Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27472 del 19/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27472
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.P., rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lojodice Oscar, per legge
domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,
piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, per
legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e
presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 25 febbraio
2010 (n. 910/08 V.G.);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5
dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che C.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 25 febbraio 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale egli aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 39, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lui promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato il 24 febbraio 2005 e definito il 7 maggio 2008 con declaratoria di cessazione della materia de1 con tendere;
che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;
che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso in poco più di tre anni con la cessazione della materia del contendere (avendo l’INPS immediatamente riconosciuto la fondatezza della domanda);
che inoltre la Corte territoriale ha sottolineato che il processo presupposto faceva parte di una serie estremamente numerosa di giudizi uguali istruiti con l’allegazione di copiosa documentazione, giudizi che hanno ingolfato il ruolo del giudice del lavoro di Bari, venendo così a concretizzarsi quella complessità del procedimento che, quanto meno per il numero, giustifica l’andamento del processo, articolatosi sostanzialmente in tre udienze;
che il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre articolati motivi di ricorso, con i quali si critica la decisione, da un lato, per avere la Corte territoriale ritenuto congrua la durata di poco meno di due anni del giudizio presupposto e, dall’altro, per avere la stessa Corte escluso che l’istante possa rivestire la qualità di vittima; costui si duole inoltre delle modalità di liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (Euro 1.250,00, di cui Euro 750,00 per onorari e 500,00 per diritti);
che il primo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);
che restano assorbite le censure sollevate dal ricorrente con il secondo motivo;
che del pari infondato è il terzo motivo, perchè la liquidazione degli onorari e dei diritti è stata effettuata con distinta e separata evidenziazione dell’importo, il che consente alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e alle voci della tariffa;
che il ricorso va conseguentemente respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in Euro 495,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011