Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27477 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22897-2010 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO con studio in LECCE VIA LUDOVICO

ARIOSTO 43 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ABBIVEST COMMERCIO ABBIGLIAMENTO SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COL DI LANA 28, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IOVINO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 22899-2010 proposto da:

COMUNE DI CIVITAVECCHIA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO con studio in LECCE VIA LUDOVICO

ARIOSTO 43 (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

ABBIVEST COMMERCIO ABBIGLIAMENTO SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

COL DI LANA 28, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IOVINO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 74/2009 e n. 75/2009 della COMM.TRIB.REG. di

ROMA, depositate il 01/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GULLOTTA per delega dell’Avvocato

CHIARELLO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato IOVINO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità dei

ricorsi.

Fatto

IN FATTO

Il Comune di Civitavecchia propone autonomi ricorsi, affidati a due motivi, per la cassazione delle sentenze n. 75/9/09 e n. 74/9/09, pronunciate il 14/5/2009 e depositate l’1/7/2009, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che hanno respinto l’appello proposto avverso le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Roma di accoglimento del ricorso della Abbivest – Commercio Abbigliamento s.r.l. avente ad oggetto l’avviso di accertamento, notificato dall’Ente locale il 23/11/2005, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente all’anno 2003 ed all’anno 2004, a seguito dell’attribuzione della rendita definitiva da parte dell’Agenzia del Territorio, con riferimento ad un fabbricato di nuova costruzione per il quale la contribuente aveva presentato, in data 16/6/2003, richiesta di attribuzione di rendita secondo la procedura DOC.FA. prevista dal D.M. n. 701 del 1994.

Osservava il Giudice di appello, in entrambe le decisioni, che, ai sensi della L. 342 del 2000, art. 74, comma 1, a far data dall’1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, che ne dà notizia al comune interessato, e che nella specie non risulta provata la notificazione alla società contribuente della diversa rendita, essendo all’uopo insufficiente l’allegazione del Comune di Civitavecchia che la dimostrazione di tale adempimento si ricava dalla visura catastale storica, prodotta in giudizio, la quale reca la rettifica del classamento proposto il 16/6/2003 dalla predetta società.

La società contribuente resiste nei giudizi con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Va, preliminarmente, disposta le riunione dei procedimenti, pendenti tra le stesse parti, di cui al ricorso RG n. 22897/10, proposto contro la sentenza n. 75/9/09 della CTR del Lazio, e di cui al ricorso RG n. 22899/10, proposto contro la sentenza 74/9/09 della medesima CTR, aventi ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato dall’Ente locale il 23/11/2005, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni 2003 (il primo) ed all’anno 2004 (il secondo).

La riunione è disposta per ragioni di economia processuale, essendo configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale della controversia (Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. n. 18050/2010, n. 16405/2008, n. 18072/2002, n. 9288/1995).

Ancora, preliminarmente, deve essere valutata I’ eccezione di giudicato esterno, proposta dalla parte controricorrente, che va accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei riuniti ricorsi.

La società Abbivest – Commercio Abbigliamento sostiene, invero, che la mancata notificazione dell’atto di rettifica modificativo della rendita (notifica (OMISSIS)), di cui si duole negli originari ricorsi, costituendo vizio dell’avviso di accertamento notificato dal Comune di Civitavecchia il 23/11/2005, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente a ciascuno degli anni in questione, è comprovata dalla circostanza che tale atto di rettifica, in realtà, venne notificato il 31/3/2005, dall’Agenzia del Territorio, alla Edili Tre Costruzioni s.p.a., all’epoca intestataria della partita catastale, cui medio tempore era stato ceduto il fabbricato. Deduce, a sostegno dell’eccezione di giudicato esterno, che la predetta società, cessionaria del bene, aveva impugnato l’avviso di classamento innanzi alla CTP di Roma, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente sul rilievo dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di procedere alla rettifica della rendita catastale proposta con la procedura DOC.FA., e che tale decisione di primo grado è stata confermata dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 67/9/09, pronunciata il 14/5/2009 depositata il 30/6/2009, divenuta definitiva, come da attestazione in calce del 21/10/2010 prodotta in giudizio.

L’eccezione di giudicato, invero, può essere proposta nel giudizio di legittimità laddove la relativa deduzione non poteva essere effettuata nel corso del giudizio di appello e, nella specie, il giudicato favorevole alla contribuente si è formato dopo la conclusione dei due procedimenti di appello e la parte interessata ha provveduto a dedurre, tempestivamente, l’effetto preclusivo dell’intervenuto giudicato esterno in questa sede (ex multis, Cass. n. 14438/2014; n. 14696/2008; n. 1829/2007; S. U. n. 13916/2006).

Ne consegue che i riuniti ricorsi per cassazione, il cui oggetto è colpito dagli effetti di tale giudicato, sono da qualificarsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, giacchè l’interesse ad impugnare discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole alla parte.

La particolarità della controversia ed il sopravvenire del giudicato inducono la Corte a compensare le spese di giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili i riuniti ricorsi e compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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