Assicurazioni. Si costituiva l’Ente appellato che contestava la fondatezza dell’appello proposto. La Corte d’Appello, con sentenza del 2.4.2008, accoglieva l’appello e dichiarava “la nullità dell’impugnata sentenza nella parte in cui vi è pronuncia di condanna nei confronti della Fondiaria Sai Spa per difetto di rappresentanza processuale. Quindi, in riforma dell’impugnata sentenza rigettava la domanda nei confronti della Fondiaria Sai Spa, per carenza di legittimazione passiva”;

proponeva ricorso per cassazione l’A.N.A.S. spa. Gli intimati non svolgevano attività difensiva;

questa Corte con sentenza n. 13596 del 2011 accoglieva il ricorso, cassando con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, rilevando che la Corte di merito, una volta accertato che nel giudizio di primo grado, il difensore aveva presentato comparsa conclusionale nell’interesse della Fondiaria Sai spa senza la prescritta procura ad litem, avrebbe dovuto considerare l’atto tamquam non esset, con la conseguente esclusione della qualità di parte della Fondiaria Sai spa, ma avrebbe comunque dovuto pronunciare, per l’effetto devolutivo dell’appello, nei confronti della parte originaria, effettivamente evocata nel primo giudizio. Nello stesso modo, con riferimento agli altri motivi, mentre il primo giudice aveva ritenuto perfezionata l’incorporazione della Spa La Previdente e della Milano Assicurazioni nella Fondiaria Sai s.p.a.” la Corte di merito, invece, ha considerato erronea tale valutazione per “l’assenza di ogni elemento documentale atto a dimostrare ciò”. Ma, una volta esclusa l’incorporazione e la conseguente assunzione della qualità di parte della Fondiaria Sai spa, per non essere la stessa titolare del rapporto dedotto in giudizio, la Corte avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda nei confronti della società assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Con ciò sostituendo il proprio giudizio a quello del primo giudice. Invece, la Corte di merito, omettendo di valutare l’effettivo soggetto passivo destinatario della l’originaria domanda, con la pronuncia in questa sede impugnata, non aveva adottato alcuna statuizione sul merito della domanda stessa;

riassumeva il giudizio Anas per accertare la responsabilità esclusiva di G.O. con condanna degli eredi di quest’ultimo, in solido con la compagnia Milano Assicurazioni, al pagamento del danno subito da Anas. Si costituiva Fondiaria Sai chiedendo la conferma della sentenza di appello. Milano Assicurazioni eccepiva l’estinzione del giudizio di primo grado rilevando di non essere stata ritualmente evocata nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la decisione della Corte di Cassazione faceva stato solo tra le parti del giudizio. In subordine, chiedeva il rigetto dell’appello. Restavano contumaci R.T., nonchè G.L. e I.;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 29 ottobre 2015, provvedendo sull’appello proposto da Fondiaria Sai, dichiarava che tale società non era parte del giudizio di primo grado, nè era legittimata passivamente; per l’effetto, revocava la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale. Dichiarava inammissibile ogni domanda nei confronti di Milano S.p.A. che non è stata parte del giudizio di secondo grado e di legittimità, compensando le spese;

avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione Anas S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

che:

per ragioni di chiarezza è opportuno ripercorrere le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Dopo l’interruzione per morte del responsabile civile, il giudizio di primo grado è proseguito nei confronti della compagnia di assicurazione originariamente costituita, La Previdente, il cui procuratore riceveva la notifica dell’atto di riassunzione e nulla dichiarava riguardo all’estinzione della spa La Previdente. Pertanto, il giudizio proseguiva tra le parti originarie perchè l’incorporazione per fusione avrebbe potuto determinare l’estinzione della società incorporata, ma tale evento non era stato ritualmente dichiarato (il difensore evitò di comunicare la circostanza partecipando alle successive udienze come procuratore de La Previdente). Nessuna delle parti ha proposto l’eccezione di estinzione del giudizio, ex art. 307 c.p.c. vigente al tempo. Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto tardiva l’eccezione di estinzione formulata Milano Assicurazioni in sede di rinvio. Milano Assicurazioni partecipava al giudizio quale società incorporante per fusione di La Previdente. Il giudice di appello ha sostenuto che, nel procedimento di secondo grado e in quello di legittimità, non era stata eseguita la notifica dell’atto introduttivo, nè a S.p.A. La Previdente, nè a S.p.A. Milano, con la conseguenza che la compagnia originariamente citata (Ausonia S.p.A., poi divenuta La Previdente e poi Milano Assicurazioni) non aveva partecipato alla fase di impugnazione. Ricorreva giudicato riguardo all’estraneità alla lite di Fondiaria Sai per l’assenza di prova di incorporazione di La Previdente e di Milano Assicurazioni, in Fondiaria Sai S.p.A. (statuizione della Corte di Cassazione del 2011);

secondo la corte territoriale, inoltre, alla luce della decisione di questa Corte di Cassazione doveva escludersi che Fondiaria Sai fosse stata parte del giudizio di primo grado ed occorreva esaminare la posizione dell’originaria compagnia di assicurazione (Ausonia, poi La Previdente, poi Milano Assicurazioni). Ma nel giudizio di appello Milano Ass.ni e La Previdente non erano state evocate in giudizio, pertanto nei confronti di tali soggetti ha emesso una pronunzia in rito ritenendo che decisione della Corte di Cassazione fosse priva di effetti per mancanza del contraddittorio;

con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c.. In particolare, la Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo, relativo alla mancanza di procura e il secondo motivo, relativo all’incorporazione, ha rilevato che “la Corte avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda e pronunziarsi nei confronti della società assicuratrice originariamente convenuta”. Tale dovendosi intendere la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A.. Al contrario la Corte territoriale ha adottato una pronunzia in rito nei confronti di Milano Assicurazioni poichè la stessa non era stata citata nel giudizio di appello. La Corte di cassazione ha individuato la parte originariamente evocata in giudizio, quale legittimata passiva, nella S.p.A. Ausonia, poi La Previdente S.p.A., quindi la compagnia di Assicurazioni Milano S.p.A.;

con il secondo motivo lamenta le medesime violazioni, nonchè quella relativa all’art. 101 c.p.c.. La Corte territoriale non ha adottato una decisione nel merito nei confronti di Milano Assicurazioni perchè ciò avrebbe violato il principio del contraddittorio e tale violazione avrebbe dovuto essere rilevata, al più tardi, nel giudizio di legittimità. Al contrario, il giudice del rinvio, quale giudice di appello, avrebbe dovuto valutare la integrità del contraddittorio. In sede di rinvio, trattandosi di giudizio di appello, Milano Assicurazioni era regolarmente costituita. Sotto altro profilo la decisione sarebbe errata perchè la questione relativa alla possibilità di pronunziare sentenza nei confronti di Milano Assicurazioni era stata esaminata già in appello ed esclusa, affermando che Anas avrebbe dovuto proporre appello incidentale convenendo in causa la compagnia di Assicurazioni Milano. Tale profilo era stato censurato con ricorso per cassazione e la doglianza era stata accolta dalla Corte di legittimità che aveva affermato che Anas non era tenuta a proporre appello incidentale nei confronti di Milano Assicurazioni. Pertanto, il giudice di appello, in sede di rinvio, avrebbe dovuto pronunziarsi sulla richiesta di condanna di Milano Assicurazioni. Diversamente opinando la sentenza della Cassazione sarebbe erronea nella parte in cui richiede al giudice di appello, in sede di rinvio, di provvedere sulla domanda come originariamente proposta;

i motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati per violazione dell’art. 384 c.p.c.. La Corte di Cassazione accogliendo il primo e secondo motivo, ha rilevato che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare la fondatezza della domanda e pronunziarsi nei confronti della società assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Con ciò sostituendo il proprio giudizio a quello del primo giudice. Accogliendo l’ultimo motivo ha ribadito che la Corte d’Appello, una volta accertato che alcun fenomeno di incorporazione si era verificato, avrebbe dovuto esaminare la domanda nei confronti della parte originariamente evocata in giudizio quale legittimata passiva. Tale soggetto viene individuato dalla Corte di Cassazione nella S.p.A. Ausonia, poi La Previdente S.p.A., e, quindi, la compagnia di Assicurazioni Milano S.p.A.. Pertanto, la valutazione in ordine alla regolarità del contraddittorio è stata già operata dalla Corte di Cassazione. Il giudice del rinvio, quale giudice di appello, avrebbe dovuto valutare la integrità del contraddittorio e trattandosi di giudizio di appello, Milano Assicurazioni risultava regolarmente costituita. La pronuncia della Corte di legittimità va intesa quale decisione che rileva il difetto di contraddittorio nei confronti di Milano Assicurazione, per cui il giudice di rinvio, decidendo in appello, integrato il contraddittorio nei confronti della predetta compagnia (Milano), avrebbe dovuto adottare una decisione nel merito, valutando la fondatezza o meno della domanda proposta da Anas nei confronti di tale assicuratore;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare in rito, non sono stati esaminati presupposti fondamentali e decisivi dell’azione, nodi che dovrà evidentemente sciogliere il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA