Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27470 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2020, (ud. 23/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23223-2013 proposto da:

IDROSAN ARREDI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2013 della COMM. TRIB. REG della Campania

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania sezione staccata di Salerno n. 63/5/2013

depositata il 5 marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 giugno 2020 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Idrosan Arredi s.r.l., esercente commercio all’ingrosso di materiali da costruzione, proponeva ricorso avverso accertamento in rettifica per l’anno d’imposta 2005 (Unico 2006) con recupero di maggiori imposte per Ires, Irap ed Iva, deducendo la irragionevole applicazione del TUIRn. 917 del 1986, art. 110, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), nonchè per erroneo utilizzo di presunzione nella determinazione del quantum delle giacenze di magazzino comportanti la quantificazione di ricavi non dichiarati pari ad Euro 305.679,00.

– Costituitasi l’Agenzia delle Entrate, all’esito del giudizio così instauratosi, la commissione tributaria provinciale di Salerno pronunciava sentenza -di accoglimento parziale del ricorso mediante la riduzione del 50% dei ricavi non dichiarati- che era gravata di appello dalla società contribuente che deduceva l’erronea determinazione delle rimanenze dichiarate al 31.12.2007 e per la violazione delle norme sopra menzionate.

– Costituitasi anche in tale sede l’Agenzia delle Entrate, la CTR pronunciava la sentenza sopra indicata con la quale rigettava il gravame e confermava la sentenza della CTP.

– Per la cassazione di tale sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a cinque motivi.

– Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– I motivi di cui consta il ricorso, recano: 1) “Omessa pronuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”; 2) “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 4) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sotto altro profilo, dell’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 5) “Contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

– Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza della CTR per avere questa omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con cui era stata denunciata la illegittimità dell’atto impositivo perchè fondato in via esclusiva sull’applicazione degli studi di settore.

– Il motivo non è fondato.

– La CTR ha posto in evidenza come “la mancata esibizione delle distinte inventariali legittimi l’amministrazione finanziaria a ricorrere all’accertamento induttivo per la ricostruzione dei ricavi del contribuente”; così decidendo, i secondi giudici hanno con una implicita, ma chiara, statuizione di rigetto, disatteso la doglianza formulata dalla parte (cass. n. 12375 del 15.6.2016).

– Con il secondo motivo – con cui è denunciato vizio motivazionale – la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la descrizione analitica delle rimanenze di magazzino era stata depositata in atti con la presentazione del ricorso di primo grado.

– Il motivo è inammissibile, atteso che ha previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’attuale formulazione non è più deducibile; inoltre non è soddisfatto il principio della autosufficienza non essendo precisato quale sia l’allegato recante la descrizione analitica delle distinte inventariali, le quali, inoltre, non risultano trascritte nel corpo del ricorso; inoltre – altra ragione d’inammissibilità – difetta la decisività dal momento che la CTR ha basato la propria decisione anche sullo scostamento tra rimanenze dichiarate e quelle accertate in fase di contraddittorio.

– Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che l’atto impositivo è scaturito da una “singolare applicazione degli studi di settore e della metodologia accertativa utilizzata”.

– Il motivo non coglie la ratio decidendi in quanto – a parte le considerazioni svolte a commento del primo motivo – la CTR ha spiegato le ragioni in forza delle quali va considerato legittimo il ricorso al metodo induttivo (nell’assenza di qualsivoglia riferimento agli studi di settore) per poi specificare le circostanze sulle quali si è basato l’accertamento di tipo, appunto induttivo, consistenti, come rilevato in precedenza, sull’omessa esibizione delle distinte analitiche di magazzino e sulla divergenza (non contestata) tra il valore effettivo delle rimanenze finali e quello dichiarato dalla parte.

– Il motivo non è dunque accoglibile.

– Con il quarto motivo, la contribuente lamenta che la rettifica oggetto del giudizio è stata effettuata sulla base delle giacenze finali di magazzino per l’anno 2007 e che queste sono state illegittimamente utilizzate “a ritroso” per contestare maggiori ricavi nell’anno 2005.

– Il motivo non è accoglibile atteso che la notevole sproporzione tra le rimanenze contabilizzate e quelle riscontrate costituisce un grave indizio in ordine all’occultamento di ricavi, anche in relazione agli anni precedenti e ciò in forza del generale principio della continuità dei bilanci ex art. 110 TUIR.

– Il quinto motivo, che censura la sentenza in punto motivazione circa un fatto controverso e decisivo costituito dalla determinazione nel quantum dei maggiori ricavi accertati, non è ammissibile per le stesse ragioni esposte a commento del secondo motivo: parte ricorrente si duole in modo generico dell’apprezzamento contenuto nella sentenza e prospetta una propria lettura degli atti e delle risultanze di causa diversa da quella adottata dalla CTR e mira, in ultima analisi, ad un inammissibile riesame del merito della controversia.

– Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro cinquemila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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