Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2747 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28478-2017 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA,

rappresentata e difesa da se stessa e dall’avvocato PIETRO

CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato

FABIO CAIAFFA, rappresentato e difeso dall’avvocato LUISA AMORUSO;

– controricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2131/2017 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

C.V. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Bari che, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Bari, ha rigettato l’opposizione da lei proposta avverso una ingiunzione di pagamento emessa per la somma di Euro 84,85 a seguito di un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada che il tribunale ha ritenuto, contrariamente alla tesi dell’odierna ricorrente, essere stato notificato regolarmente.

Il Comune di Bari ha depositato controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate – Riscossione (già Equitalia Sud s.p.a.) è rimasta intimata.

La causa è stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’unico mezzo di ricorso, riferito alla violazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (abrogato dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 461, ma applicabile nella fattispecie in esame ratione temporis), la ricorrente censura l’affermazione del tribunale secondo cui, ai fini della spedizione dell’avviso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, sarebbe sufficiente l’invio al destinatario della sola raccomandata semplice, senza che vi sia necessità di spedire il predetto avviso con ricevuta di ritorno.

Ad avviso della ricorrente, per contro, la formulazione della citata disposizione, introdotta dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv. in L. n. 31 del 2008, imporrebbe, ai fini della comunicazione dell’avvenuta consegna, l’invio al destinatario di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il motivo non può trovare accoglimento. Il precedente giurisprudenziale citato dalla ricorrente a sostegno della propria tesi (Cass. 23589/08) risulta infatti superato dal successivo, ormai consolidato, orientamento della Suprema Corte secondo cui, ai fini della validità della notifica a mezzo posta con consegna a persona diversa dal destinatario di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, non è richiesto l’invio di una raccomandata con avviso di ritorno al destinatario ai fini della comunicazione dell’avvenuta consegna, essendo invece sufficiente, per la validità della notifica, l’invio di una raccomandata semplice (cfr. ex multis Cass. 18472/2018; Cass. 12438/2016; Cass. 1268/2016; Cass. 10554/2015). In proposito questa Corte ha già chiarito (sent. n. 10554/15) che, che nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo di ufficiale giudiziario, al portiere o al vicino (ex art. 2 RG 5844/2011 art. 139 c.p.c.) e nell’ipotesi di notifica dell’atto, a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario (L. n. 890 del 1982, ex art. 7, come modificato nel 2007/2008), non è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica rispetto al destinatario, che la raccomandata a lui diretta, contenente la notizia della avvenuta notifica dell’atto mediante consegna a mani delle persone suddette, sia fatta con avviso di ricevimento. Tale principio si è poi consolidato con la sentenza n. 12438/16 che, sulla scorta del medesimo, ha giudicato valida la notifica di un ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta mediante consegna del plico al portiere dello stabile dove aveva sede lo studio del domiciliatario della parte intimata sul rilievo che dal relativo avviso di ricevimento risultava “altresì spedita in pari data la prescritta raccomandata di comunicazione”.

Per quanto riguarda la più recente Cass. 22294/2015, anch’essa citata dalla ricorrente, occorre rilevare che nella stessa non si fa alcuna menzione del presunto obbligo di invio di raccomandata con avviso di ricevimento nella fattispecie in esame; la Cassazione, in tale occasione, infatti, si è limitata a sancire “la nullità della notifica al portiere non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo di raccomandata”, senza fare alcuna menzione dell’avviso di ritorno.

Nè appare convincente il richiamo della giurisprudenza in punto di nullità della notifica di atti processuali ex art. 140 c.p.c. o L. n. 890 del 1982, ex art. 8, in assenza di invio di raccomandata con avviso di ritorno al destinatario. La giurisprudenza citata dalla ricorrente (Cass. 16050/11, Cass. 21132/09) si riferisce alla comunicazione prescritta dall’art. 140 c.p.c., che deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso della comunicazione prescritta dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c., per contro, la relativa spedizione deve essere effettuata tramite raccomandata semplice, non essendo prescritto l’utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento. Lo stesso dicasi sulla giurisprudenza in tema di notifica a mezzo posta in caso di assenza temporanea del destinatario (Cass. 8761/02). Le maggiori garanzie previste in tali casi dal legislatore risultano giustificate, come ampiamente chiarito da codesta Suprema Corte, dalla diversità della fattispecie, che spiega il diverso trattamento (cfr. Cass. 14722/18).

Pertanto, la statuizione impugnata del tribunale secondo la quale risulta “Errata…l’affermazione del GdP circa la necessità di spedire con ricevuta di ritorno l’avviso di consegna al portiere dell’atto notificato, in quanto basta la sola raccomandata semplice, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 7, u.c.” risulta conforme al consolidato orientamento di codesta Suprema Corte, recentemente ribadito da Cass. 18472/2018, ed è esente da censura.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater,.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA