Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27471 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16959/2015 R.G. proposto da:

C.D., E R.F., rappresentati e difesi dall’avv.

Gabriele Graziani, con domicilio in Legnano alla Via Disciplina n.

8.

– ricorrenti –

contro

IRRIGAZIONI G. S.N.C. DI G.F., F. E

S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Mauro Regis, con domicilio eletto in Roma, alla Via

Umberto Lusena, n. 9, presso lo studio dell’avv. Maurizio Vinci.

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 580/2015, depositata

in data 3.3.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.5.2019 dal

Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Verona ha rigettato l’appello proposto dai C.D. e R.F. ed ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione, proposta da questi ultimi, avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2009, ottenuto dalla Irrigazioni G. s.n.c. per il pagamento del prezzo di una fornitura di materiali effettuata nel (OMISSIS).

Il Giudice di pace, rilevato che gli opponenti avevano eccepito la prescrizione presuntiva del credito, ha ammesso il giuramento decisorio e, poichè gli ingiunti si erano rifiutati di giurare, ha respinto l’opposizione.

Il Tribunale, rilevato che gli appellanti non avevano specificato le modalità con cui avevano proceduto all’estinzione del debito, ha ritenuto che i capitoli del giuramento fossero stati correttamente formulati, poichè contemplavano anche la tesi difensiva delle parti chiamate a giurare.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da C.D. e da R.F. sulla base di cinque motivi di ricorso.

La Irrigazione G. ha proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2739 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la sentenza abbia erroneamente ritenuto corretta la formula del giuramento, non considerando che la stessa società creditrice, nella comparsa di costituzione in giudizio, aveva sostenuto che i ricorrenti, nel corso di un colloquio telefonico dell’aprile 2004, avevano affermato di aver già versato il prezzo della fornitura ad “un’impiegata della ditta”.

Tale circostanza, mai contestata in giudizio, doveva essere contemplata nella formula del giuramento, che invece menzionava esclusivamente il pagamento di una fattura emessa solo nel 2007.

Il secondo motivo denuncia la violazione la falsa applicazione dell’art. 2739 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che legittimamente i ricorrenti si erano rifiutati di prestare il giuramento, poichè la relativa formula non verteva sul pagamento effettuato nel 2004 e quindi non comprendeva anche la loro tesi difensiva.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2739 c.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il tribunale avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inammissibilità del giuramento, a causa dell’illegittima formulazione dei capitoli, e disporne la revoca, non potendo respingere l’opposizione.

Il quarto motivo denuncia l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la violazione la falsa applicazione degli artt. 233 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 lamentando che il tribunale, con motivazione gravemente lacunosa, abbia ritenuto corretta la formulazione dei capitoli oggetto del giuramento, travisando le contestazioni dei ricorrenti circa la ritualità della formula stessa e non considerando che, in mancanza di prova del debito, e alla luce delle difese sollevate in sede di opposizione, il credito doveva dichiararsi prescritto.

Il quinto motivo denuncia l’illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della causa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto corretta la formula del giuramento, sostenendo che i ricorrenti avevano contraddittoriamente sostenuto di non aver ammesso il pagamento ma di aver inteso eccepire la prescrizione presuntiva, omettendo di valorizzare la natura presuntiva di estinzione, mentre l’eccezione di estinzione era stata formulata in modo chiaro.

Occorreva invece che la formula del giuramento contemplasse la circostanza, ammessa dalla resistente nella comparsa di costituzione, secondo cui il pagamento era avvenuto nell’aprile 2004, e non anche il pagamento della fattura del (OMISSIS).

2. I cinque motivi, che, per la loro connessione devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

La prescrizione presuntiva è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligazione e implica il riconoscimento dell’esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore. Al fine di superare tale presunzione gli unici mezzi idonei sono, quanto alla posizione del debitore opponente, l’ammissione di non avere estinto l’obbligazione, e, quanto a quella del creditore, il deferimento al debitore del giuramento decisorio (Cass. 11195/2007; Cass. 19240/2004; Cass. 785/1998).

Quest’ultimo deve essere formulato in modo chiaro e specifico (art. 233 c.p.c., comma 2) e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice possa limitarsi a verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula adottata è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito ed è sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione (Cass. 9831/2014; Cass. 24025/2009). Ne consegue che se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento (Cass. 292/1977).

Nello specifico, la circostanza che i ricorrenti avessero dichiarato di aver adempiuto nel 2004 mediante consegna delle somme ad una dipendente dell’impresa era stata dedotta della società creditrice. Gli ingiunti (come da essi stessi dichiarato in ricorso e come affermato dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 3), si erano limitati ad eccepire genericamente l’intervenuta prescrizione dei credito.

Il capitolo di prova articolato dalla resistente era formulato nei seguenti termini: “Giuro e giurando affermo di aver adempiuto al pagamento della fattura n. (OMISSIS) del (OMISSIS)”, senza alcuna più puntuale indicazione delle circostanze temporali dell’adempimento.

La formula, nella sua espressione letterale, non conteneva – in effetti – alcun riferimento ad un pagamento eseguito nel 2007, o comunque effettuato con modalità non dedotte dai debitori, non rilevando, in contrario, il generico riferimento – puramente documentale – alla fattura del (OMISSIS).

Difatti, da quanto emerge dal ricorso, la creditrice, sin dal primo grado di causa, aveva affermato di aver fatturato il saldo del corrispettivo anni dopo la scadenza del credito, dopo un primo sollecito inviato in data 27.12.2004 (cfr. ricorso, pag. 3), allo scopo di agire in via monitoria per il recupero dell’insoluto.

Correttamente, quindi, il tribunale ha respinto l’appello, poichè la formula del giuramento contemplava la tesi difensiva degli opponenti, i quali non poteva rifiutarsi di giurare senza incorrere nella soccombenza in giudizio ai sensi dell’art. 239 c.p.c..

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 500 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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