Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27472 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27472 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

to – lodo arbitrale

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CON.S1.1-FER. – CONSORZIO SICILIANO LAVORI FERROVIARI, in persona del presidente p.t. Giuseppe Modica, elettivamente domiciliato in Roma, al viale (3. Mazzini n. 11, presso l’avv. GIANFRANCO TOBIA, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE

contro
R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell’institore p.t.
Domenico Maricchiolo, elettivamente domiciliata in Roma, al lungotevere delle
Navi n. 30, presso l’avv. GIUSEPPE NACCARATO, unitamente all’avv. MARIO
BUCEI,I O del foro di Genova, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE

N l« i 28260-07 Consorzio Consilfer-R1:1 Spa – Pag. I

Data pubblicazione: 09/12/2013

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4013/06, pubblicata il 25
settembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre

uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Aurelio GOLIA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. — Il Con.Si.L.Fer. – Consorzio Siciliano Lavori Ferroviari convenne in
giudizio la Ferrovie dello Stato S.p.a., chiedendo accertarsi l’avvenuta cessazione
degl’impedimenti all’esecuzione dei lavori previsti dalla convenzione stipulata con
l’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato il 23 marzo 1984 e l’obbligo della convenuta di provvedere al perfezionamento degli atti integrativi per la realizzazione
dei progetti esecutivi redatti ed approvati ai sensi della convenzione, con la conseguente dichiarazione d’illegittimità del diniego opposto dalla Ferrovie dello Stato e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.
1.1.

Con sentenza del 13 luglio 2001, il Tribunale di Roma dichiarò i-

nammissibile la domanda, per effetto del giudicato esterno formatosi sulle medesime questioni a seguito del lodo arbitrale pronunciato tra le parti il 14 dicembre
1994.
2. — L’impugnazione proposta dal Consorzio è stata rigettata dalla Corte
d’Appello di Roma con sentenza del 25 settembre 2006.
Premesso che, nonostante la convenuta si fosse limitata ad eccepire l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione o di titolo, il Tribunale, nel
dichiarare l’intervenuta formazione del giudicato, non era incorso in ultrapetizio-

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2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

ne, in quanto il giudicato è rilevabile anche d’ufficio, quando risulti da atti prodotti
nel giudizio di merito, la Corte ha osservato che la questione riguardante l’interpretazione e gli effetti del lodo arbitrale era stata sollevata proprio dal Consorzio,

della decisione in relazione alla domanda di risoluzione della convenzione proposta dinanzi agli arbitri. Ha escluso la contraddittorietà della sentenza, nella parte in
cui aveva dato atto dell’intervenuto rigetto della domanda di risoluzione da parte
degli arbitri, affermando che il dispositivo del lodo doveva essere letto alla luce
della motivazione, dalla quale risultava che l’inadempimento delle Ferrovie era
giustificato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione per frictum principis,
consistente nella mancanza di risorse finanziarie. Ha precisato che, in quanto riguardante il lodo, la pretesa contraddittorietà avrebbe semmai dovuto essere fatta
valere mediante l’impugnazione dello stesso, non proposta, osservando comunque
che gli arbitri avevano espressamente accolto la domanda di risoluzione, mentre
avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni, avendo ritenuto che l’inadempimento fosse incolpevole. Ha quindi confermato che i rapporti tra le parti si
erano esauriti per effetto del lodo arbitrale, rilevando che la convenzione si era risolta per una causa diversa da quella originariamente fatta valere dal Consorzio, il
quale aveva comunque ottenuto un cospicuo ristoro patrimoniale, in quanto il collegio arbitrale aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale delle Ferrovie,
per omessa stipulazione degli atti integrativi della convenzione.
3. — Avverso la predetta sentenza il Consorzio propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la R.F.I. — Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. (già Ferrovie dello Stato) con controricorso, anch’esso
illustrato con memoria.

