Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27475 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26379-2015 proposto da:

P.L.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI NOVELLA 22, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PERSANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO TRALDI;

– ricorrente –

contro

PA.RO., Z.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 576/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO

che:

Z.L., nella qualità di erede di R.M.L., proponeva opposizione davanti al Tribunale di Lecce contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da Pa.Ro. per prestazioni professionali svolte in favore della R. ai fini dell’ottenimento di contributi pubblici.

Il tribunale rigettava l’opposizione.

La Z., nel frattempo dichiarata inabilitata, proponeva appello, con l’assistenza del curatore P.L.P.M., e nel giudizio si costituiva il Pa..

La corte rigettava l’appello con condanna della Z. e del P.L. al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione della sentenza il P.L. ha proposto ricorso affidato a due motivi, notificando il ricorso a Pa.Ro. e Z.L., che sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 75 e 91,424 e 394 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte ha condannato il curatore dell’inabilitata al pagamento delle spese processuali, ritenendolo erroneamente parte del giudizio.

Al contrario il curatore dell’inabilitato non è parte, ma riveste il ruolo di colui che assiste il soggetto al fine di fargli conseguire la necessaria capacità per agire e contraddire in giudizio.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 94 c.p.c.

In ipotesi la condanna emessa dalla corte potesse intendersi quale applicazione dell’art. 94 c.p.c., la decisione sarebbe comunque illegittima, non essendo esplicitati nella sentenza i motivi idonei a giustificare la condanna del curatore in proprio al pagamento delle spese di lite.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Il curatore dell’inabilitato non ha potere rappresentativo come i genitori o il tutore, nè ha un proprio potere di iniziativa relativamente al compimento degli atti nell’interesse dello stesso inabilitato.

Egli esplica solo una funzione di carattere ausiliario negli atti di straordinaria amministrazione, che l’inabilitato deve compiere con l’assistenza del curatore. Il curatore non è parte della lite promossa dall’inabilitato e può essere condannato in via diretta al pagamento delle spese solo nel concorso delle condizioni richieste dall’art. 94 c.p.c., norma che riguarda in genere coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio.

A sua volta tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, “da identificarsi dal giudice in modo specifico, per la loro concreta esistenza, nella trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. ovvero nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 20878/2010).

E’ stato anche chiarito che la condanna ex art. 94 c.p.c. non richiede espressa domanda, ma può essere pronunciata d’ufficio (Cass. n. 3977/2003).

La corte d’appello non si è attenuta a tali principi.

Essa ha condannato il curatore in proprio al pagamento delle spese sulla base del principio della soccombenza, senza considerare che tale principio è applicabile solo nei confronti delle parti in lite, non nei confronti di coloro che assistono o rappresentano la parte nel processo, che non assumono la veste di parti.

Nello stesso tempo è incorsa nella violazione dell’art. 94 c.p.c., perchè la soccombenza della parte rappresentata o assistita non è ragione sufficiente a giustificare la condanna del rappresentante o curatore in proprio alle spese dell’intero processo o di singoli atti.

Tale condanna, nella quale si ravvisa una fattispecie derogatoria al canone oggettivo della soccombenza, richiede l’esistenza di gravi motivi intesi nel senso sopra indicato, che “il giudice deve specificare nella sentenza”.

Il ricorso, pertanto, è accolto.

La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che la deciderà attenendosi ai principi di cui sopra e liquiderà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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