Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27469 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/12/2011, (ud. 05/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Lojodice Oscar, per legge

domiciliata presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, per

legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e

presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,

n. 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce in data 25 febbraio

2010 (n. 769/08 V.G.);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 25 febbraio 2010, con il quale la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso con il quale ella aveva chiesto, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la condanna del Ministero della giustizia alla corresponsione di un’equa riparazione per i danni sofferti in relazione alla irragionevole durata del processo da lei promosso in materia di lavoro, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola, processo iniziato il 16 gennaio 2006 e definito il 19 ottobre 2007 con declaratoria di improcedibilità della domanda;

che il Ministero della giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che la Corte di appello di Lecce ha respinto il ricorso, rilevando che la durata del giudizio doveva ritenersi congrua, essendosi il giudizio concluso con 1’improcedibilità della domanda in meno di due anni;

che inoltre la Corte territoriale ha sottolineato che il processo presupposto faceva parte di una serie estremamente numerosa di giudizi uguali istruiti con l’allegazione di copiosa documentazione, giudizi che hanno ingolfato il ruolo del giudice del lavoro di Bari, venendo così a concretizzarsi quella complessità del procedimento che, quanto meno per il numero, giustifica l’andamento del processo, articolatosi sostanzialmente in due udienze;

che la ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre articolati motivi di ricorso, con i quali si critica la decisione, da un lato, per avere la Corte territoriale ritenuto congrua la durata di poco meno di due anni del giudizio presupposto e, dall’altro, per avere la stessa Corte escluso che l’istante possa rivestire la qualità di vittima; costei si duole inoltre delle modalità di liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa (Euro 1.250,00, di cui Euro 750,00 per onorari e 500,00 per diritti);

che il primo motivo è infondato, in quanto l’affermazione che il processo nella specie si è svolto in un arco temporale da ritenersi ragionevole è conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza CEDU e da quella nazionale per la determinazione della ragionevole durata del processo, secondo i quali il limite massimo di ragionevole durata del processo di primo grado è di circa tre anni (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2011, nn. 7914 e 7915);

che restano assorbite le censure sollevate dalla ricorrente con il secondo motivo;

che del pari infondato è il terzo motivo, perchè la liquidazione degli onorari e dei diritti è stata effettuata con distinta e separata evidenziazione dell’importo, il che consente alla parte di controllare le modalità di liquidazione in relazione al valore della causa e alle voci della tariffa;

che il ricorso va conseguentemente respinto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna, la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della giustizia, che liquida in complessivi Euro 425,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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