Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27477 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, (ud. 18/09/2018, dep. 30/10/2018), n.27477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17744/2016 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CUNFIDA 20,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO OLIVETI, rappresentata e

difesa dagli avvocati RICCARDO SGOBBO, TIZIANA VICCIONE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS),

C.A.;

– intimati –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona dei suoi Procuratori

Speciali Dott. C.P. e Dott. V.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA 84, presso lo studio

dell’avvocato SIMONA FILIPPONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ERASMO AUGERI giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2582/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi 3 e 4

del ricorso principale, accoglimento del motivo 2 dell’incidentale;

udito l’Avvocato RICCARDO SGOBBO;

udito l’Avvocato ERASMO AUGERI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.D. convenne, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la compagnia Toro Ass.ni Spa e la madre C.A. per ottenere, in qualità di terza trasportata sul veicolo da quest’ultima condotto, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle gravissime lesioni riportate a causa del sinistro stradale occorso nel 2004.

Il Tribunale accolse la domanda, quantificando il danno non patrimoniale nella misura del 75% e condannando la compagnia, detratti gli acconti già versati (400.000,00), al pagamento di Euro 1000.000,00 circa.

2. La Toro Ass.ni Spa impugnò la sentenza, censurando sia l’omessa condanna in solido della conducente, sia l’eccessiva percentuale di invalidità dichiarata sia l’omesso riconoscimento di una percentuale di colpa a carico della danneggiata, per non aver allacciato le cinture di sicurezza.

La Corte d’Appello di Napoli riformò parzialmente la sentenza impugnata e, pur escludendo il concorso di colpa della A., ridusse, previo rinnovo della CTU, la percentuale di invalidità riconosciuta in primo grado (dal 75 al 70%), disconoscendo altresì il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica. La Corte condannò, pertanto, la compagnia di assicurazione a corrisponderle la minor somma di circa Euro 938.000,00 complessive.

3. Generali Italia Spa, già Toro Ass.ni Spa, ha impugnato per revocazione la predetta sentenza, proponendo contestuale istanza di sospensione dei termini per il ricorso per cassazione: ha dedotto che i giudici d’appello avevano erroneamente omesso di detrarre, dal computo della somma riquantificata, gli acconti già pagati ed ha chiesto un nuovo conteggio della somma dovuta.

Riconosciuto l’errore revocatorio, la Corte napoletana, con sentenza n 2582/2016, depositata il 27.6.2016, ha deciso la causa nel merito con nuovo calcolo dell’importo residuo.

4. A.D. ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione sia della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n1885/2015 che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva ridotto la somma a lei spettante, sia della sentenza di revocazione n2582/2016 successivamente pronunciata.

5. L’intimata Assicurazioni Generali Spa ha resistito proponendo/altresì, ricorso incidentale sulla scorta di tre motivi.

La causa è stata discussa nell’adunanza camerale del 17.4.2018 e rimessa alla pubblica udienza per la trattazione delle questioni di rilevanza nomofilattica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale.

1. Con il primo ed il secondo motivo – da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica – la ricorrente deduce:

a. ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,434,324 e 112 c.p.c., denunziando la nullità delle sentenze impugnate per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità del motivo proposto dalla compagnia di assicurazione e concernente la quantificazione del danno patrimoniale: assume che Assicurazione Generali Spa, nel costituirsi aveva soltanto genericamente contestato la ridotta capacità lavorativa che, invece, era stata accertata dal Tribunale, in termini di perdita di chances, anche sulla base di prove documentali; e che sul punto doveva, quindi, ritenersi formato il giudicato con conseguente intangibilità della decisione di primo grado.

b. comunque, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2043,2056,2726 e 2729 c.c. per il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di chances, nonostante l’ampia documentazione prodotta e l’accertamento dei gravi postumi invalidanti, quantificati nella misura del 70% ed indicativi, pertanto, delle inevitabili ripercussioni sulla sua capacità di lavoro e di guadagno.

1.1. Entrambe le censure, riferite alla sentenza della Corte napoletana n 1885/2015, oggetto di successiva revocazione con la pronuncia della stessa Corte n 2582/2016 soltanto in relazione alla erronea quantificazione del risarcimento liquidato, sono inammissibili.

In ordine al primo motivo, si osserva che i rilievi proposti dalla compagnia di assicurazioni nell’atto d’appello prospettavano in modo sufficientemente specifico la critica alla liquidazione del danno patrimoniale statuita dal primo giudice, affermando che tale posta non poteva e non doveva essere liquidata, “trattandosi di danno conseguenza e, come tale, necessitante di una dimostrazione o, comunque, di elementi che lasciassero prevedere e presagire, attraverso tendenze ed attitudini dell’infortunata, il suo presumibile inserimento nel mondo lavorativo. Nulla, invece, a tal fine era stato dimostrato, per cui era illegittimo ed indimostrato l’importo liquidato dal Tribunale” (cfr. pag. 11 ricorso principale): al riguardo, premesso che l’impugnazione è stata proposta prima della modifica dell’art. 342 c.p.c. che ha introdotto regole più stringenti riguardanti la natura vincolata e devolutiva del secondo grado di giudizio, si osserva che la valutazione di specificità della censura proposta deve essere compiuta anche tenendo conto del non approfondito approccio del primo giudice sulla qualificazione del danno di cui si chiedeva il risarcimento che, in mancanza di una occupazione lavorativa già esistente della danneggiata e di una formazione che, all’epoca del sinistro, era ancora in fieri, non poteva che costituire un profilo o una ricaduta del danno biologico e quindi di un danno non patrimoniale.

