Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27470 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27470 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

sul ricorso n. 2674 – 2006 proposto da:
ZUPPICHINI ROBERTO

Elettivamente

domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine
del ricorso, dall’avv. Roberto Martelli.
ricorrente
contro

S.A.S. EURODETECTIVES DI ITALIANO FERNANDO IN LIQUIDA-

.91D2U)

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Data pubblicazione: 09/12/2013

ZIONE (GIA’ S.N.C. EUDETECTIVES)
intimata

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n.
1748, depositato in data 29 ottobre 2004;

aprile 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona

del

sostituto

dott. Federico Sorrentino, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 29 aprile 2002 il
Tribunale di Torino rigettava l’opposizione proposta da
Zuppichini Roberto, nonché le altre domande dallo stesso avanzate, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei
suoi confronti ad istanza dalla S.n.c. Eurodetectives,
per l’importo di quindici milioni di lire, oltre interessi e spese.
Il provvedimento monitorio si fondava sulla determinazione arbitrale con la quale lo Zoppichini era stato
dichiarato inadempiente al contratto stipulato con la
predetta società e condannato, quindi, al risarcimento
dei danni.
Veniva,

in

particolare,

rigettata

la

tesi

dell’opponente, secondo cui la decisione arbitrale era
annullabile perché basata sulla circostanza, erroneamente e dolosamente rappresentata, che in assenza di

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sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 30

una rinunzia dello stesso Zuppichini, in favore del
nuovo amministratore, alla licenza investigativa necessaria per lo svolgimento dell’attività della S.n.c. Eurodetectivesà, quest’ultima non avrebbe potuto ottenere

grado di operare.
1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello lo Zuppichini, ribadendo che sarebbero state erroneamente valutate le risultanze processuali, e che la determinazione arbitrale avrebbe dovuto essere annullata per errore o dolo.
1.2 – La Corte di appello di Torino, con la sentenza
indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di
primo grado, affermando che, versandosi in tema di lodo
irrituale impugnabile solo per errore essenziale o per
dolo, la situazione di fatto valutata in sede arbitrale
non era difforme dalla realtà.
Infatti

alla

era

Zuppichini

stato

addebitato

l’inadempimento all’obbligo di consentire la voltura
della licenza di investigatore privato, con conseguente
pregiudizio per la società. Tale giudizio di responsabilità prescindeva dalla rappresentazione
dell’impossibilità assoluta, per la società appellata,
di ottenere la licenza investigativa senza la cooperazione del predetto.
In altri termini, il pregiudizio preso in considerazio-

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la voltura della licenza stessa e non sarebbe stata in

ne derivava non dalla impossibilità di conseguire la
licenza investigativa, ma dal suo tardivo rilascio,
comportante per la società un significativo periodo di
inattività, a sua volta determinato dall’inadempimento

1.2 – Per la cassazione di tale decisione lo Zuppichini propone ricorso, affidato ad un motivo.
La società intimata non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

2 – Con unico e articolato motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione, errata interpretazione delle risultanze probatorie e dei fatti di
causa”. In particolare, le considerazioni svolte dalla
corte territoriale sarebbero fondate su un presupposto
erroneo, costituito dal fatto che la licenza investigativa del ricorrente, “dallo stesso poi trasferita
nell’ambito societario, nonostante la mancata richiesta
di voltura da parte dello Zuppichini .. è stata ugualmente volturata all’amministratore a lui subentrante, a
fronte delle sola ed esclusiva richiesta proposta dalla
società”. La Corte d’appello, ritenendo che
all’Eurodetectives fosse stata rilasciata una nuova licenza, sarebbe in sostanza incorsa nello stesso errore
attribuito agli arbitri, consistente nella falsa rap-

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dell’originario titolare della licenza.

presentazione dell’impossibilità della voltura in assenza del consenso dello Zuppichini.
2.1 – Il ricorso, che per molti versi rasenta
l’inammissibilità, è infondato.

rente alla violazione di non meglio specificate “norme
di diritto”, a prescindere dall’esigenza o meno di indicare, ai fini della valida proposizione del motivo ai
sensi dell’art. 630, primo comma, n. 3, c.p.c., le disposizioni normative che si assumono violate (cfr. la
recente Cass. Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 17555; v.
anche Cass., 16 marzo 2012, n. 4233), è assolutamente
carente sotto il profilo della necessità di una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando
altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il
fondamento della denunziata violazione (cfr., per tutte, Cass., 26 giugno 2013, n. 16038). La prospettata
violazione rimane, quindi, un mero “flatus vocis”, con