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e correttamente risolta dalla sentenza impugnata, che aveva individuato la portata

MOTIVI DELLA DECISIONE
I. — Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 112, 324, 345 e 346

della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che il
Giudice di primo grado fosse incorso in ultrapetizione, sebbene la difesa delle
Ferrovie non avesse mai eccepito il giudicato esterno. Afferma infatti che il giudicato esterno non può essere rilevato d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, la
quale, configurandosi come eccezione in senso proprio, non può essere sollevata
in ogni fase del giudizio, richiedendo la tempestiva allegazione e dimostrazione
dei fatti su cui si fonda; essa non può essere proposta per la prima volta in appello,
a meno che il giudicato non si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado,
e, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, postula una manifestazione
di volontà dalla quale risulti inequivocabilmente l’intento di avvalersi degli effetti
del giudicato.
2. — Con il secondo motivo, il Consorzio il ricorrente ribadisce la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che al lodo arbitrale divenuto definitivo per mancata
impugnazione non possono essere attribuiti i medesimi effetti della sentenza passata in giudicato. Si tratta infatti di un atto che, in quanto riconducibile al diclum
di soggetti privati, è equipollente ad un negozio privato, ed al quale non possono
dunque riconoscersi l’efficacia e la vincolatività proprie dei provvedimenti giurisdizionali, ma solo gli effetti che le parti possono conseguire attraverso un contratto, con la conseguenza che esso non è rilevabile d’ufficio nei successivi giudizi
dinanzi al Giudice ordinario.

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cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., nonché la contraddittorietà e l’incongruenza

3. — Le predette censure vanno esaminate congiuntamente, avendo ad oggetto la comune problematica relativa alla rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno,
ove lo stesso sia costituito da un lodo arbitrale.

il principio secondo cui l’esistenza di un giudicato esterno, al pari di quella del
giudicato interno, non costituisce oggetto di un’eccezione in senso tecnico, in assenza di una specifica previsione normativa, ed è pertanto rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, essendo il giudice tenuto a pronunciare sulla
stessa ogni qualvolta il giudicato emerga da atti ritualmente prodotti, senza che risulti necessaria a tal fine un’istanza di parte. Si è infatti osservato che il giudicato
esterno e quello interno godono della medesima autorità, prevista dall’art. 2909
cod. civ., svolgendo entrambi la funzione di eliminare l’incertezza delle situazioni
giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni, le quali non riguardano esclusivamente le parti in causa, dal momento che l’autorità del giudicato non è riconosciuta nell’interesse del singolo che lo ha provocato, ma nell’interesse pubblico,
essendo destinata ad esprimersi, nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile,
nei confronti dell’intera comunità (cfr. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 226;
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 6 giugno 2011, n. 12159; Cass., Sez. III, 16 marzo 2010, n. 6326). La rilevabilità d’ufficio, costantemente ribadita dalla successiva
giurisprudenza di legittimità, ha trovato ulteriore conforto nella mutata concezione
del giudicato, che, in quanto destinato a fissare la regola del caso concreto, e
quindi partecipe della medesima natura dei comandi giuridici, è stato assimilato
agli elementi normativi astratti, il cui accertamento, non traducendosi in un’indagine di fatto, non può ritenersi rimesso in via esclusiva al giudice di merito, ma
può aver luogo anche in sede di legittimità e finanche nel giudizio di rinvio, e, mi-

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In linea generale, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato

rando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del «ne bis in idem», non è subordinato ad una specifica e tempestiva allegazione di parte, essendo sufficiente la produzione della relativa sentenza, con il re-

24664; 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., Sez. V, 15 giugno 2007, n. 14014; Cass.,
Sez. lav., 16 gennaio 2004, n. 630).
3.1.

