Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27475 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27475 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 20346-2011 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI, PATTERI
ANTONELLA, PREDEN SERGIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COLNAGO BIAGIO;
– intimato avverso la sentenza n. 113/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 3/03/2011, depositata il 26/03/2011;

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Data pubblicazione: 09/12/2013

,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato Antonella Patteri difensore de ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che

aderisce alla relazione.

,

Ric. 2011 n. 20346 sez. ML – ud. 16-09-2013
-2-

20346/2011 Inps c. Colnago Biagio
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
sulla pensione di anzianità di Biagio Colnago dal 1998 al 2004; l’indebito si era formato perché la
pensione era stata liquidata sulla base delle retribuzioni comunicate all’Inps dal datore di lavoro
Cooperativa Mega, le quali però erano superiori a quelle effettivamente versate, essendo stata la
medesima cooperativa autorizzata ai versamenti sulle minori retribuzioni convenzionali.
La Corte territoriale fondava la irripetibilità sull’art. 13 legge 412/91, ossia sulla base della
inesistenza di qualunque responsabilità del pensionato e nella erroneità del conteggio, che era
invece addebitabile alla esclusiva responsabilità dell’Istituto.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso, sostenendo dovesse farsi esclusiva applicazione
della legge 448/2001 art. 38 comma 7;
Il pensionato è rimasto intimato;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono solo in parte condivisibili;
Occorre distinguere: tra l’indebito formatosi prima del primo gennaio 2001 e quello formatosi per il
periodo successivo ossia fino al 2004.
Per gli indebiti formatisi anteriormente al primo gennaio 2001( e l’indebito per cui è causa è
sicuramente in parte anteriore) l’art. 38 comma 7 della legge 448/2001 ha efficacia totalmente
sostitutiva rispetto alla normativa precedente, ivi compresa quella di cui all’art. 13 legge 412/91,
che quindi non poteva operare, onde è irrilevante la mancanza di responsabilità del pensionato nella
formazione dell’indebito.
E’ stato infatti in primo luogo confermata la efficacia integralmente sostitutiva, rispetto alla
normativa precedente delle due citate disposizioni 662/96 e 448/2001 ad opera della sentenza di cui
alle Sez. U, Sentenza n. 4809 del 07/03/2005, che in relazione poi al coordinamento delle predette
disposizioni, hanno affermato che << In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici INPS maturati anteriormente al primo gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la nuova disciplina dettata da quest'ultima legge con l'art. 38, settimo e ottavo comma (ai cui sensi "nei confronti dei soggetti che hanno 1 Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia dichiarava irripetibile l'indebito formatosi percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al primo gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro", e, ove tale soglia sia superata, "non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso"), non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l'anno 1995, recupero dell'indebito previdenziale (non solo INPS) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al primo gennaio 1996, dall'art. 1, duecentossessantesimo e duecentossessantimesimo comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest'ultima disciplina determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l'indebito deve considerarsi estinto - con conseguente insensibilità allo "ius superveniens" - quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina dell'indebito vigente all'atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile. » Ha quindi errato la Corte di Brescia nell'applicare la legge 412/91 articolo 13 e non già il disposto della legge 448/2001, in base alla quale l'Inps ha ridotto ai 3/4 della somma il recupero dell'indebito collocato in epoca anteriore al primo gennaio 2001. Per quanto riguarda invece il periodo successivo l'indebito è irripetibile ai sensi dell'art. 13 legge 412/91,dal momento che l'errore nella liquidazione della pensione è integralmente imputabile all'Inps. Questi infatti si indusse a liquidare la pensione senza controllare la veridicità della comunicazioni della cooperativa Mega datrice di lavoro, la quale aveva indicato nelle denunzia annuali le retribuzioni effettivamente corrisposte e non quelle convenzionali, inferiori, sulle quali aveva ottenuto di pagare la contribuzione. L'Inps peraltro, a fronte di una ispezione presso la Cooperativa effettuata nel 2000, solo nel 2004 e quindi oltre l'anno prescritto dall'art.13 legge 412/91 si era risolto a riliquidare la pensione ed a comunicare l'esistenza dell'indebito.. Il ricorso va quindi parzialmente accolto ossia solo con riguardo all'indebito formatosi prima del primo gennaio 2001, rimandandosi al giudice del rinvio di verificare l'ammontare dei redditi del pensionato per l'anno 2000 ed applicando quindi il citato art. 38 legge 448/2001, mentre in relazione all'indebito successivo al primo gennaio 2001, il ricorso dell'Inps va rigettato perché la somma indebitamente erogata è integralmente irripetibile. La sentenzi 4a cassata in relazione all'indebito anteriore al primo gennaio 2001, con rinvio alla Corte d'appello di Milano anche per le spese di questo giudizio. P.Q.M. 2 inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul La Corte accoglie il ricorso in relazione all'indebito formatosi anteriormente al primo gennaio 2001 e lo rigetta in relazione all'indebito relativo al periodo successivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma il 16 settembre 2013.

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