Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27472 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23536-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FUTUR PLAST SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 163/2013 della COMM. TRIB. REG. della Campania

depositata il 04/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania n. 163/1/2013 depositata il 4.3.2013, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Futur Plast srl in liquidazione proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo all’anno 2005 per maggiori imposte a titolo di Ires, Irap ed Iva, deducendo la illegittimità del procedimento induttivo nella determinazione di maggiori ricavi e la mancata attivazione del contraddittorio con essa contribuente.

– Nel contraddittorio tra le parti, la commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso sul rilievo che dai dati esposti in bilancio erano emerse gravi incongruenze, tali da indurre a confermare l’atto impositivo.

– Avverso tale sentenza proponeva gravame la contribuente, deducendo la illegittimità ed inattendibilità del metodo seguito e per l’assenza di contraddittorio con essa società appellante.

– Costituitasi anche in tale grado di giudizio l’Agenzia delle Entrate, la commissione tributaria regionale della Campania pronunciava sentenza con cui accoglieva il gravame e annullava l’atto impositivo, ritenuto illegittimo perchè non preceduto dalla attivazione del contraddittorio e nel merito perchè sorretto da motivazione generica, non preceduto da pvc e fondato sul presupposto indimostrato dell’antieconomicità della gestione imprenditoriale.

– Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.

– Non si è costituita parte contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi, che costituiscono il ricorso, recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

– L’esame del ricorso deve partire dal secondo motivo, per motivi di ordine logico, atteso che esso attiene alla legittimità (o meno) dell’atto impositivo a ragione della mancata attivazione del contraddittorio.

– La CTR ha ritenuto la illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto non preceduto dal necessario contraddittorio, la cui mancata attivazione comporta, a dire del giudice dell’appello, “l’assenza di un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa di accertamento tributario e da tale vizio consegue la nullità dell’avviso di accertamento tempestivamente dedotto dalla parte”

– Il motivo è meritevole di accoglimento.

– L’atto impositivo per cui è causa, infatti, non deriva dalla elaborazione degli studi settore ma dai dati risultanti dalla dichiarazione, dati che evidenziano gravi anomalie ed incongruenze tali da costituire presunzioni gravi precise e concordanti.

– Ad ogni buon fine e per completezza, il collegio rileva, con riguardo all’omesso invito al contraddittorio, che l’obbligo dell’Amministrazione sussistente nel caso (escluso nella specie) di pretesa fondata sui soli studi di settore- di attuare il contraddittorio endoprocedimentale non sarebbe comunque ipotizzabile quanto ad IRES ed IRAP (tributi non armonizzati) perchè non sancito da specifica norma; configurabilità invece da riconoscersi in tema di IVA (tributo armonizzato), ma utilmente invocabile dal contribuente laddove lo stesso espliciti le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, ove questo fosse stato tempestivamente attivato (cass. 19475/2017), il che nella specie non si è verificato.

– Fondato è pure il primo motivo.

– Va premesso che, in tema di accertamento tributario, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, l’ufficio può dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, in forza di presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti, la presenza di maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento della prova contraria a carico del contribuente (ex multis, cass. 7838/2015; 13734/2015).

– Nella specie, l’atto impositivo è stato formato sulla base di: dichiarazione di perdita di esercizio quasi pari ai ricavi dichiarati; presenza di irregolarità in materia di utilizzo di personale dipendente (mancato versamento dei contributi, presenza di lavoratori in nero); dichiarazione di perdite considerevoli di esercizio ovvero di redditi d’impresa irrisori con riferimento ad altri anni d’imposta; incongruenze tra i dati indicati nel bilancio e i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi.

– A fronte degli elementi esposti, la CTR si è limitata, apoditticamente, a definire generica la motivazione e indimostrato il presupposto dell’antieconomicità della gestione imprenditoriale.

– Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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