Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27472 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. III, 30/10/2018, (ud. 20/07/2018, dep. 30/10/2018), n.27472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato SALONIA ROSARIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato COZZOLINO FABIO

MASSIMO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ STUDI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7014/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 16/12/2015, la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da B.R., e in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni sofferti dalla B. in conseguenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo la B., dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato il corso di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (dall’anno accademico 1989/90 all’anno accademico 1993/94 e 1996/97), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, disattesa ogni altra eccezione sollevata dalla difesa erariale, ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italiano, rispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dalla B., conseguentemente provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto a quest’ultima dovuto;

che, avverso la sentenza d’appello, B.R. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, unitamente all’Università degli Studi di (OMISSIS) (già originariamente chiamata in giudizio) resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di ulteriore memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la B. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e art. 8, comma 2, direttiva CEE 82/76 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato il danno denunciato dall’originaria attrice sulla base dei criteri stabiliti nelle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio richiamate in ricorso – emesse in relazione al riconoscimento del risarcimento dei danni subiti, per le medesime ragioni dedotte nell’odierno giudizio, dai medici ammessi alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 1983/84 all’anno accademico 1990/91 – trascurando la necessità di procedere alla commisurazione dell’importo risarcitorio in esame ai diversi criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, nella liquidazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore della B., il giudice a quo si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2, (secondo cui “le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992″), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991-1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi” (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6469 del 31/03/2015, Rv. 634990 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 19884 del 29/08/2013, Rv. 627589 – 01);

che, nel caso di specie, essendosi la B. iscritta al corso di specializzazione dedotto in giudizio nell’anno accademico 1989/90 (e dunque prima dell’anno accademico 1991-1992 considerato dal richiamato D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 8, comma 2), deve escludersi che la stessa possa vantare alcun diritto alla commisurazione della liquidazione del risarcimento rivendicato ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata l’infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che, in ragione dell’esito alterno dei giudizi di merito, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

che occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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