Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2747 del 05/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2747 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 9658-2013 proposto da:
GIANNUZZI

ANTONIO

GNNNTN65A01E216E,

SEBASTIANA PLMSST68L55A028S,

PALUMBO

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo
studio dell’avvocato MAFALDA MARONNA,
rappresentati e difesi dall’avvocato GILBERTO
2017

COMOTTO;
– ricorrenti –

2157

contro

MORETTO GIOVANNI MRTGNN38R28L2190, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso
lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo

Data pubblicazione: 05/02/2018

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURIZIO TORCHIA;
– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 358/2012 della CORTE
D’APPELLO di TORINO, depositata il 27/02/2012;

pubblica udienza del 13/09/2017 dal Consigliere
Dott. ANTONINO SCALISI;
udito

il

P.M.

in

persona

del

Sostituto

Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha
concluso per il rigetto del ricorso principale e
per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato MARONNA Mafalda, con delega
depositata in udienza dell’Avvocato CANOTTO
Gilberto,

difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;
udito l’Avvocato PAOLETTI Natalia con delega
depositata in udienza dell’Avvocato PAOLETTI
Nicolo’ difensore del resistente che si è
riportato agli atti depositati.

udita la relazione della causa svolta nella

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

Fatti di causa
• Giannuzzi Antonio e Palumbo Sebastiana con atto di citazione del
25 settembre 2005 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di
Torino Morello Giovanni. Parte attrice premetteva di aver
sottoscritto, in data 11 luglio 2003, una proposta di acquisto

indirizzata al sig. Moretto Giovanni, relativa ad un immobile, sito in
Grugliasco, proposta accettata da Moretto, in data 12 luglio 2003,
e, in data 25 luglio 2003, di aver sottoscritto il preliminare di
vendita nel quale le parti prevedevano che il rogito avrebbe dovuto
essere effettuato compatibilmente con l’ultimazione dei lavori di
ristrutturazione e di ampliamento, di aver sottoscritto una lettera di
impegno pretesa dal convenuto, e modificata più volte, nella quale
il costo delle opere edili concordate era indicato dal Moretto in C.
323.500,00 e veniva indicata la data di consegna ed il termine,
entro il quale doveva essere effettuato l’atto di compravendita.
Allegava, altresì, che il Moretto si era reso inadempiente non
provvedendo a predisporre la documentazione per stipulare l’atto di
compravendita, non avendo provveduto all’ultimazione delle opere,
né al frazionamento, che il valore dei lavori era stato indicato in
/misura di gran lunga superiore a quello effettivo dovuto, che il /
Moretto chiedeva somme non dovute, in quanto relative a lavori
eseguiti sulla proprietà esclusiva del solo Moretto. Gli attori,
pertanto, chiedevano la risoluzione del contratto preliminare di

1

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

vendita con condanna del Moretto alla restituzione del doppio della
caparra, oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio il Moretto contestando gli assunti attori e
assumendo l’inadempimento dei sigg. Giannuzzi e Palumbo, atteso

previsto nel preliminare, che il rogito non era stato effettuato per
l’indisponibilità della somma da parte dei sigg. Giannuzzi-Palumbo.
Il convenuto chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree,
riservandosi di agire in separata sede per la declaratoria
dell’inadempimento degli attori ed il risarcimento del danno.
Medio tempore Moretto Giovanni con atto di citazione del 6 aprile
2006 convocava in giudizio Giannuzzi e Palumbo, chiedendo che
venisse accertato che il contratto era venuto meno per
inadempimento dei convenuti e per recesso degli stessi, e accertato
il diritto dell’attore a trattenere la somma che aveva ricevuto a
titolo di caparra ed, in subordine, di dichiarare la risoluzione per
inadempimento.
Si costituivano i convenuti, contestando le domande attoree e
chiedendo che venisse respinta la domanda del Moretto ed, in via
riconvenzionale, il risarcimento del danno.
Le cause venivano riunite.
Il Tribunale di Torino, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 4845
del 2009, dichiarava risolto il contratto preliminare di vendita
oggetto del giudizio per inadempimento del Moretto, condannando
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che gli stessi non avevano corrisposto i pagamenti, così come

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

quest’ultimo al pagamento del doppio della caparra e al
risarcimento del danno subito dagli attori.
Avverso questa sentenza, interponeva appello Moretto Giovanni,
deducendo l’erroneità della sentenza del Tribunale, nella parte in

e, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata nonché
l’accoglimento delle proprie domande, anche di risarcimento dei
danni previa ammissione di nuova CTU.
Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto dell’impugnazione e
in via riconvenzionale chiedevano l’accoglimento delle voci di
risarcimento del danno non patrimoniale e morale non accolte dal
primo giudice.
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 358 del 2012, in
parziale accoglimento dell’appello principale proposto da Moretto e
incidentale proposto da Giannuzzi e Palumbo, condannava Moretto
a restituire ai sigg. Giannuzzi e Palumbo la somma di C.
140.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda al
soddisfo, condannava lo stesso al risarcimento del danno che
liquidava in C. 19.680,00, oltre gli interessi sulla somma via via
rivalutata. Dichiarava compensate per 1/3 le spese di lite sia del
primo che del secondo grado. Confermava per il resto la sentenza
di primo grado. Secondo la Corte di Torino, non vi era dubbio che il
contratto definitivo non era stato stipulato entro il termine ultimo
del 31 luglio 2005 per evidente e grave inadempimento del solo

cui aveva dichiarato la risoluzione del contratto oggetto del giudizio

• RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

promittente venditore (non avendo fornito la documentazione
necessaria per la stipula del rogito di cui si dice). Era fondato il
motivo di appello con il quale il Moretto lamentava che il Tribunale
lo avesse condannato al pagamento del doppio della caparra e al

come quella di recesso e di risoluzione. Piuttosto, sempre secondo
la Corte di Torino una volta pronunciata la risoluzione del contratto,
il Tribunale avrebbe dovuto condannare il Moretto alla restituzione
della caparra, oltre al risarcimento del danno. La Corte di Torino
riteneva, altresì, che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento
del danno a favore dei sigg. Giannuzzi e Palumbo, costituendo
oggetto di debito di valore, andava rivalutata, secondo gli indici
Istat.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Giannuzzi
Antonio e Palumbo Sebastiana con ricorso affidato a quattro motivi.
Moretto Giovanni ha resistito con controricorso, proponendo a sua
volta ricorso incidentale affidato ad un motivo. In prossimità
dell’udienza pubblica, Moretti Giovanni ha depositato memoria ex
art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
A.= Ricorso principale
1.= I sigg. Giannuzzi e Palumbo lamentano:
a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione o, comunque, falsa
applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1385 cod.
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risarcimento dei danni, mischiando le due azioni alternative tra loro

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. I ricorrenti ritengono
che la Corte distrettuale abbia violato o, comunque, falsamente
applicato gli artt. 99 e 112 cod. proc. civ sotto il profilo della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l’art. 1385 cod. civ.

condanna del sig. Moretto alla restituzione del doppio della caparra
posto che i sigg. Giannuzzi e Palumbo avevano chiesto in via
principale la condanna del sig. Moretto al pagamento della somma
di C. 280.000,00 (corrispondente al doppio della caparra) dai
medesimi versata e, chiedendo, esplicitamente, l’applicazione
dell’art. 1385 cod. civ. La Corte distrettuale, in altri termini,
secondo i ricorrenti non avrebbe dovuto interpretare la domanda
dei sigg. Giannuzzi e Palumbo, quale domanda di risoluzione
contrattuale e risarcitoria, quantomeno perché la domanda di
risoluzione sarebbe stata incompatibile con la domanda di
restituzione del doppio della caparra.
b) Con il secondo motivo, l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti, la Corte
distrettuale avrebbe qualificato la domanda svolta dai sigg.
Giannuzzi e Palumbo quale domanda di risoluzione contrattuale in
contrasto con il tenore letterale della domanda come formulata
dagli stessi sin dalle conclusioni dell’atto introduttivo del primo
grado del giudizio.

rigettando la domanda principale dei sigg. Giannuzzi e Palunnbo di

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

1.1.= Entrambi i motivi, che, per l’innegabile connessione che
esiste tra gli stessi, vanno esaminati congiuntamente, sono
infondati ed, essenzialmente, perché la decisione assunta dalla
Corte distrettuale risponde esattamente alla domanda di giustizia

