Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27473 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21721-2015 proposto da:

EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION ITALY SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IZZO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIROLAMO

ABBATESCIANNI, LUIGI GUERRIERI;

– ricorrente –

contro

HYDRO ENERGIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO A. FOCHETTI 28, presso lo

studio dell’avvocato MARIANO CAVOLI, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIORGIO MARIA RECINE, GABRIELE BRICCHI, ERMANNO VAGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1060/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/06/2019 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Emerson Industrial Automation spa, già Leroy Somer spa, propone ricorso per cassazione contro Hydro Energia srl, già Hydro Cover srl, che resiste con controricorso, illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 1.6.2015, che ha dichiarato inammissibile l’appello di Leroy Somer spa avverso ordinanza 5.11.2012 ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Verbania. Il Tribunale aveva statuito di non poter accogliere la domanda per la mancata prova di un fatto costitutivo della stessa ovverosia la prova dell’iscrizione del credito della ricorrente nei libri contabili obbligatori nè era stata fornita la prova che nel ramo di azienda ceduto alla attuale cessionaria ci fosse il trasferimento delle passività, non comparendo il debito della ricorrente.

La Corte di appello ha ritenuto non fossero state impugnate le plurime rationes decidendi poste a fondamento della decisione ed autonomamente idonee a sorreggerla.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: A) violazione degli artt. 339,346 e 702 quater c.p.c., artt. 1273,1362 e 2560 c.c. per l’erronea interpretazione dell’ordinanza impugnata; B) omesso esame di fatto decisivo con riproduzione di documenti e riferimenti all’atto di appello su erronea valutazione della prova documentale.

Premesso che la ricorrente ha indicato in ricorso la visura camerale storica di Emerson Industrial Automation Italy spa già Leroy Somert spa a riprova della sua legittimazione, si osserva:

Il primo motivo contesta l’interpretazione fatta dalla Corte di appello della ordinanza impugnata ma non supera il profilo della esistenza di almeno due rationes decidendi, autonomamente sufficienti al rigetto della domanda, non impugnate.

Questa Corte ha, invero, statuito che allorquando la sentenza impugnata sia fondata su due diverse rationes decidendi, idonee entrambe a giustificarne autonomamente le statuizioni, la circostanza che l’impugnazione sia rivolta soltanto contro una di esse, e non attinga l’altra, determina una situazione nella quale il giudice dell’impugnazione (ove naturalmente non sussistano altre ragioni di rito ostative all’esame nel merito dell’impugnazione) deve prendere atto che la sentenza, in quanto fondata sulla ratio decidendi non criticata, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato, piuttosto che per carenza di interesse (Cass. 13.7.2005 n. 14740).

Il secondo motivo, che già nella tecnica espositiva mal dissimula il tentativo di un riesame del merito, trascura che, a seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze, congruamente delibate.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 10200, di cui 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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