Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27476 del 09/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27476 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 15136-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585,- Società con socio unico – in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE TRE MADONNE 8, presso Io studio dell’avvocato MARAZZA
MARCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
VITANGELI CATIUSCIA VTNCSC76P51F501K, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato
COLUCCI ANGELO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO MONALDI giusta procura speciale a margine del controricorso;
– COntrOriCOrrente avverso la sentenza n. 211/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
23/04/2010, depositata il 03/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Carnevali Riccardo (delega avvocato Colucci Angelo) difensore
della controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che si riporta alla
relazione.
Fatto e diritto

Data pubblicazione: 09/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:
“Con sentenza depositata il 3 giugno 2010, la Corte d’appello di Ancona,
riformando la decisione di primo grado, ha dichiarato nullo il termine apposto al
contratto di lavoro subordinato intercorso tra la società Poste Italiane p.a. e
Catiuscia Vitangeli dal 1° ottobre 2001 al 31 gennaio 2002, ai sensi dell’art. 25 del

provato il rispetto della c.d. clausola di contingentamento, vale dire della clausola
contrattuale collettiva che, in osservanza di quanto stabilito dall’art. 23 della legge
n. 56 del 1987, aveva stabilito la percentuale massima di personale assumibile a
termine rispetto a quello stabile e b) che sarebbe infondata la deduzione della
società di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo tacito consenso, viceversa
accolta preliminarmente dal giudice di primo grado con la sentenza riformata.
Con ricorso notificato in data 30 maggio-6 giugno 2011, la s.p.a.
Poste Italiane chiede la cassazione di tale sentenza, deducendo il difetto di
motivazione della stessa per ciò che riguarda le argomentazioni a sostegno
del rigetto della deduzione di risoluzione consensuale tacita del rapporto
di lavoro.
Con rinvio ad altro giudice, anche per l’applicazione della
disciplina di cui all’art. 32 della legge n. 183 del 2010.
Catiuscia Vitangeli si è difesa dalle domande con rituale
controricorso.
Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate dalla
legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto trattato in
camera di consiglio per essere respinto.
In proposito, richiamati i principi ripetutamente ed esaustivamente
affermati da questa Corte, secondo cui: a) in via di principio è ipotizzabile
una risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti (r., ad es.,
Cass. 6 luglio 2007 n. 15264, 7 maggio 2009 n. 10526); b) l’onere di
provare circostanze significative al riguardo grava sul datore di lavoro che
deduce la risoluzione per mutuo consenso ad es. Cass. 2 dicembre
2
Ric. 2011 n. 15136 sez. ML – ud. 17-10-2013

C.C.N.L. 11 gennaio 2001, in ragione del fatto a) che la società non avrebbe

2002 n. 17070 e 2 dicembre 2000 n. 15403); c) la relativa valutazione da
parte del giudice costituisce giudizio di merito; d) la mera inerzia del
lavoratore nel contestare la clausola appositiva del termine, così come la
percezione del t.f.r. o la ricerca medio tempore di una occupazione, non
sono sufficienti a far ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo
consenso; deve ritenersi corretta la valutazione della Corte di merito che

ha ritenuto insussistente la dedotta risoluzione del rapporto con giudizio
ispirato a valutazioni di tipicità sociale.
Non hanno infine fondamento le deduzioni della ricorrente
secondo le quali la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare, nella
relativa valutazione, circostanze di fatto decisive, come la stipulazione,
dopo quello impugnato, di un nuovo contratto a termine o l’essere la
ricorrente già da molti anni occupata alle dipendenze di altro datore di
lavoro con contratto a tempo indeterminato.
Nella sua comprensiva valutazione di assenza in giudizio della
deduzione di circostanze di fatto significative nel senso indicato dalla
società ove associate all’intervallo temporale tra l’ultimo contratto a
termine e la prima richiesta di trasformazione dello stesso a tempo
indeterminato, la Corte territoriale ha infatti esplicitamente considerato, in
primo luogo, la circostanza della reiterazione dei contratti a termine,
valutandola ragionevolmente come elemento che consigliava la prudente
attesa in vista di una possibile soluzione di stabilizzazione del rapporto e
quindi sosteneva semmai la persistenza nella Vitangeli dell’interesse ad un
rapporto stabile con Poste Italiane.
Infine i giudici di merito hanno altresì considerato la significatività
della possibile esistenza, medio tempore, di uno o più rapporti di lavoro
della originaria ricorrente con altri datori, escludendola evidentemente in
considerazione della genericità della deduzione di uno di essi, anche in
questa sede formulata del resto dalla società senza la specificazione di
connotati (quali la decorrenza di tale rapporto, la sua “stabilità”, la
posizione rivestita dalla lavoratrice, la retribuzione convenuta, etc.) tali da
essere sufficientemente significativi di un possibile abbandono
dell’aspettativa di stabilizzazione del rapporto di lavoro con la ricorrente.
3
Ric. 2011 n. 15136 sez. ML – ud. 17-10-2013

Il ricorso appare pertanto manifestamente infondato.
Concludendo, si chiede pertanto che il Presidente della sezione
voglia fissare la data dell’adunanza in camera di consiglio.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia ;
esse non risultano intaccate dalle argomentazioni spese nella memoria depositata

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va respinto e parte
ricorrente condannata alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società Poste alla rifusione delle spese che
liquida in C 100,00 per esborsi ed in C 2500, 00 per compensi professionali

Roma, 17 ottobre 2013
Il Presidente

Dott. ssa Maura La Terza

Ott
Il Funzionario Giudiziario

DEPOSITATO IN
Roma, ……..

CANCELLERIA

— 9 I C. 2013
• iario

da Poste ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. .

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA