Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27469 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 30/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.30/12/2016),  n. 27469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18252-2012 proposto da:

R.D.T.S., R.D.T.G.,

R.D.T.M., R.D.T.P.A.,

R.D.T.M.G., R.D.T.M.P., tutti nq di eredi del

deceduto R.D.T.F., domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’Avvocato ALESSANDRO NICOLODI con studio

in FIRENZE VIA MASACCIO 210 (avviso postale ex art. 135) giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO NASCETTI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

SORIT SOCIETA’ SERVIZI E RISCOSSIONI ITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 24/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato NICOLODI che richiama il contenuto

del ricorso e della memoria e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato VACIRCA che si riporta agli

scritti difensivi e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente R.D.T.F., proprietario di alcuni terreni agricoli e di un fabbricato nel Comune di Solarolo, propose ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento in favore del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale dei contributi consortili relativi all’anno 2007 e per i contributi irrigui relativi all’anno 2006.

Il ricorrente deduceva la nullità della ingiunzione fiscale per incertezza sui titoli, sulle causali e per omessa indicazione dei benefici di bonifica ed in ogni caso la non debenza dei contributi irrigui in quanto da porre a carico dell’affittuario dei terreni, come peraltro riconosciuto dall’Ente impositore.

L’adita Commissione provinciale respinse il ricorso, ed in esito all’appello del contribuente, con sentenza n. 41, pronunciata il 1573/2001 e depositata il 24/5/2011, la Commissione tributaria regionale di Bologna, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere quanto ai richiesti contributi irrigui, confermò per il resto la decisione di primo grado, con compensazione delle spese di giudizio.

Il giudice di appello affermò, in particolare, che l’ingiunzione fiscale, sotto il profilo formale, aveva consentito certamente al ricorrente di comprendere le ragioni della contribuzione richiesta “anche considerando che il dettaglio delle pretese era contenuto in precedenti avvisi di pagamento e solleciti bonari”, e nel merito che dalle “relazioni tecniche prodotte dal Consorzio”, non specificamente contestate dal contribuente, emergeva “che gli immobili non solo si trovano all’interno del comprensorio del Consorzio di bonifica ma godono di un beneficio di regimazione per effetto delle opere concretamente installate e mantenute per la sicurezza idraulica del territorio”.

Avverso la decisione di appello, gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati con memoria.

Il Consorzio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, art. 21, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo, per avere il giudice di appello ritenuto sufficientemente motivata l’ingiunzione fiscale nonostante non contenesse, neppure per relationem, gli elementi indispensabili per consentire un controllo della correttezza dell’imposizione con riferimento al piano di classifica (o piano di riparto), con conseguente incertezza sulla natura delle somme dovute, per come riportate nell’allegato “Dettaglio degli addebiti”, risultando soltanto una elencazione catastale dei terreni, senza distinzione alcuna tra contributi ordinari e contributi irrigui, e senza indicazione dei presupposti di fatto posti a base della somma richiesta, con conseguente nullità della ingiunzione di pagamento.

La censura va disattesa.

La sentenza impugnata dà atto che nell’ingiunzione fiscale in favore del Consorzio, riguardante contributi consortili relativi all’anno 2007 e contributi irrigui (Saterno-Senio) relativi all’anno 2006, si rinviene quel contenuto minimo che consente l’esercizio del diritto di difesa, considerato anche che “il dettaglio delle pretese era contenuto in precedenti avvisi di pagamento e solleciti bonari (nota Sorit in atti)”.

L’odierno controricorrente aveva sottolineato la decisività del contenuto informativo della nota di cui alla raccomandata a.r. del 17/9/2008, spedita in data antecedente al deposito dell’originario ricorso del contribuente, documento nel quale, come dallo stesso appellante riconosciuto in corso di giudizio, l’Ente impositore “ha dettagliato la composizione dell’unico importo richiesto con l’ingiunzione impugnata”.

