Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27469 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. II, 28/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3656-2016 proposto da:

C.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avvocati Pietro Cavasola e Elio Guglielmino;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è

domiciliato per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Milano R.G. n. 83/15,

depositato in data 8 luglio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 maggio 2019 dal Presidente relatore Dott. Petitti Stefano.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Milano, C.G. proponeva opposizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter avverso il decreto con il quale il consigliere designato della medesima Corte d’appello aveva ingiunto al Ministero dell’economia e delle finanze il pagamento della somma di Euro 1.500,00 a titolo ereditario e pro quota, in relazione al giudizio amministrativo iniziato da suo padre Ch.Gi., e aveva dichiarato improponibile la domanda proposta in proprio dalla ricorrente;

che la Corte d’appello, in composizione collegiale, ritenuto che l’opposizione dovesse essere riferita esclusivamente al capo del decreto opposto relativo alla domanda proposta iure proprio, rigettava l’opposizione sia con riguardo alla mancata computabilità del periodo intercorso tra la data del decesso del dante causa della ricorrente e la data della sua costituzione in giudizio, sia con riguardo alla mancata presentazione della istanza di prelievo, non fungibile con l’istanza di fissazione di udienza;

che per la cassazione di questo decreto C.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso;

che la ricorrente ha depositato dapprima istanza di accelerazione ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1-ter, comma 6, (recte: della L. n. 89 del 2001, art. 1-ter, comma 6, come modificata da ultimo dalla L. n. 208 del 2015), e poi memoria in prossimità dell’udienza fissata presso la VI Sezione civile;

che con ordinanza n. 145 del 2017, la causa è stata trasmessa alla Sezione Seconda;

che la trattazione del ricorso è stata quindi fissata per l’adunanza camerale del 22 maggio 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea valutazione dell’equa riparazione in relazione alla durata del procedimento amministrativo presupposto”, avuto riguardo alla erronea ritenuta non computabilità del periodo in cui la parte non si è costituita nel giudizio presupposto, tanto più con riferimento alla successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; con la precisazione che, nel caso di specie, il decesso del proprio dante causa non aveva comportato alcun prolungamento indebito del giudizio presupposto, essendosi ella costituita a distanza di un mese dalla dichiarazione di interruzione del giudizio;

che con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.: “art. 6 CEDU; art. 111 Cost. della Repubblica Italiana; Legge Pinto”, sostenendo che ella aveva avuto conoscenza del giudizio del quale era stato parte il padre sin dal suo inizio, assumendo nel giudizio presupposto “sia la qualità di erede che di ricorrente in proprio, sicchè ricorre il suo diritto alla cumulabilità degli indennizzi”;

che il primo e il secondo motivo, all’esame dei quali può procedersi congiuntamente per evidenti profili di connessione, sono infondati, alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in linea di principio, “in tema di equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio dovuto al superamento del predetto termine, soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio; ne consegue che qualora l’erede agisca sia iure haereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l’intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, senza, tuttavia, escludere la possibilità di un cumulo tra il danno morale sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi nel frattempo intervenuti nel processo, non ravvisandosi incompatibilità tra il pregiudizio patito iure proprio e quello che lo stesso soggetto può far valere pro quota e iure successionis, ove già entrato a far parte del patrimonio del proprio dante causa” (Cass. n. 21646 del 2011);

che è certo, quindi, che “qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta nel corso di un processo avente una durata irragionevole, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte; non assume, infatti, alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione” (Cass. n. 13083 del 2011; Cass. n. 23416 del 2009);

che non giova all’assunto dei ricorrenti la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585 del 2014, la quale, dirimendo un contrasto tra sezioni semplici in merito alla possibilità che il contumace nel processo presupposto possa far valere il diritto all’equa riparazione per la non congrua durata dello stesso, ha statuito la equiparazione – ai fini della possibile insorgenza del diritto al ristoro del danno non patrimoniale – tra parti costitute e parti chiamate a partecipare a quel giudizio, ma in esso non intervenute;