Tali principi sono stati tuttavia ritenuti inapplicabili all’ipotesi in cui,

come nella specie, la pronuncia precedentemente intervenuta tra le medesime parti
sia costituita da un lodo arbitrale, ancorchè quest’ultimo sia divenuto definitivo
per mancata impugnazione. Si è infatti rilevato che, in quanto giustificata dal particolare carattere della sentenza del giudice e dalla natura pubblicistica dell’interesse al rispetto della stessa, la rilevabilità d’ufficio del giudicato non può operare
rispetto al lodo arbitrale, configurandosi quest’ultimo come un atto negoziale, riconducibile al dictum di soggetti privati, la cui natura non muta in virtù della mera
attribuzione a posteriori degli effetti della sentenza. In tal senso depone anche la
lettera dell’art. 829 n. 8 cod. proc. civ., il quale, nel consentire l’impugnazione del
lodo in caso di contrarietà ad una precedente pronuncia degli arbitri o del giudice
ordinario, riconosce soltanto a quest’ultima l’attitudine a costituire «sentenza pas-

sala in giudicato», riservando al primo la mera possibilità di divenire «non impugnabile», nonché quella di essere impugnato con il giudizio di cui all’art. 827 cod.
proc. civ., allorché esso risulti contrario ad altro precedente lodo (cfr. Cass., Sez.
I, 19 ottobre 2012, n. 18041; 27 novembre 2011, n. 15023; 11 settembre 2007, n.
19090).
Non merita consenso, in proposito, il richiamo della controricorrente all’art.

824-bis cod. proc. civ., il quale attribuisce espressamente al lodo, dalla data della

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lativo attestato della cancelleria (cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2007, n.

sua ultima sottoscrizione, i medesimi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria: tale disposizione, introdotta dall’art. 23 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n.
40, è infatti riferibile, ai sensi dell’art. 27, comma quarto, del medesimo d.lgs., ai

cessivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina (2 marzo 2006), e non
può quindi trovare applicazione al lodo fatto valere dalla controricorrente, che, in
quanto pronunciato il 14 dicembre 1994, resta disciplinato dalla normativa previgente. Quest’ultima è costituita dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, che aveva riformulato il testo dell’art. 825 cod. proc. civ., sopprimendo il quinto comma, che
riconosceva «effìcacia di sentenza» al lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal pretore, mentre aveva lasciato invariato l’ultimo comma dell’art. 823 cod. proc. civ.,
introdotto dall’art. 2 della legge 9 febbraio 1983, n. 28 (e soppresso dal d.lgs. n. 40
cit. contestualmente all’introduzione dell’art. 824-bis), il quale si limitava ad attribuire al lodo «efficacia vincolante tra le parti» dalla data dell’ultima sottoscrizione. Per effetto di tali modificazioni, era venuto meno uno dei principali argomenti
precedentemente prospettati a favore della tesi dottrinaria che riconosceva al lodo
arbitrale l’idoneità ad acquistare efficacia di cosa giudicata fin dal momento della
sottoscrizione o quanto meno dalla data dell’exequatur pretorile, risultandone per
converso rafforzata la concezione meramente privatistica del lodo, quale atto negoziale la cui efficacia vincolante, conseguente alla mancata impugnazione, non
era comunque equiparabile all’intangibilità degli effetti propri delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario. Tale concezione ha trovato accoglimento anche
nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che le modifiche introdotte
dalla legge n. 25 del 1994 non abbiano comportato sostanziali mutamenti nella natura del dictum arbitrale, il quale, nonostante la riformulazione degli artt. 825-830

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soli procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta suc-

cod. proc. civ., è e resta un atto di autonomia privata, i cui effetti di accertamento
conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere ha fonte nell’investitura conferitagli dalle parti, con la conseguente esclusione della configurabili-

n. 5690; 26 aprile 1996, n. 377). Insufficienti ad orientare diversamente l’opinione
di questa Corte sono stati ritenuti anche gli argomenti tratti dalla presenza nel lodo
degli elementi costitutivi ed ontologici propri della sentenza, dall’analitica fissazione del regime formale del procedimento arbitrale e del lodo e dall’attribuzione
a quest’ultimo di tutti o di taluni degli effetti della sentenza pronunciata dai giudici
dello Stato, essendosi replicato che il nostro ordinamento positivo riconosce validità a forme di composizione delle controversie che si realizzano attraverso atti
negoziali comportanti sia un accertamento che una declaratoria delle conseguenti
obbligazioni delle parti, che la processualizzazione del procedimento arbitrale non
ne implica necessariamente la giurisdizionalizzazione, e che il riconoscimento ex
posl di effetti propri della sentenza può essere intesa solo quale attribuzione quoad
efféclum, che lascia inalterata la natura originaria del lodo (cfr. Cass., Sez. Un., 3
agosto 2000, n. 527). Alla luce di tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che non lasciava spazio a dubbi in ordine alla natura non giurisdizionale dell’arbitrato, nonché del tempo trascorso tra l’entrata in vigore della
legge n. 25 del 1994 e quella del d.lgs. n. 40 del 2006, deve escludersi che con
l’art. 23 di quest’ultimo decreto il legislatore abbia inteso fornire l’interpretazione
autentica della relativa disciplina, la cui applicazione non aveva dato adito ad incertezze; alla disposizione di cui all’art. 824-bis cod. proc. civ. non può quindi attribuirsi una portata retroattiva, ai fini del riconoscimento dell’idoneità del lodo ad
acquisire la medesima efficacia delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario,

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tà degli arbitri come organi giurisdizionali (cfr. Cass., Sez. Un., 24 maggio 1995,

nonché della rilevabilità d’ufficio del relativo vincolo.
3.2.

Non può dunque condividersi la decisione adottata dalla Corte di me-

rito, nella parte in cui, pur rilevando che in primo grado la Ferrovie dello Stato si

per mancanza di titolo e legittimazione, ha escluso che la sentenza di primo grado
fosse affetta da ultrapetizione, per aver dichiarato l’inammissibilità delle predette
domande per un diverso motivo, e precisamente in virtù del giudicato formatosi a
seguito della mancata impugnazione del lodo pronunciato nel procedimento arbitrale precedentemente svoltosi tra le parti. La natura non giurisdizionale di tale
decisione escludeva infatti che, come ritenuto dalla Corte d’Appello, la predetta
preclusione fosse rilevabile d’ufficio, sulla base della mera produzione in giudizio
del relativo documento, richiedendosi invece a tal fine la proposizione di una specifica eccezione di parte, la quale, pur non presupponendo l’uso di formule sacramentali, postulava una manifestazione di volontà inequivocabilmente diretta a far
valere gli effetti del giudicato (cfr. Cass., Sez. lav., 21 luglio 2001, n. 9946; 7 aprile 1993, n. 4170; Cass., Sez. 11, 24 settembre 1997, n. 9378). La necessità di
una dichiarazione di volontà proveniente dalla parte interessata fa apparire poi inconferente l’osservazione della Corte di merito, secondo cui la questione riguardante l’interpretazione e gli effetti del lodo arbitrale era stata prospettata in primo
grado proprio dal Consorzio, non potendo assumere alcun rilievo la condotta processuale di quest’ultimo, a fronte dell’inerzia della società convenuta.
4. — La sentenza impugnata va dunque cassata, restando assorbito il terzo
motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1256 e 2909 cod. civ. e della legge 12 febbraio 1981, n.
17, nonché l’omesso esame di fatti decisivi e la contraddittorietà ed illogicità della

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era limitata ad eccepire l’inammissibilità delle domande proposte dal Consorzio

motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che
la risoluzione del contratto fosse stata già pronunciata dal lodo arbitrale.
5. — La causa va conseguentemente rinviata alla Corte d’Appello di Roma, in

tive al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata, e
rinvia alla Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese rela-

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