Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27477 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5620-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.E.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LUPIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DE RISO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni del PM in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto

del ricorso. Conseguenze di legge.

 

Fatto

PREMESSO

che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 115/11/12, depositata il 9.10.2012 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la quale, a conferma della decisione del giudice di primo grado, era accolto il ricorso di O.E.M.M. avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale era ripresa a tassazione ai fini Irpef la plusvalenza realizzata e non dichiarata dalla cessione di un’area edificabile.

L’Agenzia ha rappresentato che successivamente alla cessione di un terreno ubicato nel Comune di (OMISSIS) al prezzo di Euro 834.000,00, la società cessionaria aveva rideterminato il prezzo d’acquisto ricorrendo alla definizione agevolata prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, per l’imposta di registro. Sulla base del nuovo valore di Euro 1.042.500,00 l’Ufficio finanziario aveva pertanto provveduto a determinare l’ammontare della maggiore plusvalenza conseguita e non dichiarata dalla cedente.

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’accoglimento del ricorso della contribuente (sentenza n. 8/44/2011). La Commissione tributaria regionale, con la sentenza ora impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice regionale ha ritenuto che la diversa determinazione del valore del bene ceduto ai fini dell’imposta di registro non spiega effetti sulla determinazione della plusvalenza, ai fini delle imposte dirette, per la diversità di calcolo e la diversa natura delle due imposte. Di conseguenza la plusvalenza accertata dall’Ufficio non può essere contestata sulla sola base dell’accertamento di valore del terreno edificabile effettuata ai fini dell’imposta di registro.

L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza con due motivi:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea applicazione della disciplina in materia, avendo escluso l’incidenza del valore accertato o dichiarato ai fini della liquidazione dell’imposta di registro sulla determinazione della plusvalenza conseguita dalla medesima operazione;

con il secondo per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essersi conformata alla decisione del giudice di primo grado, senza esporre null’altro.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con ogni conseguente determinazione.

Si è costituita la controricorrente, contestando le ragioni del ricorso, di cui ha chiesto

il rigetto.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale dell’8 settembre 2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I due motivi, che possono trattarsi unitariamente perchè connessi, vanno rigettati con le precisazioni che seguono.

L’Amministrazione sostiene che il giudice regionale ha erroneamente escluso che la plusvalenza conseguita dalla cessione di terreni edificabili possa derivare dalla mera trasposizione dei valori accertati ai fini dell’imposta di registro. Ha rappresentato peraltro che nel caso di specie il maggior valore era stato definito in via agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11, con incremento del 25% del prezzo dichiarato nell’atto di cessione.

Le argomentazioni della ricorrente ripercorrono l’orientamento interpretativo della disciplina anteriore alla introduzione del D.Lgs. 22 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, il quale ha espressamente disposto che “Gli artt. 58,68,85 e 86 T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5 bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

A seguito dell’intervento legislativo, la cui norma costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia dunque retroattiva, questa Corte ha mutato orientamento ed ha affermato che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi il citato art. 5, esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (cfr. Cass., 18/04/2018, n. 9513; 02/08/2017, n. 19227; 17/05/2017, n. 12265; 06/06/2016, n. 11543).

E’ necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, che a sua volta, ove voglia contestare le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria, è gravato della prova contraria (Cass., 08/05/2019, n. 12131).

L’interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell’imposta di registro sia stato “dichiarato, accertato o definito”, va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione della sua definizione, come nell’ipotesi di adesione alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11.

Ebbene, la motivazione della sentenza del giudice regionale, accogliendo le ragioni della contribuente, aveva escluso la meccanica trasposizione delle risultanze emergenti dalla rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali all’attività di accertamento delle plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni a vocazione edificatoria. A tal fine aveva evidenziato la diversa natura dei tributi e il diverso meccanismo di determinazione del valore del bene ceduto.

La decisione, sia pur con una diversa spiegazione, è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della norma di interpretazione.

In conclusione il ricorso della Amministrazione va rigettato.

Avuto riguardo alla sopravvenienza, a giudizio pendente, del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, che ha definitivamente chiarito la portata della disciplina, sicchè la stessa Corte di legittimità ha mutato orientamento in materia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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