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2.2 – Deve in primo luogo rilevarsi che la censura ine-

conseguente inammissibilità, “in parte qua”, del ricorso.
2.3 – Il vizio motivazionale, a quanto è dato di comprendere, consisterebbe nell’omessa considerazione del

dello Zuppichini in favore della nuovo amministratore
della S.n.c. Eurodetectives, con conseguente conferma
della decisione di primo grado – e, quindi, della validità del lodo – sulla base di un presupposto erroneo,
consistente nell’impossibilità del rilascio della licenza senza il consenso del ricorrente.
2.4 – Le doglianze del ricorrente, ove non intese a ottenere, mediante la denuncia del vizio motivazionale,
una diversa e più favorevole valutazione del merito
della controversia, non consentita in sede di legittimità, non sono fondate.
La decisione impugnata – sia pure nell’ottica di una
valutazione in ordine alla sussistenza o meno del vizio
del consenso che avrebbe inficiato la determinazione
arbitrale – ha focalizzato i termini logici e giuridici
della questione, da un lato, nell’inadempimento dello
Zuppichini in merito all’obbligazione di assentire alla
voltura della propria licenza di investigatore, e,
dall’altro, nel danno derivato alla società “per il
tempo inevitabilmente necessario per l’ottenimento di
una nuova licenza in capo ad altra persona”.

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dato inerente all’intervenuta voltura della licenza

In particolare, la corte territoriale ha espressamente
escluso che “l’Eurodetectives abbia mai rappresentato
agli arbitri l’impossibilità assoluta di ottenimento
della licenza investigativa senza la cooperazione dello

guimento della licenza”.
2.5 – La questione dell’incidenza dell’inadempimento
dello Zuppichini rispetto al ritardo con il quale il
nuovo amministratore, ottenuta la licenza, venne posto
in grado di operare sembra nel ricorso affidata piuttosto a una rigorosa – ancorché frammentaria, come si
vedrà – esegesi letterale della decisione impugnata,
che non alla complessiva considerazione dell’intera motivazione. Ed infatti, se è vero che a un certo punto
viene adoperata l’espressione “nuova licenza” (laddove
la novità potrebbe essere riferita semplicemente alla
diversità dei soggetti, senza con ciò escludere che sia
intervenuta, in realtà, una voltura della precedente
licenza”, è altrettanto vero che la corte territoriale
ha espressamente precisato che “la decisione arbitrale,
come correttamente ritenuto dal primo giudice, è stata
basata solo sull’inadempimento dello Zuppichini rispetto all’obbligo sancito nella clausola n. 7 dell’accordo
intervenuto tra le parti e non sulla possibilità o meno
della volturazione della licenza senza la sua collabo-

razione”, così dimostrando di aver preso in considera-

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Zuppichini, ma solo la maggiore difficoltà del conse-

zione la circostanza il base alla quale il suindicato
vizio motivazionale risulta dedotto.
2.6 – Deve per altro rilevarsi che lo stesso ricorrente, nel valorizzare il dato inerente all’intervenuta

richiesta proposta dalla società”, mostra di ignorare,
senza perciò contestarlo, l’elemento principale che,
secondo la decisione impugnata, sorregge la determinazione arbitrale, costituito dal pregiudizio che
l’inadempimento dello Zuppichini ha arrecato, determinando il ritardo nel rilascio della licenza e, quindi,
un lungo periodo di inattività, alla società Eurodetectives, mediante la mancata prestazione del consenso alla voltura della licenza stessa.
Sui termini logico-giuridici “inadempimento” – “danno
da ritardo nell’ottenimento della licenza”, che il giudice del merito ha individuato come elementi fondanti,
secondo la determinazione arbitrale, della responsabilità dello Zuppichini, non incidono (così da privare il
vizio motivazionale denunciato e, a ben vedere, lo
stesso errore attribuito alla determinazione arbitrale,
rispettivamente, dei caratteri di decisività e di essenzialità e riconoscibilità: su tale ultimo aspetto,
cfr. Cass., 1 0 dicembre 2009, n. 25268) le modalità attraverso le quali la società ha ottenuto, con notevole
ritardo, il rilascio della licenza, in quanto in en-

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voltura della licenza “a fronte della sola ed esclusiva

trambi i casi il relativo pregiudizio dipenderebbe dal
rilevato inadempimento del ricorrente. Non è per altro
contestato, né appare censurabile sotto il profilo logico-giuridico, il presupposto della decisione impugna-

ra della licenza, costituente l’oggetto della prestazione non adempiuta, avrebbe agevolato una sollecita
definizione della pratica.
2.7 – In definitiva, la sentenza impugnata, nei margini
ristretti dell’esame relativo alla verifica dei denunciati vizi del consenso della determinazione arbitrale,
ha fornito una motivazione congrua ed adeguata, tale da
resistere alle censure sollevate nel ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato.
2.8 – Non si provvede in merito al regolamento delle
spesse processuali, non avendo la parte intimata svolto
attività difensiva.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione c vile, il 30 aprile 2013.

ta secondo cui il consenso dello Zuppichini alla voltu-

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