Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27475 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 25/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13766-2010 proposto da:

AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI BOLZANO EQUITALIA TRENTINO ALTO ADIGE

SUDTIROL SPA in persona del l’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

BETTOLO GIOVANNI 6, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO

CAPOCASALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DOMENICO LARATTA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI

4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PREDAZZO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

TRENTO, depositata il 01/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIGLI che si riporta e

chiede l’inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso se non tardivo accoglimento

del ricorso.

Fatto

Equitalia Trentino Alto Adige Sudtirol s.p.a., Agente della riscossione per la provincia di Bolzano, propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 27/1/09, pronunciata l’11/3/2009 e depositata l’1/4/2009, della Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige, che ha accolto l’appello di D.R. avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Trento che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), di Euro 818,00, per ICI relativa all’anno 1999 pretesa dal Comune di Predazzo.

Il Giudice di appello osservava, in particolare, che la impugnata cartella esattoriale non reca il nome del funzionario responsabile del procedimento, in violazione di quanto previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, omissione riscontrabile anche nell’avviso di accertamento emesso dal predetto Comune, con conseguente nullità dell’atto.

contribuente resiste con controricorso.

Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), in relazione al D.L. n. 248 del 2007, art. 36, convertito con L. n. 31 dei 2008, che al quarto comma ha dettato disposizioni specifiche relativamente all’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento, precisando che tale obbligo riguarda esclusivamente le cartelle relative ai ruoli d’imposta consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008. Osserva la ricorrente che, nel caso di specie, la cartella di pagamento riguarda un ruolo d’imposta consegnato all’Agente della riscossione nell’anno 2007 per cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento non implica alcuna invalidità dell’atto in oggetto.

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che è fondata.

Il controricorrente deduce l’intervenuto decorso del termine d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile (un anno + 46 giorni per il periodo di sospensione feriale dei termini) atteso che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige risulta pronunciata l’11/3/2009 e depositata l’1/4/2009, mentre la richiesta di notificazione dell’atto di impugnazione risulta effettuata dall’Agente della riscossione soltanto il 21/5/2010, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado.

La sentenza di appello risulta depositata in data 1/4/2009 dalla Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige e non è stata notificata.

Ne deriva che, nel caso di specie, deve applicarsi, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo previgente, temporalmente applicabile alla fattispecie), richiamato – in relazione al processo tributario – dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, (Cass. n. 4333/2002; n. 6375/2006).

Al suddetto termine, che va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo, cioè, dal numero dei giorni dai quali è composto ogni singolo mese o anno, devono, tuttavia, aggiungersi quarantasei giorni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1 non dovendosi tenere conto dei giorni tra il primo agosto ed il quindici settembre di ogni anno, per effetto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 21197/2009; n. 6748/2005; n. 11491/2012; n. 22699/2013).

Orbene, nel caso di specie, dall’esame stesso dell’originale del ricorso per cassazione si desume che la richiesta della notifica dell’atto all’Ufficiale Giudiziario è avvenuta il 20/5/2010, come da data apposta dall’UNEP – Corte di Appello di Roma, ed è stata eseguita il 21/5/2010, a mezzo del servizio postale, perfezionandosi successivamente il procedimento notificatorio, per cui l’impugnazione – applicando la sospensione feriale dei termini – deve ritenersi tardiva, tenuto conto che la decisione di secondo grado è stata depositata l’1/4/2009 e che, quindi, il termine in questione andava a scadere il 17/5/2010.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, secondo soccombenza, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità cui si provvede in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle del presente giudizio che liquida in Euro per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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