precisazioni delle conclusioni rassegnate in primo grado e riportate,
comunque, a pag. 10 del ricorso, gli attuali ricorrenti avevano
chiesto “(…) nel merito: dichiarare risolto ex art. 1453 cod. civ. il
contratto preliminare di compravendita immobiliare, concluso inter
partes in data 25 luglio 2003 (…) e, conseguentemente, dichiarare
tenuto e condannare il sig. Moretto Giovanni a pagare, ex art.
1385 secondo comma cc., ai sigg. Giannuzzi e Palumbo la somma
di C, 280.000,00, oltre interessi legali dal primo agosto 2005 al
saldo.(….) In ogni caso (…) condannare il Moretto … a risarcire …
tutti i danni (….)”. Vero è che le conclusioni cui si fa riferimento
sono state formulate in modo poco chiaro, posto che si fa
riferimento sia alla normativa di cui all’art. 1453 cod. civ., che alla
normativa di cui all’art. 1385 cod. civ., tuttavia, il Tribunale,
avallato dalla Corte distrettuale ha interpretato la dichiarazione di
che trattasi, in modo persuasivo, ritenendo, stante le esplicate e
incontrovertibili indicazioni delle conclusioni rassegnate, prevalente
e prioritaria la richiesta di risoluzione del contratto preliminare
oggetto del giudizio rispetto ad una eventuale domanda di
dichiarazione di recesso desumibile, per altro indirettamente, dal

avanzata dai sigg. Giannuzzi e Palumbo. Come emerge dalle

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

richiamo all’art. 1385 cod. civ. E, tale interpretazione, non solo non
sembra sia stata censurata, adeguatamente, in sede di appello ma,
e soprattutto, non è suscettibile di un sindacato di legittimità posto
che l’interpretazione effettuata dai Giudici del merito, non presenta

altre occasioni: il giudizio sulla esistenza o meno di una
determinata domanda giudiziale e la sua interpretazione rientrano
nell’esclusiva competenza del giudice del merito, e non sono
censurabili in sede di legittimità quando egli faccia corretto uso del
suo potere di decisione, attenendosi a criteri ermeneutici di ricerca
della effettiva portata sostanziale della domanda stessa, e tenendo
conto, non solo della manifestazione di volontà specificamente
formulata ed espressa nelle conclusioni, ma pure di quella che può
essere implicitamente o indirettamente desunta dalle deduzioni e
dalle richieste. Come ha avuto modo di evidenziare la Corte
distrettuale, i sigg. Giannuzzi e Palumbo, “(….) in questa sede di
appello, non possd’jmutare la domanda di risoluzione in quella di
recesso (nè chiedere che la loro domanda v. conclusioni in primo
grado e anche in appello, sia interpretata diversamente da questo
giudice (….)”.
1.2.= Ciò posto, la decisione della Corte distrettuale appare,
conseguentemente, corretta, comunque, coerente con i principi
espressi da questa Corte in altra occasione (Cass. 18850 del 2004)
e cioè che: in caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi

vizi logici e/o giuridici. Come è stato affermato da questa Corte in

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

dell’art. 1385, cod. civ., la parte adempiente, per il risarcimento dei
danni derivati dall’ inadempimento della controparte, può scegliere
tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal
contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di

liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, così
determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del
contratto e dell’ inadempimento stesso; ovvero chiedere, con
pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi
degli artt. 1453, 1455 cod. civ. ed il risarcimento dei conseguenti
danni, da provare a norma dell’art. 1223 cod. civ..
1.3.= Insomma, la Corte territoriale fa corretta applicazione del
principio secondo cui la caparra confirmatoria ex art. 1385 cc. ha
la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da
inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda
esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, e, qualora,
invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero
l’esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va
provato nell’an e nel quantum.
2.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o,
comunque, la falsa applicazione degli artt. 91, 99 e 112 cod. proc.
civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Secondo i ricorrenti la
Corte distrettuale nel respingere la domanda formulata dai sigg.
Giannuzzi Palumbo al rimborso delle spese del consulente tecnico di

essa), avvalendosi della funzione tipica dell’ istituto, che è quella di

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palunnbo – – Moretto

parte arch. Guido Fugigliando non avrebbe considerato che le spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte
vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate e non avrebbe neppure

tecnica di parte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento.
2.1.= Il motivo è infondato. Come già è stato detto da questa
Corte in altra occasione (cfr. Cass.

n. 2605 del 07/02/2006),

mentre la mancata determinazione dell’onorario del consulente
d’ufficio integra un mero errore materiale per omissione suscettibile
di correzione da parte del Giudice di appello (Cass. 27 luglio 2001,
n. 10289) con riferimento all’importo della liquidazione effettuata in
favore del consulente d’ufficio, non è possibile disporre la condanna
del soccombente al pagamento delle spese “eventuali” di
consulenza di parte poiché, in mancanza di prova documentale
dell’esborso sostenuto dalla parte vittoriosa e nella impossibilità di
controllare la congruità della somma esposta nella nota delle spese
depositata in atti, non è ipotizzabile una condanna al rimborso delle
spese sostenute per l’espletamento della consulenza di parte, che
debbono perciò ritenersi destituite di prova.
Sicché, correttamente ed in applicazione di questi principi la Corte
distrettuale ha evidenziato che “(….) la nota (pro forma) del
consulente di parte, seppure depositata insieme alla nota spese del
difensore in primo grado, non è una fattura (per espressa

considerato che il rimborso delle spese sostenute per la consulenza

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

menzione in calce allo stesso documento) e, quindi, non risulta
neppure quietanzata, con la conseguenza che non vi è neppure
certezza sull’esborso effettivo (in mancanza del quale nulla è
dovuto dal soccombente) delle competenze al consulente tecnico di

quanto liquidato in favore del CTU dal primo giudice) (…..)”.
3.= Con il quarto motivo del ricorso i ricorrenti lamentano la
violazione o, comunque, la falsa applicazione degli artt. 32 cost.,
99, 112 e 197 cod. proc. civ. 2043 cod. civ. e 185 e 640 cod. proc.
civ. in ragione dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., nonché l’omessa,
contraddittoria, insufficiente motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale
nel rigettare le domande dei sigg. Giannuzzi e Palumbo di
condanna del sig. Moretto al risarcimento dei danno non
patrimoniali dai medesimi subiti ex art. 32 cost., 2043 cod. civ. e
185 cod. pen. non ha tenuto conto della documentazione medica
prodotta in giudizio dai sigg. Giannuzzi – Palumbo, né delle
richieste di prova testimoniale e di quelle di consulenza tecnica.
Non solo, ma, a leggere con attenzione la motivazione sul punto
della sentenza di appello, la Corte di Torino avrebbe addirittura
omesso di motivare il rigetto della domanda di risarcimento dei
danni non patrimoniali promossa dai sigg. Giannuzzi per la propria
sindrome depressiva.

parte ( esposte, per altro, in misura più che doppia rispetto a

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palunnbo – – Moretto

Per altro, tanto il giudice di primo grado quanto la Corte di Appello,
pur accertando entrambi l’illiceità del comportamento tenuto dal
sig. Moretto, in sede di esecuzione del contratto, hanno escluso,
immotivatamente, che tale comportamento illecito integrasse gli

il profilo del tentativo (art. 56 cod. pen.).
3.1.= Il motivo è infondato. Va qui premesso che il compito di
valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo
tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in
via esclusiva al giudice del merito. Di conseguenza, la deduzione,
con il ricorso per Cassazione, di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione
delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al
suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le
censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi
nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle
risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di
merito.

estremi di un reato di truffa (art. 640 cod. pen.) quanto meno sotto

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

Ora, nel caso in esame la Corte distrettuale ha ampiamente e
puntualmente chiarito che sigg. Giannuzzi e Palumbo non avevano
offerto la prova della sussistenza del nesso di causa tra patologia
psichica ed inadempimento del convenuto. In particolare, la Corte

sebbene nella certificazione emerga la prescrizione di farmaci,
l’attore non produceva nulla. A ciò si aggiunga che sussiste la
causa alternativa dovuta alla gravidanza della moglie (…) che si
presentava difficile tanto che da comportare un parto cesareo alla
37 0 settimana (….) la sig.ra Palumbo affrontava una gravidanza
all’età di 37 anni, circostanza, questa, più significativa circa la
difficoltà della stessa, rispetto alle proroghe del Moretto per la
consegna dell’immobile. E la condotta del Moretto, pur non essendo
corretta sotto il profilo civilistico, non consente di ravvisare gli
estremi della truffa, come asserito da parte attrice. Non è quindi
riconoscibile alcuna sofferenza morale dipendente dal reato, anche
alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (n. 26972 dell’il novembre 2008) in materia di
danno non patrimoniale (…)”.
B.= Ricorso incidentale
4.= Con il primo motivo del ricorso incidentale Moretto Giovanni
lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115
cod. proc. civ. e degli artt. 1385, secondo comma, e 1453 cod. civ.
in relazione all’assenza di inadempimento in capo al sig. Moretto ed
12

