Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27479 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27479 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 30252-2011 proposto

da:

11Z_WTE ITALIANE MA V7103880585 –

ìoeletà con

tiCin uiii u n Prisiiim

Presidente del Consiglio di Amministrazione c legalc rappresentante 111-0- leintgitti

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;

ricorrente –

contro
ZOPPITELLI ELEONORA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GRAMSCI 20, presso lo studio dell’avvocato RIOMMI MAURIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELI CARLO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;

– contrar-Icon-ente avverso la sentenza n. 64/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
26.1.2011, depositata il 12/04/2011;
Ildi83is relasont della tALIA We3tta (Mila catnetn di consiglio del 17 / 10/ 2013 chi
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGET1A.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

Fatto e diritto

).3

Data pubblicazione: 09/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.

nella

relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
ha concluso per la manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso
formulati da Poste e rimettendo alla valutazione del collegio il terzo motivo che
denuncia il vizio di motivazione e violazione dell’art.8 L. n. 604 del 1966 quanto
alla quantificazione della indennità omnicomprensiva liquidata a norma dell’art. 32,

Successivamente la difesa della società ricorrente ha depositato
nella cancelleria della Corte, unitamente alla memoria ex art. 378 cod.
proc. civ. ,copia del verbale dell’accordo conciliativo raggiunto il
12.10.2012 in sede sindacale dalle parti in ordine alla controversia in
parola.
Il ricorso andrà conseguentemente dichiarato inammissibile per il
venir meno dell’interesse allo stesso, a seguito dell’intervenuta
conciliazione.
Gli alterni esiti del giudizio di merito e la definizione transattiva
della controversia configurano giusti motivi di compensazione

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate

Roma, 17 ottobre 2013

commi 5-7 della legge n. 183 del 2010.

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