Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27476 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15234-2010 proposto da:

SAVIM SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso

lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASSANO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

IN FATTO

Savim s.r.l. in liquidazione propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 194/6/09, depositata il 25/11/2009, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che ha accolto l’appello proposto dai Comune di Roma e respinto quello incidentale proposto dalla contribuente, avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, in parziale accoglimento delle ragioni della società aveva ritenuto l’ICI richiesta dal predetto Comune, con l’avviso di liquidazione impugnato dalla stessa, relativamente ad undici immobili e con riferimento all’annualità 2003, dovuta soltanto per alcuni di essi.

Osservava, in particolare, il Giudice di appello che la differenza d’imposta è dovuta per tutti gli immobili, ad eccezione di quello censito al foglio (OMISSIS), sub 4, come peraltro ammesso dallo stesso Ente impositore, vuoi perchè l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), avrebbe richiesto la prova dell’utilizzazione diretta del bene da parte del partito politico, ancorchè intestato alla società strumentale, vuoi perchè, quanto alla titolarità degli immobili nell’anno di riferimento dell’imposta la società non aveva prodotto alcuna denuncia di variazioni intervenute nel 2003.

Il Comune di Roma resiste con controricorso,

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente deduce, con un articolato motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), così come recepito nell’art. 9 del Regolamento dei Comune di Roma, giacchè i Giudice di appello non ha considerato che l’esenzione dall’ICI spetta agli enti prettamente non commerciali, destinati allo svolgimento di attività ritenute meritevoli di particolare favore, e che la Savim

sin dalla data della sua costituzione (1952), si è sempre configurata come società strumentale di altro soggetto di diritto, segnatamente, il partito politico PD, a favore del quale, sino alla modifica dell’art. 2659 c.c., giusta L. n. 52 del 1985, non sarebbe stata consentita la trascrizione di beni immobili, ancorchè acquistati con proprie risorse finanziarie. Deduce, altresì, la ricorrente, in riferimento alla corretta individuazione degli immobili, che il Giudice di appello non ha ritenuto decisiva la documentazione catastale prodotta dalla contribuente, dando invece rilievo alla analoga documentazione prodotta dall’Ente impositore ed al difetto di denuncia di variazioni intervenute circa i beni posseduti rispetto all’ originaria dichiarazione.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

La questione posta con il primo profilo di doglianza ha trovato soluzione nella univoca giurisprudenza di questa Corte secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia), e di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate, il cui accertamento deve essere operato in concreto, verificando che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale” (Cass. n. 4226/2015; n. 4340/2015; n. 23584/2011).

Ciò detto, la censura della ricorrente si appalesa inammissibile per difetto di correlazione tra il motivo di impugnazione e le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata (in termini, Cass. n. 17125/2007), atteso che la decisione della CTR ha disatteso il ricorso di appello per difetto di prova della sussistenza degli elementi di fatto addotti come presupposto di applicazione della invocata norma di legge, e non già per avere ritenuto non applicabile alla fattispecie oggetto di causa la norma invocata dalla ricorrente.

Si legge, infatti, nella sentenza che “la condizione fondamentale per l’esenzione. è “l’utilizzazione” da parte dell’Ente degli immobili” e che “in sostanza non è stata fornita nessuna prova che il partito politico utilizzasse direttamente gli immobili”.

La decisione della CTR, dunque, è conforme all’orientamento di questa Corte, in tema di imposta comunale sugli immobili, secondo cui l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicchè l’utilizzazione, in virtù di concessione o locazione, da parte di un soggetto diverso da quello a cui spetta l’esenzione preclude l’agevolazione, restandone esclusa, in radice, la destinazione allo svolgimento dei compiti istituzionali (Cass. n. 10483/2016), essendo evidentemente onere del contribuente, che invochi il beneficio, provare la sussistenza dei presupposti per godere dell’ agevolazione. Quanto al secondo profilo di doglianza, deduce la ricorrente, in riferimento alla corretta individuazione della titolarità degli immobili assoggettati ad imposta, che la CTR non avrebbe fatto buon governo delle prove documentali fornite da Savim s.r.l., avendo affermato che le “rilevazioni catastali” non forniscono dati certi circa la situazione degli immobili nell’anno di

riferimento dell’imposta stante “la indubbia possibilità di errori” riferita dalla stessa contribuente, e che “dagli atti non emerge che la società abbia prodotto le denunce relative alle variazioni intervenute nel 2003”.

La censura, formulata in maniera generica e non autosufficiente, si appalesa inammissibile, per un verso, perchè è senz’altro a carico dei contribuente, in virtù della regola generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare che l’immobile non sia assoggettabile al tributo e, per altro verso, perchè la doglianza relativa alla violazione dei precetto di cui all’art. 2697 c. c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma, ed integra motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, mentre la censura che investe la valutazione (attività regolata, invece, dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) può essere fatta valere solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 15107/2015; n. 14267/2006; n. 19064/2004).

Ed infatti, la ricorrente, sotto il profilo della dedotta violazione di legge, ripropone una diversa lettura delle risultanze probatorie, contrapponendo la propria a quella operata dalla CTR, senza, in realtà, una compiuta esposizione delle ragioni per le quali non si sarebbe dovuto dare rilievo alla rilevata violazione dell’obbligo di denuncia delle modificazioni soggettive ed oggettive di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, in qualche modo ritenuto risolutivo delle incertezze delle risultanze delle visure catastali, per cui non lamenta che il Giudice di appello abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole di legge, ma si duole del risultato della valutazione che non emerge direttamente dalia lettura della sentenza e che richiederebbe il riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità visto che quanto alle deduzioni circa la “proprietà in capo ad altri soggetti di vari immobili (ab origine o seguito di trasferimento) non si dà conto di quando ed in quali esatti termini siano state sottoposte al giudice di merito” (Cass. n. 7653/2011).

Il ricorso, in conclusione, va respinto e le spese di lite sono regolate in ragione della soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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