distrettuale ha chiarito: “(….) Nel caso di specie considerato che

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

al mancato accertamento della sussistenza di grave inadempimento
in capo ai sigg., Giannuzzi e Palumbo, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e
5 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente incidentale la Corte
distrettuale avrebbe fondato la decisione di non ritenere legittimo il

conducenti al fine, tale non essendo: A) l’elemento secondo il quale
il Moretto non avrebbe predisposto il frazionamento del bene in
tempo utile per la data in cui era stato convocato al rogito e, in tale
data, la documentazione non sarebbe stata sufficiente per
procedere alla stipula dell’atto, perché la porzione del mappale 78
che il Moretto si era riservato era chiaramente identificata nei
documenti contrattuali e pertanto, l’atto poteva disporre il
trasferimento del bene con la riserva di detta porzione di terreno e
con riserva di successivo frazionamento catastale. E, comunque, il
notaio avrebbe potuto rogare l’atto citando gli estremi della pratica
di frazionamento in corso di perfezionamento. B) l’elemento
secondo cui il Moretto non avrebbe messo gli acquirenti nelle
condizioni di ottenere il mutuo al quale ricorrere per procedere al
saldo prezzo, perché in tutte le scritture private sottoscritte dalle
parti non vi sarebbe traccia che i sigg. Giannuzzi e. Palumbo
avrebbero condizionato il pagamento del saldo prezzo al previo
ottenimento di mutuo e non vi sarebbe alcun richiamo al mutuo
stesso indipendentemente dall’apposizione della (necessaria per
poi farla valere come eccezione ) specifica condizione. Piuttosto il
13

recesso dal contratto esercitato dal signor Moretto su elementi non

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

Moretto non si sarebbe mai obbligato nei confronti della parte
acquirente a ricevere il pagamento del saldo prezzo della
compravendita attraverso un mutuo fondiario né tanto meno a fare
da terzo datore di ipoteca. C) l’elemento secondo cui a fine luglio

compravendita non erano stati completati perché la Corte non
avrebbe tenuto conto che a fine luglio 2005 alcune opere erano
ancora in corso per cause non imputabili al Moretto.
4.1.= Il motivo è infondato, non solo perché si riduce nella
richiesta di una revisione del giudizio di merito, ovvero nella
richiesta di nuova e diversa valutazione dei dati processuali non
proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame,
la valutazione della Corte distrettuale dei dati processuali non
presenta vizi logici e/o giuridici ma, soprattutto, il ragionamento
della Corte distrettuale che ha comportato il rigetto dell’istanza di
accertamento del recesso dal contratto da parte del Moretto, è più
ampio rispetto a quello prospettato dal ricorrente.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’esame e la
valutazione dei documenti e delle risultanze probatorie, così come il
giudizio sull’attendibilità e credibilità dei testi, come la scelta, tra le
varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a
sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento
della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,
14

2005 i lavori di ristrutturazione dell’immobile oggetto di

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo
elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo
ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che,

incompatibili con la decisione adottata (v., tra le tante, Cass. n.
11699/2013). Ora, la Corte di merito ha effettuato una valutazione
complessiva delle risultanze istruttorie, sufficientemente e
logicamente argomentata, fondando il proprio convincimento, non
solo, sulle diverse scritture private intervenute tra le parti, ma
anche sulle dichiarazioni rese dal notaio, il quale ha chiaramente
riferito che “(….) la documentazione consegnata dal Moretto non
era ancora sufficiente per il rogito (…..) Tuttavia, nell’imminenza di
tale data mi mancava la documentazione necessaria per procedere
(…..) Se non ricordo male mancava la documentazione urbanistico
edilizia che mi tranquillizzasse sulla regolarità dell’immobile. Il
geom. Moretto mi aveva accennato che era in corso una pratica per
l’ottenimento di una concessione (….)”.
In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi (ricorso principale e
ricorso incidentale), La reciproca soccombenza è ragione sufficiente
per compensare le spese del presente giudizio di cassazione. Il
l

Collegio da atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DPR n. 113
del 2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte del
ricorrente principale e da parte del ricorrente incidentale
15

sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente

RG. 9658 del 2013 Giannuzzi Palumbo – – Moretto

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso
incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
PQM

spese del presente giudizio di cassazione, dà atto che sussistono i
presupposti per il raddoppio del contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile
della Corte di Cassazione il 13 settembre 2017

La Corte rigetta il ricorso, principale e l’incidentale, compensa le

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