1.2. Rispetto alla statuizione del Tribunale, dunque, la censura proposta dalla compagnia risulta sufficientemente specifica ed idonea ad evitare la declaratoria di inammissibilità prospettata in questa sede: la decisione dei giudici d’appello – che hanno rivalutato la questione funditus – è, dunque, corretta e si pone all’interno del perimetro del devolutum.

2. Quanto al secondo motivo, si osserva che correttamente la Corte territoriale, in assenza di una specifica allegazione e prova su attitudini della vittima dell’incidente, riferibili ad una concreta attività lavorativa, ha valutato la ripercussione delle lesioni subite sulla capacità lavorativa generica che, configurando una perdita di chances, è traducibile in un danno non patrimoniale.

Al riguardo, questa Corte ha chiarito che “il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poichè esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali” (Cass. 10074/2010).

In assenza di ciò, dal pregiudizio subito potrà derivare soltanto una personalizzazione del danno non patrimoniale già accertato di cui la Corte territoriale ha, nel caso in esame, mostrato di aver tenuto conto attraverso l’aumento del 2S% del danno biologico riscontrato.

2.2. Conseguentemente, sulla base di tali premesse, le prime due censure devono dichiararsi inammissibili, perchè si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia, con particolare riferimento alle risultanze istruttorie (cfr. pag. 17 e 18 del ricorso principale), in presenza di una sufficiente e corretta statuizione della Corte territoriale che si è attenuta ai principi sopra richiamati (cfr. anche Cass. 18161/2014).

3. Con il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente deduce ex art. 360, n. 4 la violazione degli artt. 112 e 324, 329, 342 e 434, per il mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche documentate, riconosciute in primo grado e stralciate dal computo della somma complessivamente dovuta a titolo di risarcimento, senza alcuna motivazione della Corte territoriale e senza alcuna censura da parte dell’appellante.

3.1. Entrambi i motivi, sostanzialmente sovrapponibili, sono fondati.

Pacifico che le spese mediche costituiscono una posta risarcitoria specifica che deve, pertanto, essere oggetto di peculiare censura, si osserva che non risulta proposto alcun gravame avverso la statuizione del primo giudice che ha riconosciuto, in favore della A., a titolo di rimborso spese documentate la somma di Euro 13.500,00, importo immotivatamente defalcato dal conteggio della somma riconosciuta dalla Corte territoriale.

Sul punto, il controricorrente da una parte non nega di non aver mai contestato la decisione del primo giudice; dall’altra afferma, in modo vistosamente erroneo, che la Corte d’appello “disponendo il rinnovo della CTU aveva implicitamente annullato tutta la decisione sui danni determinata dal Tribunale” (cfr. pag. 17 del controricorso): l’assunto è manifestamente infondato ed il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto con rinvio alla Corte territoriale che dovrà provvedere a tener conto, nel calcolo della somma complessivamente dovuta, anche delle spese mediche sostenute, nella misura quantificata dal primo giudice.

4. Con il quinto motivo ed il sesto motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2059,1223 e 2056 c.c. per il mancato riconoscimento del danno alla vita sessuale e per la mancata personalizzazione del danno patrimoniale: lamenta, al riguardo, che le era stato liquidato soltanto il danno biologico (con riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano) con una “personalizzazione” realizzata attraverso l’aumento del 25% e riferita soltanto alla perdita di chances in relazione alla capacità lavorativa generica.

Censura, altresì, la sentenza per omessa motivazione sulla specifica questione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.1. Entrambi i motivi sono infondati.

In ordine alla censura riferita al mancato riconoscimento di una ulteriore personalizzazione per il danno alla vita sessuale (quinto motivo), si osserva quanto segue.

4.2. Questa Corte, ha recentemente affermato – ripercorrendo in termini evolutivi gli arresti portati dalle sentenze ” di San Martino” (Cass. SSUU 26972/3/4/5 -2008) – che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del “danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.” (Cass. 7513/2018; Cass. 901/2018); ed è stato altresì chiarito che “il grado di invalidità permanente indicato da un “bareme” medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona; in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell’integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. (cfr. Cass. 10912/2018 che ha ritenuto non autonomamente risarcibile la perdita della capacità riproduttiva subita da una paziente erroneamente sottoposta ad isterectomia, in quanto pregiudizio necessariamente ricompreso nelle conseguenze di tale intervento chirurgico, evidenziando che la particolare sofferenza dedotta dalla vittima, quale conseguenza della menomazione subita, era stata correttamente valorizzata dal giudice di merito attraverso la personalizzazione del risarcimento)”.

