Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27471 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27471 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 31939-2006 proposto da:
SIMONELLI GIANNI, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso l’avvocato
D’ALESSIO ANTONIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 09/12/2013

dall’avvocato ADDESSI GIUSEPPE, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente-

2013
1408

contro

COMUNE DI FONDI, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

1

FLAMINIA 354, presso l’avvocato LUBERTI FRANCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BIANCHI
PIETRO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4409/2005 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso.

in

subordine

rigetto

del

D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2005;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gianni Simonelli convenne in giudizio il Comune di Fondi per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti per non aver più ottenuto la disponibilità dello stadio
comunale per lo svolgimento di uno spettacolo di musica leggera da lui organizzato,
nonostante l’assessore allo sport, con nota del 5.7.93, avesse già dato la propria

dovuti ed all’osservanza di tutte le disposizioni regolamentari che disciplinavano l’uso
di impianti sportivi comunali.
La domanda fu respinta dall’adito Tribunale di Latina.
L’appello proposto dal soccombente contro la decisione è stato a sua volta respinto
dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.10.05.
La corte territoriale ha rilevato che dalla nota dell’assessore allo sport del Comune
emergeva con chiarezza che l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto era di fatto
subordinata ad una pluralità di ulteriori adempimenti, fra cui il necessario rilascio
della licenza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, che era stato però negato a
causa del parere contrario, preventivo e vincolante, espresso, ai sensi dell’art. 80 del
T.U. di cui al R.D. n. 733/31, dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo; ha inoltre osservato che, poiché, per poter utilizzare lo stadio,
Simonelli avrebbe dovuto comunque stipulare un’apposita convenzione col Comune,
la nota dell’assessore costituiva solo un atto prodromico del complesso iter che
coinvolgeva altre autorità e che sarebbe dovuto sfociare nella definizione della
“convenzione”, unico atto in base al quale l’amministrazione comunale avrebbe
potuto ritenersi obbligata nei confronti del privato; ha infine accertato che la
commissione provinciale aveva espresso parere contrario al rilascio della licenza (in
precedenza sempre concessa, sia per lo svolgimento delle partite di calcio della
squadra locale, sia in occasione di un altro spettacolo musicale) non tanto perché lo
stadio era privo del certificato di agibilità, quanto per una serie di rilievi (ben nove)
inerenti a specifiche carenze riscontrate nell’organizzazione dell’evento ed imputabili

autorizzazione all’utilizzo della struttura, subordinandola al pagamento dei diritti

esclusivamente a Simonelli; ha pertanto escluso che potesse configurarsi un nesso
di causalità fra la comunicazione dell’assessore ed il successivo comportamento
dell’appellante, il quale aveva dato corso all’organizzazione dello spettacolo prima
che il procedimento fosse definito.
La sentenza è stata impugnata da Gianni Simonelli con ricorso per cassazione

MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo del ricorso Simonelli, lamentando violazione di (non indicate)
norme di legge, contesta che la nota dell’assessore allo sport costituisse solo un atto
prodromico, inidoneo ad impegnare l’amministrazione comunale, rispetto al
procedimento amministrativo volto al rilascio dell’autorizzazione ed alla stipula della
successiva, necessaria convenzione, e sostiene che, alla stregua della disciplina
della legge comunale e provinciale all’epoca vigente e tenuto conto che l’assessore
aveva risposto alla richiesta da lui inviata al sindaco, e dunque su delega di questi,
l’atto doveva ritenersi vincolante per il Comune.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Simonelli (non a caso) non richiama le specifiche disposizioni della legge comunale
e provinciale dalle quali trarrebbe fondamento il proprio assunto, riconosce che
l’autorizzazione era subordinata ad una serie di condizioni, la principale delle quali
(costituita dal rilascio della licenza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza) non
avveratasi, e non contesta sotto alcun profilo l’affermazione del giudice del merito
secondo cui dalla stessa nota si evinceva che egli avrebbe comunque dovuto
stipulare col Comune un’apposita convenzione, soggetta all’approvazione della
giunta municipale.
Il mezzo di censura in esame si risolve, in sostanza, nella mera, assiomatica
enunciazione dell’erroneità della decisione impugnata, ma è privo (oltre che
dell’indicazione delle norme di diritto su cui si fonda) di qualsivoglia allegazione delle
ragioni che, ponendosi in contrasto con le argomentazioni che sorreggono la

sorretto da due motivi, cui il Comune di Fondi ha resistito con controricorso.

pronuncia, dovrebbero condurre al suo annullamento: esso, pertanto, non risponde
al requisito di specificità richiesto dall’art. 366 I comma n. 4) c.p.c.
2) Col secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza
impugnata, rimprovera alla corte territoriale di non aver tenuto conto che la
mancanza del certificato di agibilità dello stadio, sicuramente nota al Comune,

subordinata all’esito positivo delle verifiche che avrebbero dovuto essere compiute
dall’autorità di pubblica sicurezza, e di non aver considerato che la nota
dell’assessore, ancorché ritenuta in ipotesi un atto meramente interno e non
vincolante per l’amministrazione, aveva determinato in lui molto più che una mera
aspettativa, sicché, alla luce della teoria dell’affidamento, avrebbe dovuto essere in
ogni caso riconosciuto un nesso eziologico fra il comportamento del Comune ed i
danni da lui subiti.
Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
Va in primo luogo rilevato che, attraverso la doglianza, Simonelli sembra introdurre
per la prima volta in giudizio un tema d’indagine (relativo ad una presunta
responsabilità precontrattuale del Comune) che non risulta aver formato oggetto dei
precedenti gradi di merito e che involge l’esame di questioni (inerenti i presupposti
giuridici e di fatto in presenza dei quali può riconoscersi il diritto del privato al
risarcimento del danno da lesione di un interesse legittimo pretensivo) che non
risultano neppure accennate nel motivo.
A parte tale, di per sé già dirimente, rilievo, va comunque osservato che la censura si
fonda sul presupposto di fatto che la commissione di vigilanza abbia negato il rilascio
della licenza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza esclusivamente a causa
della mancanza del certificato di agibilità dello stadio.
In contrario, la corte territoriale ha accertato che le ragioni del diniego andavano
rinvenute, più che nella mancanza del predetto certificato (che non aveva impedito,
in passato, l’utilizzo dell’impianto per manifestazioni sportive e per un altro spettacolo

avrebbe dovuto precludere “ab origine” il rilascio dell’autorizzazione, sia pur

musicale), in una serie di riscontrate carenze organizzative, specificamente elencate
nel parere ed attribuibili esclusivamente al Simonelli.
L’accertamento è stato contestato in via del tutto generica dal ricorrente, il quale non
chiarisce perché il suo comportamento omissivo non avrebbe influito sulla decisione
della commissione e non sarebbe, pertanto, legato da nesso di causalità al mancato

che lo precede, difetta del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 I comma n. 4
c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, che liquida in € 2200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Roma, 26 settembre 2013
Il Pr

Il ons. est.

–)

rilascio della licenza: ne consegue che anche il motivo in esame, al pari di quello

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