Tale motivazione, del resto, può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell’imposizione, atto che, diversamente da quanto ritenuto secondo una interpretazione puramente formalistica della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, non necessita di riproduzione o di allegazione, giacchè di esso debbono essere semplicemente indicati gli estremi affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità.

Il giudice del gravame ha fatto puntuale applicazione del principio giurisprudenziale, affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo cui il dedotto difetto di motivazione della cartella esattoriale “non può… condurre all’astratta dichiarazione di nullità della medesima, allorchè la stessa sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione puntualmente contestandoli e, dall’altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (Cass. Sez. U. n. 11722/2010).

Le sentenze di merito mettono in evidenza che l’ingiunzione, nel caso di specie, non ha costituito l’unico atto attraverso il quale la potestà impositiva del Consorzio si è manifestata – i contributi spettanti ai consorzi di bonifica rientrano pacificamente nella categoria dei tributi – e che il contribuente ha potuto adeguatamente svolgere le proprie contestazioni sul merito della pretesa impositiva, in quanto pienamente a conoscenza delle ragioni della pretesa stessa, come peraltro dimostrato dalla specificità delle contestazioni mosse all’operato del Consorzio e dalla circostanza che nel ricorso introduttivo del giudizio non è allegata alcuna concreta lesione al diritto di difesa.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 215 del 1933, artt. 10, 11, 13 e 59, art. 860 c.c., art. 132 disp. att. c.p.p., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione intorno ad un fatto controverso e decisivo, per avere la CTR dell’Emilia Romagna rilevato che il Consorzio, a fronte delle contestazioni mosse dal contribuente, non ha dimostrato il beneficio di bonifica derivato al fondo dei R.D.T., nè indicato gli interventi in concreto effettuati nell’anno di riferimento, e neppure l’esatto criterio di ripartizione dei contributi applicato, non essendo all’uopo sufficiente “la pedissequa elencazione delle particelle e relative colture e superfici catastali dei beni appartenuti al ricorrente”. Evidenziano, altresì, che il Consorzio non ha prodotto in giudizio il “piano di classifica”, che neppure viene richiamato nella ingiunzione fiscale, sicchè l’Ente “non poteva ritenersi esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo” e neanche giovarsi delle “relazioni tecniche” riferibili ad interventi eseguiti in anni antecedenti quello di cui all’ingiunzione ed a beneficio del territorio complessivamente considerato e dunque soltanto per riflesso a vantaggio dei beni oggetto dell’ingiunzione medesima.

Il motivo va disatteso in quanto non ricorre alcuna violazione di legge, nè vizio motivazionale. Il Consorzio, richiamando il contenuto della relazione tecnica a suo tempo prodotta in giudizio, sottolinea: che gli immobili in questione “sono situati in un territorio classificato ex L.R. n. 16 del 1987, art. 3; che sono ricompresi nel comprensorio dell’ente resistente, delimitato in virtù di Delib. Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 619/87; che sono posti all’interno del sub bacino idrografico del canale “(OMISSIS)”, il quale costituisce un’area omogenea in cui si articola il distretto di pianura del Consorzio resistente”, zona in cui assumono particolare importanza “il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), i quali sono preposti alla regimazione idraulica di tale ambito territoriale ed allo scolo delle acque meteoriche; che detto sistema di canalizzazioni consente, con riferimento alla zona in cui sono poste le proprietà dei ricorrenti, sia la difesa dalle acque esterne sia lo scolo delle acque interne, arrecando, perciò, alle medesime un beneficio diretto e specifico”; che, infine, “l’area in cui si trovano gli immobili su cui grava il contributo ricadono nel distretto di pianura del comprensorio consortile”. In tale distretto “l’azione del Consorzio fornisce, in prevalenza, un beneficio idraulico di scolo ed un beneficio di regimazione (intendendo con quest’ultima espressione la difesa dalle “acque esterne” provenienti da monte, assicurata dalle strutture dei canali”.