4.3. Con tale orientamento – al quale questo Collegio intende dare seguito esclusa la natura statica del danno biologico ed assodata l’inclusione degli ordinari aspetti dinamico relazionali conseguenti alla lesione subita, è stato dunque ritenuto che “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.” (cfr. la già richiamata Cass. 7513/2018).

4.4. Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi: infatti, dopo aver rinnovato la CTU ed averne condiviso le risultanze diagnostiche e le conclusioni riguardanti la quantificazione del danno biologico, ha affermato che in conseguenza del sinistro la A. “ha riportato un complesso di postumi invalidanti permanenti e non più suscettibili di miglioramento derivanti dalla frattura midollare scomposta associata a compromissione midollare e radicolare con interessamento delle funzioni vescicali, intestinali e sessuali” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata): la ritenuta congruità della percentuale del 70% è quindi comprensiva di tutti i disturbi da ciò derivanti e, fra quelli connessi all’attività sessuale, rientra certamente anche l’incapacità di intrattenere rapporti personali intimi con la dovuta soddisfazione personale e di coppia” per la quale, dunque, non doveva provvedersi ad alcuna ulteriore personalizzazione, in mancanza di allegazione e prova che, nel caso specifico, la vittima abbia subito un pregiudizio diverso e maggiore rispetto ai casi di consimili patologie.

5. Ma anche il sesto motivo – le cui argomentazioni seguono l’onda di quello precedente – è infondato.

Le argomentazioni, sia pur sintetiche della Corte territoriale sulle quali si fonda la quantificazione del danno risultano, infatti, al di sopra della sufficienza costituzionale contenendo, comunque la descrizione di tutte le funzioni interessate dalle lesioni subite (“vescicali, intestinali e sessuali”) ed essendosi riferita all’esaustivo accertamento del CTU ed alla quantificazione alla quale l’ausiliare era giunto nelle proprie conclusioni, che, in ragione del riscontrato danno sulla capacità lavorativa generica, è stato aumentata del 25% con motivazione congrua ed aderente ai principi sopra richiamati in punto di personalizzazione del danno.

6. Sul ricorso incidentale.

6.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione, ex art. 360, nn. 3 e 4, degli artt. 99, 163, 112 e 402 c.p.c., assumendosi che la Corte d’Appello nel riconoscere la sussistenza dell’errore revocatorio dedotto, avrebbe alterato il thema decidendum della sentenza.

La ricorrente incidentale, in buona sostanza, paventa un vizio di ultrapetizione lamentando che sia stata attivata dalla Corte territoriale la fase rescissoria senza che ciò fosse stato richiesto.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con orientamento al quale questo Collegio intende dare continuità, che “la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicchè il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle “rationes decidendi” della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'”iter” logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. 2181/2001; Cass. 8326/2004; Cass. 12215/2017).

La Corte territoriale ha applicato correttamente i principi sopra richiamati, in quanto l’errore di calcolo contenuto nella sentenza impugnata imponeva un nuovo complessivo conteggio anche in assenza di specifica richiesta del ricorrente: e, al riguardo, vale solo la pena di rilevare che l’arresto richiamato dalla ricorrente incidentale (Cass. 12816/2002) risulta del tutto inconferente con il caso in esame in quanto riguarda il giudizio di revocazione delle sentenze di legittimità, la cui impostazione soggiace a regole differenti da quelle sancite per il giudizio di merito.

6.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c. n. 3, dell’art. 1194 c.c.: la ricorrente assume che la norma è applicabile soltanto ai debiti di valuta e che, pertanto, la Corte territoriale nel procedere al diffalco degli acconti versati ed alla rivalutazione delle varie poste nel calcolo alla luce della norme richiamata sarebbe giunta ad un risultato erroneo ed eccessivo rispetto alla somma effettivamente dovuta.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “qualora prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all’art. 1194 c.c. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore quale il credito risarcitorio per danno aquiliano), ma devalutando alla data dell’evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l’acconto versato; detraendo quest’ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento (c.d. interessi compensativi) (cfr. Cass. 6357/2011; Cass. 8104/2013); ed, ancora, è stato chiarito che “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito; b) detraendo l’acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva. (Cass. 9950/2017; Cass. 25817/2017).

6.3. La Corte territoriale, richiamando espressamente (quanto erroneamente) l’art. 1194 c.c. (cfr. pag. 4 della sentenza di revocazione) ha applicato un criterio di computo sbagliato: la sentenza, sul punto, deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che nella riquantificazione della somma dovuta alla A. dovrà tener conto degli acconti percepiti e dovrà altresì attenersi al principio di diritto sopra evidenziato provvedendo ad un nuovo calcolo della differenza dovuta alla A. dalla compagnia di assicurazione, anche alla luce dell’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso principale.

7. Infine, il terzo motivo dell’incidentale con il quale la compagnia di assicurazioni deduce, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. deve ritenersi assorbito dal rinvio alla Corte territoriale, disposto in relazione alle censure accolte.

8. La Corte di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; accoglie il terzo ed il quarto e rigetta il quinto ed il sesto; rigetta altresì il primo motivo di ricorso incidentale, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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