Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27472 del 20/11/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 27472 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA

ORDINANZA

sul ricorso 10617-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE C.F. 80184430587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI 12;
– ricorrente con t ro

2017

BUFALINO GIULIO CARLO;
– intimato

3311

avverso la sentenza n. 1323/2011 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/01/2012 R.G.N.
1577/2010.

Data pubblicazione: 20/11/2017

R.G.10617/2012
CONSIDERATO
Che la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza in data 10/01/2012, in
riforma della decisione del Tribunale stessa sede n.695/2010, ha riconosciuto il
diritto di Giulio Carlo Bufalino alla rivalutazione della voce indennità integrativa

alla I. n.210/1992, affermandone la decorrenza decennale, in ragione della
carenza di liquidità del credito, non ancora posto in riscossione per essere il
procedimento amministrativo ancora in corso.
Che avverso tale decisione interpone ricorso in Cassazione il Ministero della
Salute con tre censure, mentre Giulio Carlo Bufalino rimane intimato.
RITENUTO
Che nella prima censura il ricorrente Ministero deduce violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 2948, n. 4, ritenendo la decisione gravata erronea, nel
punto in cui ha applicato al credito la prescrizione decennale, riservata dalla
legge ai crediti di natura assistenziale (art. 129 R.D. n. 1827/1935).
Quest’ultima non sarebbe applicabile alla fattispecie per via della peculiarità
della disciplina di cui alla I. n. 210/1992, la quale, pur disciplinando
compiutamente l’istituto, nulla ha statuito su rivalutazione monetaria e relativi
interessi.
Che la seconda censura lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.
112 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia. Sotto il primo profilo, ricordando le posizioni espresse in passato
da questa Corte, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.
n.293/2011), e riportando altresì alcune pronunce di merito, parte ricorrente
deduce, che l’inapplicabilità della rivalutazione alla voce I.I.S. dell’indennità per
danni post trasfusionali, costituisce un principio consolidato nell’ordinamento,
in virtù dell’incompatibilità di tale meccanismo automatico a un sistema già di
per sé rivalutativo. Sotto il secondo profilo, si duole di omessa motivazione là
dove la Corte territoriale ha ritenuto di poter interpretare l’art. 2, co. 2, della I.

speciale (I.I.S.) dell’indennilleper i danni conseguenti a emotrasfusione di cui

n.210/1992, a prescindere dai criteri espressi dalla Corte Costituzionale, la
quale assegna al legislatore una sfera di discrezionalità.
Che la terza doglianza si appunta sulla violazione dell’art. 136 Cost., e
della I. n.87/1953, concernente l’irretroattività degli effetti delle pronunce della
Corte Costituzionale. Detto principio fa sì che la loro retrodatazione non si
estenda all’arco di vigenza della norma interpretata (I. n.210/1992), ma si

in vigore della norma assunta come tertium comparationis (art. 2, co. 363, I.
24/12/2007, n. 244 – legge finanziaria 2008, in favore dei soggetti affetti da
sindrome dovuta a somministrazione di talidomide). Da ciò discenderebbe,
secondo il ricorrente Ministero, la conseguenza che, per il periodo anteriore al
2007, data in cui la I. n. 210/1992 era stata dichiarata costituzionalmente
illegittima, questa sarebbe stata esente da vizio d’invalidità originaria.
Che la prima censura è infondata.
Che l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di questa Corte
(Cass. n. 7885/2014) è chiaro nel ritenere che “…Il diritto sulle somme pretese
a titolo di rivalutazione sulla componente dell’indennizzo per danni da
vaccinazione obbligatoria, costituita dall’indennità integrativa speciale, nel caso
in cui tali somme non siano state poste in riscossione ovvero messe a
disposizione dell’avente diritto, è soggetto alla prescrizione ordinaria
decennale, e non a quella quinquennale, che presuppone la liquidità del
credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282
cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento
amministrativo di liquidazione della spesa (cosiddetto procedimento di
contabilità).
Che la seconda censura è infondata.
Che opportunamente la Corte territoriale ha fatto propria una lettura
costituzionalmente orientata del principio dell’applicabilità dell’istituto della
rivalutazione monetaria della voce I.I.S. dell’indennità per danni da
emotrasfusione.
Che la Corte Cost, nella sentenza n. 293/2011, ha statuito che con la I. n.
210/1992, il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto un

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applichi soltanto a quella parte del rapporto creditorio che decorre dall’entrata

sostegno economico fondato sulla solidarietà collettiva, garantita ai cittadini ai
sensi degli artt. 2 e 38 Cost., a fronte di effetti generanti una situazione di
bisogno, misura che trova la sua ratio nell’insufficienza dei controlli sanitari
predisposti nel settore. La Corte ha, poi, stabilito che l’introduzione della
rivalutabilità all’intera indennità (art. 1, co. 4 dal d.M. n.163/2009 – reg. esec.
art. 2, co. 363, I. n.244/2007) in capo ai soggetti affetti da sindrome da

beneficiari di indennità affetti da epatite post trasfusionale, in quanto,
ambedue le misure rivestono natura assistenziale e la loro previsione poggia su
un identico fondamento. Di tal che, non si giustificherebbe il motivo per il
quale, soltanto nei confronti dei primi soggetti e non dei secondi, la
rivalutabilità riguarderebbe l’indennizzo nella sua interezza, comprensivo anche
della voce I.I.S., che diversamente, resterebbe – e unicamente a carico dei
beneficiari per danni post trasfusionali – esposta alla progressiva erosione
derivante dalla svalutazione.
Che anche la terza censura è infondata.
Che questa Corte, in un recente orientamento, che qui trova conferma, ha
statuito che, “…In tema di danni da emotrasfusione e somministrazione di
emoderivati, l’indennità integrativa speciale, prevista dall’art. 2, co. 2, I. n.
210/1992 è soggetta a rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto alla
disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, dei
danni da somministrazione di talidomide. Poiché, peraltro, il riferimento a tale
normativa è stato individuato dalla Corte costituzionale come mero “tertium
comparationis” del giudizio di legittimità, la spettanza della rivalutazione non è
ancorata all’entrata in vigore della legge n.244 del 2007″ (Cass. n. 6107/2014;
Cass. n.12440/2016).
Che pertanto, essendo infondate tutte e tre le censure prospettate da
parte ricorrente, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese.moL4
(.0 e r 0 e, 7 vi rg i v,s(i

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talidomide, non può giustificare una diversità di disciplina a discapito dei

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso nell’Adunanza Camerale del 18/07/2017

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