Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27470 del 30/12/2017

Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21765-2012 proposto da:

TANGENZIALE DI NAPOLI SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUTEZIA 8, presso lo

studio dell’avvocato GIAMPIERO LAURINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO VITAMORE con comparsa di costituzione di nuovo

difensore;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO BONIFICA CONCA DI AGNANO BACINI FLEGREI in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA APPIA NUOVA 677/9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAIMONDO VADILONGA

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LAURINO per delega dell’Avvocato

VITAMORE che si riporta al ricorso e alla memoria e chiede

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VADILONGA che ha chiesto

l’inammissibilità del ricorso poichè tardivo e nel merito chiede

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

La Tangenziale di Napoli s.p.a. propose ricorso avverso l’avviso di pagamento notificato, per il tramite dell’Agente della riscossione, dal Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei, concernente il contributo di bonifica e miglioramento fondiario per l’anno 2009, in relazione ad immobili (fabbricati, terreni ed infrastrutture viarie) di proprietà della società, ubicati nei Comuni di Napoli, Agnano e Pozzuoli e ricadenti nel comprensorio consortile.

A fondamento del ricorso, la ricorrente deduceva la nullità dell’avviso di pagamento per difetto di motivazione dell’atto, privo, tra l’altro, dell’indicazione dei criteri di calcolo del contributo richiesto e comunque la mancanza di un beneficio diretto derivante agli immobili dalle opere di bonifica, presupposto indefettibile del contributo consortile, sicchè nulla era da essa dovuto a tale titolo.

L’adita CTP di Napoli, nella contumacia del Consorzio, accolse il ricorso, sul presupposto che l’avviso di pagamento non era adeguatamente motivato e che mancava la prova del beneficio arrecato dalle opere di bonifica agli immobili della società contribuente.

In esito all’appello del Consorzio, la decisione di primo grado fu riformata dalla CTR della Campania, con la sentenza n. 40/17/12, pronunciata il 16/12/2011 e depositata il 9/2/2012.

I giudici di appello affermarono, anche sulla base di nuova documentazione, che l’avviso impugnato recava nelle ultime tre pagine, mancanti nella copia prodotta in primo grado dalla società ricorrente, le indicazioni indispensabili per consentire al contribuente il controllo sulla correttezza dell’imposizione, sicchè la motivazione dell’atto era da ritenersi sufficiente e, nel merito, che la sussistenza del beneficio fondiario non solo si ricava, in via presuntiva, dalla circostanza che i beni della società rientrano nel perimetro del Consorzio, territorio già dichiarato di bonifica integrale e regolarmente trascritto alla Conservatoria dei RR.II., ma anche dalla perizia giurata a firma dell’Ing. D., nonchè dal materiale fotografico e dalle planimetrie depositati in atti, risultanze probatorie non adeguatamente contrastate, sotto il profilo tecnico, dalla contribuente.

Avverso la decisione di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Diritto

IN DIRITTO

Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso perchè notificato successivamente alla scadenza del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis per effetto della novellazione di cui alla L. n. 69 del 2009).

Risulta, infatti, dagli atti di causa che la sentenza impugnata – non notificata – è stata depositata il 9 febbraio 2012, e che la spedizione del ricorso in esame è avvenuta, con raccomandata a.r., il 28 settembre 2012, entro il suddetto termine.

Come è noto, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno ed il termine per la proposizione dell’impugnazione stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (cd. periodo feriale) prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre dell’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre: v. Cass., 13/11/1979, n. 5896), sarebbe scaduto, pertanto, il 9 agosto 2012, ma detto termine va prolungato dei quarantasei giorni della sospensione di cui sopra, e scadeva il 4 ottobre 2012.

In tale caso, infatti, al termine di decadenza dal gravame di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, che va calcolato ex nominatione dierum, prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, devono aggiungersi quarantasei giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1 e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass. n. 11491/2012; n. 15530/2004; n. 8850/2003), con la conseguenza che il ricorso è senz’altro tempestivo.

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e conseguente illegittimità della sentenza impugnata per avere i giudici di appello dato ingresso a domande nuove dell’appellante Consorzio, rimasto contumace in primo grado, concernenti i fatti costitutivi della pretesa tributaria, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di inammissibilità del gravame.

La censura è infondata.

Deve, invero, rilevarsi che il divieto sancito dall’art. 345 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (anche a carico parte restata contumace in primo grado), si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio (cfr. Cass. n. 18519/05, n. 5895/02), e che nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, è consentita la produzione nel giudizio di nuovi documenti in appello, pur se già disponibili in precedenza (Cass. n. 22776/2015; n. 3661/2005).

