Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27477 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 28/10/2019), n.27477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22109-2015 proposto da:

S.R., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIULIANO SOLENNI,

ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in VERONA, VIALE

della REPUBBLICA 6;

– ricorrente –

contro

SOCIMOB s.r.l., in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza n. 918/2015 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 9/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione regolarmente notificato, S.R., quale amministratrice, con obbligo di rendiconto, del patrimonio di C.M.A., conveniva in giudizio la SOCIMOB s.r.l., T.B.A. e la stessa C.M.A. chiedendo di dichiarare la simulazione relativa soggettiva, per interposizione fittizia, nel contratto di compravendita dell’immobile sito in (OMISSIS), costituito da un appezzamento di terreno di mq 2000 con sovrastante abitazione di mq 140, oltre ai 2/5 della strada di lottizzazione, stipulato in data (OMISSIS) tra T.B.A., quale venditore, e la Socimob s.r.l., quale simulata acquirente, e di accertare che l’effettiva acquirente era da identificarsi proprio nella stessa C.M.A..

L’attrice deduceva che la simulazione era avvalorata da una scrittura del 1970, nonchè dalla circostanza secondo cui era stata proprio la C. a provvedere al pagamento dell’immobile nonchè alle successive spese di gestione.

Si costituiva in giudizio C.M.A. aderendo alla domanda attrice.

Si costituiva T.B.A. che chiedeva il rigetto della domanda eccependo, in via preliminare, la prescrizione dell’azione nonchè la carenza di legittimazione attiva dell’attrice oltre che, nel merito, l’infondatezza della richiesta.

La Socimob s.r.l. restava contumace.

All’udienza del 7.12.2004, il giudizio veniva interrotto in seguito al decesso del T.; successivamente riassunto, veniva nuovamente interrotto per il decesso di C.M.A..

Per il T. si costituiva l’erede T.M.A., la quale aderiva alle richieste dell’attrice; per la C. si costituiva la stessa S. nella qualità di erede universale.

Con sentenza n. 20761/2006, depositata in data 11.10.2006, il Tribunale di Roma rilevava che tutte le parti presenti in giudizio erano da considerarsi quali parti dell’accordo simulatorio, che, pertanto, non poteva essere provato liberamente. In particolare, osservava che non poteva farsi luogo alla prova testimoniale atteso che da un lato la S. aveva agito nella qualità di erede universale della C. e, dall’altro, T.M.A. si era costituita nella qualità di erede del venditore. Nella fattispecie, la prova dell’accordo simulatorio, vertendosi in ipotesi di contratto a forma solenne, non poteva essere fornita se non con una scrittura della medesima natura, fatta salva soltanto l’ipotesi di perdita incolpevole del documento. Aggiungeva che la scrittura privata prodotta dall’attrice aveva avuto quali protagonisti solo la C. e il T., ma non già la Socimob s.r.l., anch’essa parte essenziale dell’accordo simulatorio. Infine, le cir c.nze relative al pagamento del prezzo e degli oneri di gestione dell’immobile da parte della C. potevano fornire elementi presuntivi in favore della tesi dell’attrice, ma tuttavia non potevano trovare ingresso ai sensi dell’art. 2729 cpv c.c..

Avverso detta sentenza proponeva appello S.R., segnalando l’erroneità della decisione del primo Giudice, il quale l’avrebbe considerata “parte” dell’accordo simulatorio in quanto erede universale della C., senza tenere conto che costei era deceduta nel corso del giudizio e che, originariamente, essa appellante aveva agito non già quale erede ma quale amministratrice, con obbligo di rendiconto, del patrimonio della medesima e, dunque, nella veste di “terza” rispetto all’accordo simulatorio, con conseguente inoperatività del divieto di prova testimoniale di cui all’art. 1417 c.c. Per altro verso, spiegava che il divieto di prova testimoniale sancito da detta disposizione non opera automaticamente, ma soltanto in caso di opposizione della controparte, non potendo essere affermato d’ufficio. L’appellante segnalava che nemmeno il T., che si era inizialmente opposto all’accoglimento della domanda attrice, aveva eccepito l’inammissibilità della prova testimoniale che era stata comunque raccolta; fermo restando che l’erede di costui, nel frattempo deceduto, costituitasi in giudizio, aveva aderito totalmente alla domanda attorea. Richiamava il contenuto delle deposizioni dalle quali emergeva, a suo avviso, in maniera chiara, la natura simulata dell’alienazione effettuata in favore della Socimob s.r.l. laddove, al contrario, l’acquirente sostanziale doveva individuarsi nella C.. La S. sottolineava come tali deposizioni fossero perfettamente coerenti con quanto risultante dalla documentazione in atti e, in particolare, con la dichiarazione del 1970 a firma del T., nonchè con le ricevute dei pagamenti eseguiti dalla C..

Con sentenza n. 918/2015, depositata in data 9.2.2015, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione S.R. sulla base di tre motivi; l’intimata Socimob s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta “A) (la) Falsa applicazione dell’art. 1417 c.c. e dell’art. 2729 c.c. in assenza di opposizione delle parti alla richiesta di prove testimoniali e B) (la) irrilevanza della prova della conoscenza del patto simulatorio da parte del venditore”, in quanto la Corte di merito (pur avendo accolto il rilievo dell’appellante circa l’impossibilità di rilevare d’ufficio i limiti alla prova dell’accordo simulatorio ex art. 1417 c.c.): A) citava una serie di precedenti giurisprudenziali che prevedevano che l’accordo simulatorio tra interponente e interposto dovesse essere conosciuto anche dal terzo venditore, il quale doveva aver prestato il proprio consenso; e che di tale conoscenza, in materia di trasferimenti immobiliari, doveva essere data prova esclusivamente per iscritto. Con tale affermazione la Corte smentiva l’assunto di partenza, citando l’orientamento che esclude la rilevabilità d’ufficio di questa limitazione alla prova, se non eccepita dalle parti interessate; B) non teneva conto della sentenza di questa Corte (Cass. sez. un. 11523/2013) che ha chiarito come non possa esserci litisconsorzio necessario in tutti i casi di simulazione relativa per interposizione fittizia, quando il contratto abbia avuto esecuzione, stante la carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c.; con ciò superando la giurisprudenza che riteneva necessario provare non solo il patto simulatorio tra interposto e interponente, ma anche la conoscenza di tale patto da parte del terzo venditore.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Mancata applicazione dell’art. 2702 c.c. nella valutazione, da parte della Corte, della dichiarazione unilaterale sottoscritta in data 2.7.1970 dal sig. T.B. e conseguente violazione dell’art. 116 c.p.c.”, giacchè la suddetta scrittura costituisce una dichiarazione unilaterale del T., sottoscritta e non disconosciuta, con la quale questi dichiara di vendere la sua proprietà alla C.: ai sensi dell’art. 2702 c.c. la dichiarazione di vendita del T. costituisce piena prova fino a querela di falso della provenienza di tale dichiarazione da parte del T..

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce la “Violazione dell’art. 111 Cost. per aver negato il raggiungimento della prova della simulazione con motivazione perplessa, basata su affermazioni irriducibilmente contrastanti e obiettivamente incomprensibili su di un fatto centrale e decisivo della causa: il patto simulatorio tra interposta e interponente”, osservando che, nonostante le modifiche all’art. 360 c.p.c. introdotte con la novella del 2012, resta pur sempre il precetto contenuto nell’art. 111 Cost., che impone l’obbligo di motivare ogni provvedimento giurisdizionale.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – La ricorrente deduce che l’aspetto centrale e decisivo della questione sta nella configurabilità e nella struttura del patto simulatorio, rilevando che già il Tribunale aveva negato la prova circa l’esistenza di tale patto, con la motivazione che fossero applicabili i rigidi limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c., mentre la Corte d’appello, pur dichiarando non applicabile alla fattispecie tale disposizione, aveva escluso comunque il raggiungimento della prova del patto, con una contraddizione sottesa alla affermazione della necessità della prova del coinvolgimento anche del terzo venditore, che poteva essere fornita solo con una controdichiarazione scritta. Sicchè la Corte di merito affermava la fondatezza dell’assunto dell’appellante, per cui le limitazioni di cui all’art. 1417 c.c. non potevano essere applicate alla fattispecie e contemporaneamente riteneva che la prova del coinvolgimento del venditore doveva essere fornita per iscritto.

2.2. – Sul rilievo della appellante in ordine alla impossibilità di rilevare, d’ufficio, i limiti della prova dell’accordo simulatorio qualora esso sia dedotto dalle stesse parti, la Corte di merito, correttamente, affermava che effettivamente la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in tema di simulazione, i limiti stabiliti dall’art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) all’ammissibilità della prova testimoniale sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati, e non possono, pertanto, essere rilevati d’ufficio da parte del giudice (cfr. Cass. n. 551 del 2000; Cass. n. 11771 del 2007, secondo cui i limiti all’ammissibilità della prova per presunzioni semplici stabiliti dall’art. 1417 c.c. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 c.c.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati e non della legge, derivando dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e dalla loro possibilità di procurarsi la prova della simulazione attraverso le cosiddette controdichiarazioni contenenti l’intesa simulatoria.

Conseguentemente, detti limiti sono sottratti al rilievo d’ufficio da parte del Giudice; conf. Cass. n. 16377 del 2014).

Ma, nel passaggio motivazionale immediatamente successivo (in ordine alla verifica circa il fatto che gli elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado non consentissero di ritenere comprovata la dedotta interposizione soggettiva della Socimo) la Corte di merito osservava come, a tal fine, non fosse inutile ricordare che, per la configurabilità di una simulazione relativa sotto il profilo soggettivo, è indispensabile un accordo non solo tra l’interponente e l’interposto, ma anche con il terzo, il quale deve consentirvi, esprimendo la propria adesione nella debita forma, che, per i trasferimenti immobiliari, è quella scritta (Cass. n. 17389 del 2011; più di recente, Cass. n. 7537 del 2017); più in particolare chiarendo che, nella interposizione fittizia di persona la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente. La prova dell’accordo simulatorio deve pertanto avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato inter partes, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre restano del tutto inidonee ai fini suddetti la controdichiarazione scritta proveniente dal solo interposto o la confessione da questi resa a seguito di formale interrogatorio (Cass. n. 7187 del 1997); e richiamando, tra le altre, Cass. n. 4911 del 1998, per cui l’interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all’accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all’intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell’accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell’interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della (diversa) fattispecie dell’interposizione reale di persona (l’accordo tra interponente ed interposto risultando, in tal caso, costitutivo del solo dovere, per quest’ultimo, di ritrasferire al primo diritti ed obblighi derivanti dal contratto, senza che alcuna azione diretta possa essere riconosciuta all’interponente nei confronti del terzo), secondo il meccanismo effettuale tipico della rappresentanza indiretta. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova dell’accordo simulatorio deve, necessariamente, consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente, mentre una controdichiarazione (pur consacrata in atto scritto) proveniente dal solo soggetto interposto non spiega alcuna utile funzione dimostrativa della asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsiasi contenuto probatorio della partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio; conf. Cass. n. 13261 del 1999).

2.3. – La Corte di merito non ha tuttavia considerato che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 11523 del 2013; conf. Cass. 1466 del 2014) avevano già affermato che, nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente (quale nella specie), l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all’accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l’accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell’interposto e dell’interponente; d’altro canto, l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso. Perchè, dunque, l’accertamento dell’interposizione fittizia nei confronti del venditore determini l’esigenza del litisconsorzio necessario occorre che venga dedotto ed allegato il suo interesse, ovvero la sua consapevolezza e volontà di aderire all’accordo simulatorio. Ma la individuazione di questo interesse deriva dalle deduzioni ed allegazioni delle parti sulla natura, il contenuto e l’efficacia dell’accordo simulatorio. Se nessun indizio viene fornito al riguardo ma anzi sia allegata l’integrale esecuzione del negozio traslativo dalla parte dell’alienante, la necessità del litisconsorzio deve escludersi, potendosi al più discutere dell’adempimento del relativo onere probatorio (Cass. n. 3425 del 1998, ritiene infatti che per non far sorgere nel giudice l’obbligo di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del venditore è necessario che venga dedotta e dimostrata “l’inesistenza di ogni interesse dei suddetti alienanti a contestare l’esaminata impugnativa per simulazione dei contratti di cui trattasi”).

2.4. – Avendo risolto le Sezioni unite (prima della decisione impugnata) il perdurante contrasto di orientamenti tra un indirizzo che riteneva ineludibile la partecipazione del venditore in virtù dell’effetto dichiarativo della pronuncia di simulazione che si espande sull’intero negozio e un altro che non ne ravvisava la necessità quando il contratto fosse stato stato integralmente eseguito nei confronti del venditore ed egli (o le altre parti) non avessero alcun interesse alla partecipazione al giudizio, la Corte distrettuale è oggi chiamata a rivalutare il thema decidendum sulla base del preesistente principio di diritto affermato dal Giudice della legittimità e delle conseguenze della esclusione del litisconsorzio necessario dell’alienante, con riguardo all’adempimento del relativo onere probatorio.

3. – Va, dunque, accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e del terzo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnatà; e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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