che, infatti, si è osservato (Cass. n. 4004 del 2014; Cass. n. 1537 del 2015) che, al di là di una mera analogia ricavabile dall’assenza nel processo presupposto sia del contumace sia del chiamato all’eredità della parte originaria, le situazioni siano sostanzialmente differenti in quanto, il ribadito principio che presupposto ineliminabile per la legittimazione a far valere l’equa riparazione è l’incidenza che la non congrua durata del giudizio abbia su chi di quel giudizio sia chiamato a far parte, non può trovare applicazione sin tanto che il chiamato all’eredità non sia, quanto meno, evocato in riassunzione, atteso che fino a quel momento può mancare addirittura la prova dell’assunzione – per accettazione espressa o per facta concludentia – della stessa qualità di erede;

che, del resto, anche la citata decisione n. 585 del 2014 pone l’accento più sulla legittimazione del contumace alla proposizione del ricorso ex lege n. 89 del 2001 che sull’applicabilità allo stesso di quella che costituisce la caratteristica qualificante del diritto all’equo indennizzo vale a dire l’automatismo probatorio relativo alla presunzione della sussistenza del danno per indebita durata del processo – allorquando riconosce che la mancata costituzione in giudizio del contumace possa influire anche sull’an debeatur, che non può neanche sottacersi che nella sentenza – di irricevibilità – della Seconda Sezione della CEDU del 18 giugno 2013, in causa Fazio e altri c. Italia, si è affermato che la qualità di erede di una parte nel procedimento presupposto non conferisce, di per sè, il diritto a considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso; che con il secondo motivo la ricorrente ribadisce di avere diritto alla corresponsione dell’indennizzo sia a titolo ereditario che iure proprio, per effetto dell’avvenuta costituzione nel giudizio presupposto;

che con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e invocando la diretta precettività della CEDU, si duole del fatto che la Corte d’appello, rigettando l’opposizione, abbia confermato il decreto emesso dal consigliere designato e quindi la improponibilità della domanda iure proprio per non essere stata presentata nel giudizio presupposto istanza di prelievo;

che nella memoria ex art. 378 c.p.c., con riferimento alla questione posta dal terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha richiamato la sopravvenuta sentenza della Corte EDU, sez. I, in data 25 febbraio 2016 (Olivieri ed altri contro Repubblica Italiana), secondo cui la presentazione dell’istanza di prelievo non garantisce in modo efficace ed effettivo l’accelerazione del giudizio amministrativo, poichè dalla stessa non discende un obbligo del giudice amministrativo di anticipare la trattazione dell’udienza, ma soltanto una facoltà;

che il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato;

che deve infatti prendersi atto che nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato incostituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 comma, 2 e successive modifiche;

che la Corte costituzionale, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte Europea dei diritti dell’uomo, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege Pinto (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente;

che la stessa Corte ha altresì rammentato che di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU ha affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2; e, esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, ha conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non possa essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU, soprattutto perchè il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo;

che la Corte costituzionale ha quindi ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2 codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata;

che la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordina la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;

che il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto;

che, tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, invero, ferma la liquidazione dell’indennizzo effettuata dalla Corte d’appello a titolo ereditario, per il segmento del giudizio in cui la ricorrente è stata parte in proprio, protrattosi per circa sette anni, detratta la durata ragionevole di tre anni, può essere liquidato un ulteriore indennizzo di Euro 2.000,00, sulla base del non contestato criterio seguito dalla Corte d’appello di 500,00 Euro per anno di ritardo;

che, dunque, il Ministero dell’economia e delle finanze va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di Euro 3.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

che, quanto alle spese dell’intero giudizio, il Collegio ritiene che per il solo parziale accoglimento del ricorso, le stesse possano essere compensate per metà e poste, in applicazione del criterio della soccombenza, a carico del Ministero, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di Euro 3.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda; compensa per metà le spese del giudizio che liquida per l’intero, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, e, quanto al giudizio ei legittimità, in Euro 900,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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