Era, pertanto, consentito al Consorzio, rimasto contumace in prime cure, produrre nel grado di appello, l’atto impositivo notificato, del quale era stata depositata dalla società contribuente solo una copia non integrale, costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte (Cass. n. 12008/2011), nè tantomeno era alla parte appellante preclusa la produzione delle relazioni tecniche reputate, peraltro, dai giudici di appello documenti necessari ai fini della decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere i giudici di appello fatto mal governo delle regole e dei principi in tema di motivazione degli atti impositivi non indicando l’avviso di pagamento le specifiche opere ed attività svolte dal Consorzio e, soprattutto, i benefici ricevuti dagli immobili di proprietà della contribuente, che giustificherebbero, in concreto, il contributo richiesto; l’atto risulterebbe privo dell’indicazione degli elementi di fatto utilizzati dall’ente impositore.

La doglianza non è fondata.

La sentenza impugnata evidenzia l’adeguatezza motivazionale dell’avviso di pagamento – che nella copia depositata dall’appellante Consorzio consta di sette pagine, mentre in quella depositata in prime cure della ricorrente consta di sole quattro pagine – in quanto esso contiene “l’indicazione delle opere realizzate dal Consorzio, del procedimento di accertamento e di calcolo del contributo imposto (eseguito in ottemperanza al disposto legislativo, applicando i citati Criteri di classifica, regolarmente approvati dalla Giunta Regionale della Campania), delle particelle assoggettate a contribuzione, dei riferimenti normativi inerenti i compiti del Consorzio”.

I giudici di appello hanno tratto la conferma che l’atto attraverso il quale si è manifestata la potestà impositiva del Consorzio – i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano pacificamente nella categoria dei tributi – soddisfa i requisiti minimi di informazione del contribuente, dalla circostanza che la società Tangenziale di Napoli ha potuto svolgere plurime contestazioni sul merito della pretesa impositiva, dimostrando piena conoscenza delle ragioni della pretesa stessa, e dalla ulteriore circostanza.

In tal modo hanno fatto puntuale applicazione del principio giurisprudenziale, affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui il dedotto difetto di motivazione della cartella esattoriale “non può… condurre all’astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorchè la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Sez. U. n. 11722/2010).

E che il ricorrente neppure ha allegato alcuna concreta lesione al suo diritto di difesa.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per non aver i giudici di appello tenuto conto di alcune risultanze fattuali indicate dalla contribuente ed in grado di dimostrare la infondatezza della pretesa impositiva. Ad avviso della società Tangenziale di Napoli, la CTR della Campania avrebbe esaminato soltanto la perizia dell’Ing. D., integralmente recepita dalla sentenza di secondo grado, e non anche le due perizie prodotte dalla contribuente e segnatamente quella a firma degli Ing.ri D.R. e F., contenente controdeduzioni alla perizia di controparte, con conseguente deficit motivazionale sul punto.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2967 c.c., per avere i giudici di appello fatto mal governo delle regole e dei principi in materia di onere della prova del beneficio ricevuto dagli immobili di sua proprietà dalla realizzazione delle opere consortili, attribuendo rilievo alla “presunzione” del beneficio ricavabile dall’inserimento degli immobili all’interno del perimetro consortile, pur avendo la contribuente sin dal primo grado del giudizio contestato che le opere di bonifica avessero apportato vantaggi ai predetti beni e soprattutto che l’attività svolta dal Consorzio fosse stata vantaggiosa. Ad avviso della società partenopea la CTR avrebbe onerato la contribuente della prova negativa dei presupposti della pretesa impositiva nonostante la posizione di “attore in senso sostanziale” ricoperta dal Consorzio.

Le suesposte censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto tra loro connesse, sono infondate.

Nel caso che ne occupa, i giudici di appello sono pervenuti alla conclusione, qui criticata dalla ricorrente, che ai fini della dimostrazione della sussistenza del vantaggio derivante dall’attività di bonifica del Consorzio rileva, innanzitutto, “il principio della presunzione del beneficio” essendo gli immobili pacificamente posti all’interno del perimetro consortile e, in secondo luogo, che detto beneficio è “puntualmente descritto nella perizia giurata dell’Ing. D. in netta smentita delle inadeguate argomentazioni tecniche contenute nella perizia dell’appellata Soc.”.

A fronte della particolare complessità della “tematica tecnica”, la sentenza impugnata si limita ad una esposizione sintetica di “taluni passaggi della perizia D.” ma segnala come decisivo quelli riguardanti l’impatto sulle condizioni idrogeologiche del territorio provocato dall’infrastruttura viaria denominata “(OMISSIS)” ed i consequenziali “maggiori oneri di manutenzione, programmazione e realizzazione di nuove opere che il Consorzio deve sostenere” a beneficio dell’infrastruttura viaria.

Partendo dall’esame della documentazione versata in atti e compiendo un’appropriata analisi del contenuto della stessa, di cui ha dato debito conto in sentenza, la CTR della Campania ha effettuato una valutazione critica delle risultanze processuali, sicchè la impugnata statuizione appare sorretta da motivazione congrua ed aderente alle risultanze processuali e non è affatto scalfita dalla dedotta “omessa considerazione” della perizia di parte contribuente, documento di cui pure è fatta menzione nella sentenza impugnata.

Al riguardo, va osservato che, secondo l’insegnamento di questa Corte, spetta al giudice di merito in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 3161/2002, n. 5806/2000, n. 4916/2000).

