Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27474 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.S., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lojodice Oscar, per legge
domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, per
legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e
presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 7 giugno
2010 (n. 1084/09 V.G.);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5
dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che L.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico complesso motivo, avverso il decreto in data 7 giugno 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del primo grado del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato il 2 aprile 2003 e definito il 6 giugno 2006 con accoglimento della domanda;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso in primo grado in poco più di tre anni con l’accoglimento della domanda (ed in poco più di cinque se si considera anche la fase di appello);
che il ricorrente censura il decreto impugnato, per avere la Corte territoriale ritenuto congrua la durata del giudizio presupposto;
costui si duole inoltre delle modalità di liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (Euro 1.250,00, di cui Euro 750,00 per onorari e 500,00 per diritti);
che il motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo è di circa tre anni in primo grado e di circa due anni in appello (cfr. Cass., Sez. 1^, 24 settembre 2009, n. 20456; Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);
che del pari infondata è la doglianza sulle spese, perchè la condanna alle spese, pronuncia accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, può essere emessa a carico della parte soccombente anche d’ufficio; inoltre la liquidazione degli onorari e dei diritti è stata effettuata con distinta e separata evidenziazione dell’importo, il che consente alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e alle voci della tariffa;
che il ricorso va conseguentemente respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta, il ricorso e condanna, il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida, in Euro 425,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011