Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27471 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23524-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 294/2012 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania n. 294/17/12 depositata il 19.10.2012, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno

2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

N.G. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento formato dall’Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione dei redditi modello Unico 2006 (anno d’imposta 2005) – presentata dalla predetta con riferimento alla propria ditta individuale per lavori generali costruzioni edifici – in particolare sulla omessa dichiarazione di spese per lavoro dipendente per Euro 21.583,11, non risultando dichiarati oneri di gestione nè altre spese necessarie per lo svolgimento dell’attività; ritenuto che i predetti elementi costituissero incongruenze ed anomalie tali da giustificare l’accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), a ragione della antieconomicità dell’attività, l’ufficio – applicando le risultanze degli studi di settore e dei criteri di cui al D.Dirig. 23 febbraio 2000 – determinava maggiori ricavi accertando, con l’atto impositivo de quo, un maggiore reddito d’impresa pari ad Euro 90.377,00. Costituitasi nel giudizio così instaurato l’Agenzia delle Entrate, la commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello ad iniziativa della parte, era riformata dalla CTR con la sopra indicata sentenza, per la cui cassazione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo; la N., intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di un unico motivo con cui l’ufficio denuncia “Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, nonchè del D.L. n. 331 del 1993, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

– La ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che l’atto impositivo, oggetto della causa, fosse basato solo sui cosiddetti parametri e/o standard matematici degli studi di settore di riferimento, facendo da ciò discendere la illegittimità dell’accertamento per non avere l’ufficio invitato il contribuente al contraddittorio;

– Il ricorso è fondato.

– L’atto impositivo è stato emesso, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), a ragione dell’antieconomicità dell’attività della ditta attestata dalla omessa indicazione, in dichiarazione, delle spese per lavoro dipendente pari ad Euro 21.583,00, dalla omessa indicazione di oneri di gestione e spese afferenti allo svolgimento dell’attività, oltre al costo del venduto sproporzionato rispetto ai ricavi dichiarati. L’accertamento si è dunque basato sui dati contabili forniti dalla contribuente e sulle incongruenze rilevate tali da giustificare la ricordata valutazione di antieconomicità e non – come sostenuto dalla contribuente – sui soli studi di settore.

– Per completezza, comunque, rileva il collegio, con riguardo all’omesso invito al contraddittorio, che l’obbligo dell’Amministrazione – sussistente nel caso (escluso nella specie) di pretesa fondata sui soli studi di settore – di attuare il contraddittorio endoprocedimentale non sarebbe comunque ipotizzabile quanto ad IRPEF ed IRAP (tributi non armonizzati) perchè non sancito da specifica norma; configurabilità invece da riconoscersi in tema di IVA (tributo armonizzato), ma utilmente invocabile dal contribuente solo laddove lo stesso espliciti le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio, ove questo fosse stato tempestivamente attivato (cass. 19475/2017), il che nella specie non si è verificato.

– Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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