Ora, nel caso in esame, i giudici di appello hanno compiuto, nel decidere la causa, esattamente quell’operazione di indagine, di selezione e valutazione delle risultanze processuali messe a loro disposizione dalle parti, attribuitagli in via esclusiva dalla legge e, all’esito di tale operazione, hanno pronunciato una sentenza dotata di motivazione immune da vizi logici e giuridici.

I profili dei motivi di doglianza che attengono all’applicazione della regola del riparto probatorio non colgono compiutamente la ratio decidendi della sentenza, non essendo questa basata soltanto sul riscontro dell’inserimento dei beni della contribuente nel perimetro di contribuenza e del piano di classifica – atti debitamente approvati – e sulla presunzione da ciò derivante, ma anche su ulteriori elementi ritenuti inidonei a dimostrare il concreto e diretto vantaggio arrecato alle specifiche proprietà della società ed a confutare anche le contestazioni relative al mancato funzionamento del sistema di bonifica.

Va rilevato che l’applicazione della disciplina normativa sul riparto dell’onere della prova, operata dalla CTR, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’adozione del c.d. “perimetro di contribuenza” (nella specie, regolarmente approvato) esonera il Consorzio dall’onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica, mentre grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica, del quale egli non contesti la legittimità limitandosi, come nella specie, ad impugnare la cartella esattoriale per l’insussistenza del dovere contributivo, l’onere di provare l’inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente la mancata esecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e R.D. n. 215 del 1933, art. 10, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (Cass. n. 4671/2012; n. 9099/2012; Sez. U. n. 11722/2010; Sez. U. n. 26009/2008).

E venendo all’esame della fattispecie concreta, occorre rilevare che la “contestazione” formulata dalla società consorziata investe il contenuto del piano di classificazione, essendo negata l’esistenza del beneficio e, quindi, la validità degli indici di calcolo del contributo.

Su tali aspetti della causa la CTR della Campania ha dato una risposta, facendo proprie le conclusioni del perito di parte dell’Ente impositore e, nel contempo, valutando come “inadeguate” le “argomentazioni tecniche” dei periti della società contribuente.

Per quanto concerne il malfunzionamento degli impianti e l’omessa manutenzione della rete idrica, da cui deriverebbe la mancata realizzazione del presupposto impositivo (e cioè il nesso di derivazione causale dalle opere di bonifica del concreto e diretto vantaggio per gli immobili di proprietà della contribuente), la perizia ” D.R. e F.”, secondo le deduzioni della ricorrente, comproverebbe che il dissesto del sistema consortile non sarebbe imputabile alla costruzione della “(OMISSIS)” ma al fenomeno di inurbamento della Conca di (OMISSIS), che ha reso necessario opere di adeguamento del canale emissario, ed ha fatto decuplicare la portata dell’acqua, stante l’aumento delle superfici di terreno rese impermeabili, sicchè il Consorzio, in quanto responsabile della difesa del suolo, sarebbe inadempiente, non avendo eseguito, negli anni, i necessari interventi di adeguamento anche dei canali di scolo, rimasti “sempre gli stessi”.

Si legge, di contro, nella sentenza impugnata, che gli immobili di proprietà della società, riguardanti la “(OMISSIS)”, comprendono “ben 25 ha di superfici impermeabili (consistenza catastale)” e che l’arteria “ha determinato una consistente modifica della preesistente morfologia territoriale e delle relative condizioni idrogeologiche”, che si formano portate critiche molto più velocemente che mettono a dura prova la tenuta idraulica dell’intero impianto di bonifica” in quanto essa ha “modificato profondamente le originarie linee di impluvio, rendendo il deflusso delle acque meteoriche… assai più incidentato e complesso…”. I giudici di appello hanno valorizzato, ancora una volta, la perizia D. e hanno dato risposta alle osservazioni della società contribuente evidenziando che “materiale fotografico” e “planimetrie” ad essa allegati documentano “i lavori di manutenzione fatti eseguire dal Consorzio proprio per l’anno di contribuzione” del quale qui si discute, e che le opere di bonifica realizzate erano funzionanti ed arrecavano vantaggio alle proprietà dei consorziati, sicchè non è affatto mancato l’accertamento, con adeguata istruttoria, circa i vantaggi fondiari immediati e diretti arrecati alle opere eseguite dal Consorzio, che legittimano l’imposizione. Non v’è dubbio, d’altro canto, che l’onere di allegazione e di prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa impositiva gravante sulla consorziata, non può dirsi assolto con la formulazione di generiche contestazioni negli scritti difensivi atteso che Tangenziale di Napoli s.p.a. avrebbe dovuto indicare specificamente quali e quanti impianti non erano entrati in funzione al verificarsi degli eventi naturali accaduti durante il periodo di imposta considerato, quali ne erano state le conseguenze, nonchè quali tra le opere di bonifica, realizzate e funzionanti, non arrecavano alcun concreto e diretto vantaggio ai propri immobili (Cass. n. 9101/2012).

E laddove si discorra – come nel caso di specie – di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA