Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27474 del 09/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27474 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Rep

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28533 del R.G. anno 2013
proposto da:
Milani Nana Grazia domiciliata in ROMA, via Monte Zebio 19 presso
l’avv. Massimo Vita con gli avvocati Giovanni e Rosella Gaeta che la
rappresentano e difendono per procura a margine

ricorrente –

contro
intimato –

ANAS s.p.a.

avverso la sentenza 360 in data 24.5.2012 della Corte di Ancona ;
udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del 19.11.2013 dal Cons.
Luigi MACIOCE; udito l’avv. G.Gaeta; presente il P.M., in persona del
Sost. Proc.Gen. Dott. I.Zeno che ha chiesto rinvio in attesa delle S.U..
OSSERVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Il Tribunale di Camerino, adìto da Maria Grazia Miliani nel 1999 per ottenere il risarcimento danni da “espropriazione sostanziale” nella quale era
stato coinvolto un suo fondo occupato dall’ANAS con D.M. 2.6.1987 ed
irreversibilmente trasformato, con sentenza n.d. e definitiva del 2002 e
2006, respinta l’eccezione di prescrizione in ragione della interruttiva
del 1997, ha determinato il ristoro in € 20.370. Di diverso avviso è andata la Corte di Ancona con sentenza 24.5.2012 con riguardo alla prescrizione disattesa con la pronunzia non definitiva: la Corte ha infatti

9_41

.

Cdc 19.11.2013

Data pubblicazione: 09/12/2013

;

ricondotto la vicenda alla occupazione “acquisitiva” il cui diritto al ristoro
era pertanto soggetto alla prescrizione quinquennale ed ha quindi considerato che, dal termine del quinquennio dalla occupazione del 1987
(1992) ed esclusa alcuna efficacia interruttiva della mera sollecitazione
del 1997, ne discendeva che al dì della domanda (1999) la prescrizione
era decorsa.
Ricorre la Miliani con tre motivi, il primo ed il secondo deducenti la natura usurpativa della occupazione, il terzo conclamante piena efficacia
Nessuna difesa dell’ANAS s.p.a.

Stante la nullità della notifica 10.12.2012 effettuata presso l’Avvocatura
Distrettuale e non presso il domicilio dell’Avvocatura Generale il ricorso è
stato spontaneamente rinotificato il 17.09.2013 nella sede dovuta e
l’Amministrazione non ha svolto difese.
Il relatore ha proposto l’accoglimngto del ricorso alla stregua delle indicate pronunzie di questa Corte ma ha anche rilevato la possibilità di escludere in radice alcuna ipotesi di prescrittibilità.
In senso diametralmente opposto è infatti andata la ordinanza interlocutoria della Sezione Prima 11684 del 2013 che ha negato in radice legittimità alla stessa occupazione acquisitiva trasmettendo gli atti per assegnazione alle S.U. (effettuata) della questione della possibile esclusione
di alcuna vicenda di occupazione usurpativa od acquisitiva in ragione del
diritto vivente anche di derivazione CEDU per il quale siffatta evenienza
sarebbe comunque rapportabile a vicenda di illecito permanente, con la
conseguenza per la quale il danno cagionato sarebbe di carattere permanente e, come tale, mai prescrittibile.
Su tali basi, essendo rimessa alle S.U. detta questione, il Collegio non
ravvisa le condizioni per una definizione camerale e perttanto dispone la
rimessione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la trattazione alla pubblica udienza della Prima Sezione

Così deciso nella c.d.c. della Sest Sezione Civile il 19.11.2013.

interruttiva alla lettera 7.5.1997.

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