Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27473 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24663-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIP & T SPA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 58/2013 della COMM. TRIB. REG. della Campania

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 58/9/2013,

depositata l’11.3.2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Sip & T spa, esercente attività di fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo all’anno 2004 con cui riprendeva a tassazione maggiori ricavi per Euro 400.404,00, deducendo l’illegittimità dell’atto impositivo perchè fondato sui soli studi di settore.

– Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, sostenendo la legittimità dell’atto impositivo in considerazione della redditività dichiarata (8%) tale da risultare non remunerativa rispetto al consistente capitale investito, pari, quanto ai soli beni strumentali, a Euro 2.322.972,00; il tutto valutato unitamente al valore delle rimanenze finali (Euro 62.940,00), al costo del venduto (Euro 987.594,00), alle spese di lavoro dipendente (Euro 720.682,00); concludeva l’Ufficio rilevando che un impiego alternativo del capitale avrebbe consentito una maggiore redditività rispetto all’utile di bilancio realizzato e pari ad Euro 65.306,00.

– La commissione tributaria provinciale di Salerno rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello ad iniziativa della contribuente, era riformata dalla commissione tributaria regionale con la sopra indicata sentenza, per la cassazione della quale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo, al quale resiste con controricorso la società contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il motivo del quale si compone il ricorso reca: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, e del D.P.R. n. 600, art. 39, nonchè dell’art. 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

– La ricorrente censura la sentenza per avere essa affermato che la procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici e non legali che vanno confermate da ulteriori elementi che non si ravvisavano nell’accertamento effettuato dall’ufficio.

– La ricorrente – richiamato “il principio a più riprese affermato dalla giurisprudenza tributaria secondo cui l’accertamento presuntivo induttivo fondato sugli studi di settore costituisce una presunzione legale relativa che, pertanto, può essere vinta solo in presenza di prove contrarie fornite dal contribuente per il principio dell’inversione dell’onere della prova” – ha affermato che la parte non ha adempiuto detto onere nè in sede di contraddittorio a seguito di istanza di adesione nè in sede contenziosa, essendosi limitata a contestare genericamente le risultanze dello studio di settore.

– Occorre dare preliminarmente conto della eccezione di inammissibilità del ricorso – per difetto di autosufficienza – sollevata dalla controricorrente.

– L’eccezione appare fondata.

– Invero non sono individuate le contestazioni su cui si basa l’atto impositivo; insufficienti (in rapporto alle censure che con il ricorso l’Ufficio muove alla sentenza impugnata) sono le sintesi di entrambi i giudizi di merito e della sentenza della CTR; in particolare l’Agenzia ha omesso di riferire – e contestare – della sentenza nella parte in cui la stessa ha disposto, motivatamente, sul punto (dell’assenza) dell’antieconomicità, dall’Ufficio posta a base dell’atto impositivo e dalla CTR valutata, nella sua genericità, inidonea a giustificare la pretesa impositiva; antieconomicità assente, secondo l’assunto della società, alla stregua dei costi sostenuti, ritenuti adeguatamente giustificati dall’ente erogatore in base ad un business pian che gradua nel tempo il raggiungimento della redditività dell’investimento, senza trascurare di considerare che le scelte aziendali sono riservate all’imprenditore. Le statuizioni concernenti le questioni esposte – osserva il collegio – non sono state neppure censurate dalla ricorrente.

– Ma è lo stesso motivo di ricorso che sembra ricadere nella inammissibilità, atteso che l’Agenzia, nel denunciare violazione di legge, non indica quali siano i passaggi della sentenza che si pongono in contrasto con le norme che si assumono violate.

– Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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