Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27473 del 20/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 27473 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 15430-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 80184430587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;
– ricorrente contro
2017
3312

ROSSETTI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA BANDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCELLO STANCA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 20/11/2017

avverso la sentenza n. 233/2012 della CORTE D’APPELLO

4

di FIRENZE, depositata il 05/04/2012 R.G.N. 4p/2010.

R.G.15430/2012
CONSIDERATO
Che la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 5/04/2012, a
conferma della decisione del Tribunale stessa sede n.251/2010, ha riconosciuto
il diritto di Michele Rossetti alla rivalutazione della voce indennità integrativa
speciale (I.I.S.) dell’indennizzo per i danni conseguenti a emotrasfusione ai
sensi della I. n.210/1992, di cui l’appellante era beneficiario.
Che avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione il Ministero della
Salute con due censure, cui resiste con tempestivo controricorso Michele
Rossetti.
RITENUTO
Che nella prima censura il ricorrente Ministero deduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2948, n. 4, ritenendo la decisione gravata erronea, nel
punto in cui ha applicato al credito la prescrizione decennale, riservata dalla
legge ai crediti di natura assistenziale (art. 129 R.D. n. 1827/1935).
Quest’ultima non sarebbe applicabile alla fattispecie per via della peculiarità
della disciplina di cui alla I. n. 210/1992, la quale, pur disciplinando
compiutamente l’istituto, nulla ha statuito su rivalutazione monetaria e relativi
interessi.
Che la seconda censura lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.
2, co.2, I. n. 210/1992, e dell’art. 136 Cost., nonché della I. n.87/1953,
concernente l’irretroattività degli effetti delle pronunce della Corte
Costituzionale; oltre che omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Sotto il primo profilo, ricordando le posizioni espresse in passato da questa
Corte, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.
n.293/2011), e riportando altresì alcune pronunce di merito, parte ricorrente
deduce che, l’inapplicabilità della rivalutazione alla voce I.I.S. dell’indennità per
danni post trasfusionali, costituisce un principio consolidato nell’ordinamento,
in virtù dell’incompatibilità di tale meccanismo automatico a un sistema già di
per sé rivalutativo. Quanto all’aspetto concernente gli effetti delle decisioni

_

della Corte Costituzionale, il ricorrente Ministero sostiene che la retrodatazione
degli stessi non potrebbe ritenersi estesa all’arco di vigenza della norma
interpretata (I. n.210/1992), dovendo applicarsi soltanto a quella parte del
rapporto creditorio che decorre dall’entrata in vigore della norma assunta come

tertium comparationis

(art. 2, co. 363, I. 24/12/2007, n. 244 – legge

finanziaria 2008, in favore dei soggetti affetti da sindrome dovuta a

anteriore al 2007, data in cui la I. n. 210/1992 era stata dichiarata
costituzionalmente illegittima, questa sarebbe stata esente da vizio d’invalidità
originaria. Quanto, poi, all’omessa motivazione, si lamenta che la Corte
territoriale avrebbe interpretato l’art. 2, co. 2, della I. n.210/1992, a
prescindere dai criteri espressi dalla Corte Costituzionale, la quale assegna al
legislatore una sfera di discrezionalità.
Che la prima censura è infondata.
Che l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 7885/2014) è chiaro nel ritenere che “…Il diritto sulle somme pretese
a titolo di rivalutazione sulla componente dell’indennizzo per danni da
vaccinazione obbligatoria, costituita dall’indennità integrativa speciale, nel caso
in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a
disposizione dell’avente diritto, è soggetto alla prescrizione ordinaria
decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del
credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282
cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento
amministrativo di liquidazione della spesa (cosiddetto procedimento di
contabilità).
Che anche la seconda censura è infondata.
Che opportunamente la Corte territoriale ha fatto propria una lettura
costituzionalmente orientata del principio dell’applicabilità dell’istituto della
rivalutazione monetaria della voce I.I.S. dell’indennità per danni da
emotrasfusione.
Che la Corte Cost, nella sentenza n. 293/2011, ha statuito che con la I. n.
210/1992, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto un

2

somministrazione di talidomide). Da ciò discenderebbe che, per il periodo

sostegno economico fondato sulla solidarietà collettiva, garantita ai cittadini ai
sensi degli artt. 2 e 38 Cost., a fronte di effetti generanti una situazione di
bisogno, misura che trova la sua ratio nell’insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore. La Corte ha, poi, stabilito che l’introduzione della
rivalutabilità all’intero indennizzo (art. 1, co. 4 dal d.M. n.163/2009 – reg.
esec. art. 2, co. 363, I. n.244/2007) in capo ai soggetti affetti da sindrome da

beneficiari affetti da epatite post trasfusionale, in quanto, ambedue le misure
rivestono natura assistenziale e la loro previsione poggia su un identico
fondamento. Di tal che, non si giustificherebbe il motivo per il quale, soltanto
nei confronti dei primi soggetti e non dei secondi, la rivalutabilità
riguarderebbe l’indennizzo nella sua interezza, comprensivo anche della voce
I.I.S., che diversamente, resterebbe – e unicamente a carico dei beneficiari per
danni post trasfusionali – esposta alla progressiva erosione derivante dalla
svalutazione.
Che questo Collegio, intende confermare il recente orientamento secondo il
quale “…In tema di danni da emotrasfusione e somministrazione di
emoderivati, l’indennità integrativa speciale prevista dall’art. 2, co. 2, I. n.
210/1992, è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla
disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, dei
danni da somministrazione di talidomide. Poiché, peraltro, il riferimento a tale
normativa è stato individuato dalla Corte costituzionale come mero “tertium
comparationis” del giudizio di legittimità, la spettanza della rivalutazione non è
ancorata all’entrata in vigore della legge n.244 del 2007″ (Cass. n. 6107/2014;
Cass. n.12440/2016).
Che pertanto, essendo infondate entrambe le censure prospettate, il
ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

3

talidomide, non può giustificare una diversità di disciplina a discapito dei

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del controricorrente, che
liquida in Euro 1500t ieper compensi professionali, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 2044de agli accessori di

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18/07/2017

legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA