Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27473 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27473 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 9897-2008 proposto da:
DEBECO S.R.L.

(P.I. 00756050670), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso

Data pubblicazione: 09/12/2013

l’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentata e difesa
dagli avvocati MASSI GIUSEPPE, DI LIBERATORE LUIGI,
2013

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

1505

contro

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MONTEPRANDONE,

in

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persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso
l’avvocato SALVUCCI MARIA CRISTINA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GABRIELLI SERGIO, giusta
procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n.

controricorrente

798/2007

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/10/2013 dal Consigliere Dott. ALDO
CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
0/(\
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
//7/

7/

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato il 18 settembre 2003, il Co-

mune di Monteprandone citò la Debeco s.r.l. davanti alla
Corte d’appello di Roma, e chiese l’annullamento del lodo

giorno successivo. Con esso il collegio, nominato a norma
dell’art. 32 della legge n. 109 del 1994, premesso di essere stato validamente investito della decisione in forza
dell’art. 32, comma secondo della citata legge, aveva dichiarato l’illegittimità della risoluzione del contratto
di appalto stipulato dalle parti il 10 luglio 2000, e aveva conseguentemente condannato il comune al pagamento
delle somme dovute all’appaltatore per le diverse causali
allegate.
La clausola arbitrale in forza della quale il lodo
era stato pronunciato era contenuta nell’art. 38 del capitolato speciale del contratto di appalto, e in conformità a essa la società si era inizialmente rivolta alla
camera arbitrale interprofessionale delle Marche e
dell’Umbria la quale, richiamando il testo dell’art. 150,
comma 1 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, aveva declinato
con lettera raccomandata la sua competenza in materia di
lavori pubblici a favore della camera arbitrale per i lavori pubblici prevista dall’art. 32 della legge 11 feb-

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arbitrale sottoscritto il 9 luglio 2003 e depositato il

braio 1994 n. 109. A seguito di ciò, la società aveva adito la camera arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. Il comune, costituendosi, aveva eccepito l’incompetenza della camera arbitrale adita e
l’esclusiva competenza della camera interprofessionale

tolato speciale, svolgendo in via condizionata ulteriori
difese.
2. Nel giudizio d’impugnazione, il comune denunciò
tra l’altro la nullità del lodo per incompetenza o il difetto di potestà giudicante dell’adita camera arbitrale
per essere esclusivamente competente la Camera arbitrale
Interprofessionale delle Marche e dell’Umbria, indicata
dalle parti ed espressione di volontà pattizia; e per illegittima composizione del collegio arbitrale, perché,
data la natura pattizia dell’arbitrato, non poteva sostituirsi all’arbitro unico voluto dalle parti un collegio
arbitrale.
3. Con sentenza non definitiva in data 19 febbraio
2007, la Corte d’appello di Roma ha premesso che l’art.
32 della legge n. 109 del 1994 era inapplicabile al contratto d’appalto, stipulato prima dell’entrata in vigore
del regolamento 21 dicembre 1999 n. 554, al quale la legge n. 109/1994 subordinava la sua applicabilità, sicché
era ancora in vigore l’art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962
4

Il co rel. est.
dr. A1fo teccherini

delle Marche e dell’Umbria a norma dell’art. 38 del capi-

n. 1063 richiamato nel contratto. Questo decreto, peraltro, aveva valore normativo e vincolante solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per quelli stipulati
dagli altri enti pubblici le norme in esso contenute, se
richiamate, costituiscono clausole negoziali, operanti

richiamato il decreto n. 1063 del 1962 solo per quanto
non previsto nel contratto, del quale costituisce parte
integrante il capitolato speciale in cui era autonomamente regolato il ricorso all’arbitrato. In punto di fatto
la questione era stata già sollevata davanti agli arbitri, come risultava dal lodo. La nullità del lodo non impediva il passaggio alla fase rescissoria, che giustificava la prosecuzione del giudizio.
4. Per la cassazione della sentenza, non notificata,

ricorre la società per quattro motivi.
Resiste il Comune di Monteprandone con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo si denuncia un error in proce-

dendo commesso dalla corte distrettuale, giudicando su
una nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 2 (illegittima nomina degli arbitri), che non era stata prospettata nel procedimento arbitrale dal comune, il quale anzi