Per quanto si ricava dalla motivazione della sentenza impugnata, la CTR dell’Emilia Romagna, proprio sulla base dei sopra ricordati elementi probatori, ed in conformità con la giurisprudenza di questa Corte sul correlativo regime di prova (Cass. n. 11722/2010; n. 26009/2008), ha accertato la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dei contributi consortili, superando quanto dedotto dai ricorrenti, che oppongono una diversa valutazione di tali elementi al fine di escludere l’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti dalle opere di bonifica per immobili situati all’interno del “comprensorio di bonifica”.

Orbene, l’acquisto della qualità di consorziato, e della posizione passiva nel rapporto di natura tributaria con l’ente consortile, consegue alla inclusione del fondo del singolo proprietario “entro il perimetro del comprensorio” (art. 860 c.c.), mentre l’entità del contributo imposto al proprietario del fondo ricadente nella perimetrazione è modulata in relazione ai benefici ricavabili (R.D. n. 215 del 1933, art. 11, comma 1) dal fondo stesso, nel senso precisato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il vantaggio per il fondo “deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile, a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo” (Cass. Sez. U. n. 8960 del 1996) non essendo sufficiente “un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall’inclusione in esso del bene” (Cass. n. 8770 del 2009; Sez. 6-5, ordinanza, n. 8554 del 2011; Sez. 6-3, ordinanza, n. 15607 del 2011).

In altri termini, il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell’area territoriale di competenza del Consorzio (cfr. R.D. n. 215 del 1933, artt. 58 e 59) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento del valore patrimoniale del fondo), conseguito o conseguibile (secondo che le opere siano realizzate o da realizzare), derivante dagli impianti di bonifica.

Ai fini qui considerati, quindi, è del tutto irrilevante che sia stato o meno approvato un “piano di perimetrazione della contribuenza” (cfr. Cass. n. 8960 del 1996; Sez. U. n. 968 del 1998) dal momento che, ferma la necessità del concreto vantaggio derivante dalle opere, la giurisprudenza di questa Corte limita il presupposto territoriale alla inclusione dell’immobile nella “delimitazione del comprensorio consortile” (Cass. n. 8770 del 2009, in motivazione; n. 8554 del 2011; n. 5607 del 2011).

Ciò detto, nel motivo in esame si sostiene, da parte dei ricorrenti, che il beneficio derivante dagli interventi realizzati dal Consorzio è riferibile “al territorio complessivo e… solo per riflesso” alle loro proprietà e come tale esso è insuscettibile di giustificare il pagamento dei contributi consortili.

Di contro, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il principio secondo il quale, laddove si discorra di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse e senza per questo cessa di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sè un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 14404/2013; n. 7175/2011; n. 7159/2011).

La sentenza impugnata dà atto che i dati contenuti nelle “relazioni tecniche” prodotte dal Consorzio non sono stati specificamente contestati dal contribuente e che da tale documentazione si ricava la prova che gli immobili di proprietà dei R.D.T. “non solo si trovano all’interno del comprensorio del consorzio di bonifica, ma godono direttamente di un beneficio idraulico di scolo e di un beneficio di regimazione per effetto delle opere concretamente installate e manutenute per la sicurezza idraulica del territorio”.

Secondo il giudice di appello, dunque, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha fornito la prova dell’utilitas della quale si discute, mentre le contestazioni mosse dall’originario consorziato risultano generiche, incentrate su affermazioni apodittiche, comunque non in grado di confutare l’efficacia delle opere di bonifica, secondo quanto ricavabile dalle esaminate relazioni tecniche che, motivatamente, la CTR ha valorizzato nella sentenza impugnata.

E gli odierni ricorrenti, pur apparentemente prospettando carenze di motivazione della sentenza, tendono a rimettere in discussione, contrapponendovene uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità.

Ciò perchè, nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, cui restano riservato l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, s’impone il rigetto del ricorso e la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in

dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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