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per volontà pattizia. Nella fattispecie le parti avevano

avrebbe accettato l’arbitrato e proposto domanda riconvenzionale, come dovrebbe risultare dall’atto di resistenza.
6. Il motivo si basa interamente su un documento l’atto di resistenza depositato dal Comune di Montepran-

gnora il contenuto. Esso non figura tra quelli prodotti
con il ricorso, e neppure sono indicati i dati necessari
al suo reperimento negli atti del giudizio di legittimità, come è prescritto a pena d’inammissibilità del motivo
dall’art. 366 n. 4 c.p.c.. Il motivo, pertanto, è inammissibile.
7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione
degli artt. 345 c.p.c. e 829, comma primo n. 2 c.p.c.,
perché la corte territoriale avrebbe dato ingresso, nel
giudizio d’impugnazione del lodo arbitrale, a un’eccezione non proposta nel procedimento arbitrale.
8. Il motivo muove dalla supposizione che la nullità
del lodo per “incompetenza” degli arbitri, dedotta dal
comune nel giudizio arbitrale, sarebbe cosa diversa dalla
nullità del medesimo lodo perché pronunciato da arbitri
diversi da quelli previsti nella clausola compromissoria.
La parte ricorrente chiede pertanto se la questione relativa alla carenza della potestas iudicandi del collegio
arbitrale per illegittima nomina dei suoi componenti sia
6

Il co
dr. Al.

el. est.
cherini

done nel procedimento arbitrale – del quale la corte i-

questione nuova rispetto a quella – sollevata nel corso
del giudizio arbitrale – dell’incompetenza del medesimo
collegio arbitrale dei lavori pubblici in favore della
camera interprofessionale prevista dal capitolato speciale.

specie giudicata dalla corte territoriale, l’illegittimità della nomina degli arbitri, allegata nell’impugnazione
del lodo a fondamento della carenza di potestas iudicandi
in capo agli stessi, discendeva appunto dal fatto che essa era in contrasto con la previsione contrattuale di un
arbitro della camera arbitrale interprofessionale, unico
“competente”; e l’improprietà del termine “incompetenza”,
che peraltro non poteva dar luogo a equivoci, era espressamente denunciata dall’uso delle virgolette; con la conseguenza che il motivo di nullità, da ricondurre alla
previsione dell’art. 829 comma primo n. 2 c.p.c., nel testo anteriore alla Novella n. 40 del 2006, non poteva ritenersi diverso da quello eccepito nel giudizio arbitrale.
9. Con il terzo motivo si deduce una violazione della
clausola compromissoria, che prevedeva l’arbitrato della
camera interprofessionale, per il fatto che questa stessa
camera aveva declinato la sua competenza a favore della
camera arbitrale dei lavori pubblici, in un “parere” che

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Al quesito deve darsi risposta negativa. Nella fatti-

non era stato contestato, e che anche perciò doveva essere vincolante per le parti che non lo avevano impugnato.
Il comune, tacendo sulla richiesta della società di pronunciarsi in merito alla dichiarata incompetenza
dell’organo indicato in contratto, avrebbe accettato la

10. Il motivo è infondato in ogni sua parte. Gli arbitri indicati nella clausola compromissoria sono indubbiamente anche arbitri della propria “competenza”, intesa
come potestas ludicandi; ma un identico potere non è riconoscibile a favore di un ufficio, qual è la camera arbitrale dalla quale essi dovrebbero essere nominati, ente
impersonale non confondibile con gli arbitri; né ha valore decisivo un mero “parere” espresso da quell’ufficio nella persona del suo segretario – in una raccomandata
indirizzata a una delle parti. A parte questo rilievo,
l’ipotetica esattezza del parere espresso da quella camera circa la “incompetenza” dei propri membri a decidere
la controversia non poteva certo tradursi nel potere di
decidere sulla “competenza” di altro organo arbitrale, né
dar luogo a un meccanismo di radicamento della competenza
arbitrale simile a quello previsto nell’art. 44 c.p.c.
Prima della riforma attuata con 2 febbraio 2006 n. 40,
inapplicabile

ratione temporis,

non esisteva

nell’ordinamento una norma corrispondente all’attuale
8

Il cor s. el. est.
dr. Al o eccherini

competenza della camera arbitrale per i lavori pubblici.

art. 819 ter c.p.c., che regola peraltro i rapporti tra
arbitri e autorità giudiziaria e non degli arbitri tra
loro.
10. Il quarto motivo denuncia una falsa applicazione
dell’art. 829 comma primo n. 2 c.p.c., perché le norme

nella fattispecie, e dell’art. 830 comma secondo c.p. c.
che non contemplerebbe il motivo di annullamento
dell’art. 829 n. 2, riferendosi esclusivamente ai motivi
di cui all’art. 829 comma primo “nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12 terzo, quarto o quinto”.
11. Il motivo si basa sul testo attuale delle norme
richiamate, risultante dalle modifiche apportate dal decreto n. 40 del 2006, come è reso palese dal richiamo,
nel ricorso, del Capo sesto invece che secondo nell’art.
829, e dall’obliterazione dei nn. 1-4 nell’art. 830
c.p.c.; mentre l’impugnazione del lodo risale al 2003. Il
motivo è peraltro infondato, perché nella fattispecie la
nullità della nomina degli arbitri si riferiva proprio al
numero degli arbitri e al procedimento della loro nomina
regolato dall’art. 810 (contenuto nel capo secondo).
11. Quanto all’art. 830 cpv., esso, nel testo vigente
ratione temporis, contemplava tutte le ipotesi di nullità

del lodo arbitrale, rimanendo esclusa la sola ipotesi
dell’inesistenza. Era principio ben consolidato nella

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richiamate dei “Capi II e VI” non sarebbero applicabili

giurisprudenza della corte, prima della riforma del 2006,
che, in tema di arbitrato, la clausola compromissoria che
stabilisca un modo di nomina degli arbitri di impossibile
attuazione pratica, è nulla ai sensi dell’art. 809, secondo e terzo comma, c.p.c., ma ciò non comporta l’inesi-

sole ipotesi in cui, per inesistenza del compromesso o
della clausola compromissoria, o per essere la materia
affidata alla decisione degli arbitri estranea a quelle
suscettibili di formare oggetto di compromesso, viene a
mancare in radice la

potestas decidendi,

costituendo,

quindi, la pronuncia arbitrale una vera e propria usurpazione di potere. Al di fuori di tali ipotesi, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio
arbitrale possono provocare solo la nullità del lodo che,
una volta rilevata, non impedisce il passaggio alla fase
rescissoria per l’accertamento dell’eventuale nullità del
compromesso prevista dall’art. 829, primo comma, n. l,
c.p.c. (Cass. 9 aprile 2002 n. 5062; 20 novembre 2003 n.
17599; 7 ottobre 2004 n. 19994 ; 7 febbraio 2006 n. 2598;
26 settembre 2005 n. 18766). Specificamente, in termini,
si è affermato il seguente principio, che nella fattispecie deve trovare applicazione:
in caso di arbitrato rituale, la nullità della nomina
degli arbitri determinava non l’inesistenza, ma la nulli10

Il cony r1. est.
erini
dr. Ald

stenza del lodo arbitrale, che si verifica invece nelle

tà del lodo da questi emesso, la quale non impediva alla
corte d’appello che la rilevasse di decidere nel merito a
norma dell’art. 830, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore alla riforma di cui all’art. 24 del d.lgs., 2
febbraio 2006 n. 40, dovendosi escludere che tale vizio
fosse di ostacolo al giudizio rescissorio (Cass. n.
5062/2002 cit.).
12. Il ricorso è respinto. Le spese del giudizio sono

a carico della parte soccombente, e sono liquidate come
in dispositivo.
P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in e 7.200,00, di cui e 200,00 per esborsi, oltre
agli oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 16 ottobre 2013.

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